CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 agosto 1953; avverso la sentenza n. 2034/23 della Corte di appello di Bologna del 16 marzo 2023; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 16 marzo 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la precedente decisione, assunta in data 25 giugno 2021, con la quale il Tribunale di Ferrara, in esito a giudizio celebrato nelle forme ordinarie, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 2000, per avere egli omesso, nella qualità di legale rappresentante della SEI [OSCURATO:PERSONA], il pagamento dell'Iva risultante in base alla dichiarazione presentata per l'anno 2015 per un importo pari ad euri 401.517,00, e, pertanto, lo aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 5 e giorni 20 di reclusione, oltre accessori. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del predetto, articolando un unico motivo di impugnazione, il cui oggetto è costituito dalla lamentata manifesta illogicità della motivazione e dal vizio di violazione di legge che minerebbe la legittimità del provvedimento impugnata in quanto essa sarebbe stata resa, in relazione alla dimostrazione del dolo del ricorrente, attraverso un travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato dalla difesa dell'Orpelli è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Osserva, infatti, il Collegio che il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza della Corte territoriale emiliana nella parte in cui in essa viene ricostruita la responsabilità dolosa dell'imputato in funzione delle scelte imprenditoriali da lui poste in essere, attraverso da una parte la mancata dismissione di taluni beni patrimoniali, la cui monetizzazione avrebbe consentito il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per fare fronte al debito erariale gravante sulla società gestita dall'Orpelli e, da altra parte, per avere privilegiato i pagamenti dei crediti vantati dai dipendenti, dalle banche e da altri creditori diversi dall'Erario al fine di assicurare la continuità aziendale. Deve, in primo luogo osservarsi che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è alcun travisamento della prova; invero, posto che un tale vizio è riscontrabile nelle distinte, ma correlate, ipotesi in cui il giudice, nell'esaminare il compendio istruttorio, affermi o l'esistenza di un dato storico che, invece, gli elementi probatori in atto abbia escluso, ovvero neghi una circostanza di fatto che sia stata, differentemente, pacificamente dimostrata, si rileva che nel caso di specie il lamentato travisamento delle dichiarazioni rese in giudizio dal teste Lodi non sussiste non risultando che questi abbia riportato alcun obbiettivo dato storico che i giudici del merito abbiano negato né che abbia escluso in radice un fatto che, a sua volta, i giudici abbiano, ingiustificatamente, affermato esistere; egli ha semplicemente espresso una sua opinione sul fatto che l'eventuale dismissione di beni da parte del prevenuto sarebbe potuta essere per questo pregiudizievole, circostanza che come si vedrà non è rilevante ai fini del decidere, e che l'Orpelli aveva cercato una composizione del debito erariale, circostanza questa che non è stata smentita in sede di merito. Venendo a questo punto all'esame delle restanti censure, si osserva che, in particolare il ricorrente ha segnalato come l'eventuale dismissione del patrimonio aziendale, in una situazione di crisi economica, avrebbe potuto esporre il prevenuto al rischio di incorrere in altro genere di procedimenti giudiziari penali, mentre per quanto attiene all'altro profilo segnalato dalla Corte bolognese, questa avrebbe del tutto trascurato di esaminare il fatto che il prevenuto aveva intrapreso iniziative per la definizione delle pendenze fiscali tramite il loro pagamento rateizzato, reso impossibile dalla pesante crisi finanziaria che aveva colpito, unitamente all'intero settore imprenditoriale, anche la società in questione e che lo aveva indotto, onde assicurare la continuità aziendale a privilegiare creditori diversi dall'Erario. Si tratta di argomenti non decisivi. Quanto al primo, è ben vero che integra il reato di bancarotta per dissipazione la condotta dell'imprenditore che sistematicamente ceda i beni della impresa sottocosto, laddove un tale pratica risulti incompatibile con il raggiungimento dello scopo sociale e sia dimostrata la consapevolezza dell'agente di diminuire in tale modo il patrimonio societario per scopi estranei all'oggetto sociale (Corte di cassazione, Sezione V penale, 19 settembre 2019, n. 38707, rv 277318), dovendo, d'altra parte, considerarsi parimenti illecita, sotto il profilo della bancarotta per distrazione, anche la sistematica vendita sottocosto ove comunque essa sia sostenuta dalla consapevolezza della sua sistematicità e della conseguente perdita dei beni aziendali (Corte di cassazione, Sezione V penale, 4 febbraio 2015, n. 5317, rv 262226), ma va segnalato come tali riferimenti siano poco pertinenti rispetto alla presente fattispecie, in cui, trattandosi di violazione dell'art. 10 -ter del dlgs n. 74 del 2000, non vi sarebbe stato alcun bisogno da parte dell'imputato di dover ricorrere a forme rovinose di acquisizione di provvista finanziaria ove lo stesso avesse provveduto, come la prudente tecnica imprenditoriale gli avrebbe dovuto suggerire, ad accantonare, per il loro successivo versamento all'Erario, le somme da lui percepite in occasione del pagamento dei parte dei suoi clienti dei corrispettivi relativi alle prestazioni da lui eseguite e fatturate. Come è noto, infatti, l'Iva che il soggetto tenuto al suo versamento paga all'Erario è, in realtà a lui già pervenuta in occasione delle acquisizioni finanziarie da lui percepite da parte del soggetto destinatario della prestazione da quello erogata; la circostanza che l'Orpelli avesse consapevolmente destinato all'ordinario flusso finanziario di cassa siffatte somme, anziché accantonarle, non può, adesso giustificare il fatto che, al momento in cui questi avrebbe dovuto riversare all'Erario le somme al detto titolo percepite, egli si sia trovato in condizioni di carenza finanziaria. Quanto al successivo profilo, avente ad oggetto la ritenuta carenza dell'elemento soggettivo del reato, essendosi il ricorrente trovato nella impossibilità di riversare all'Erario le somme percepite a titolo di Iva, avendo lo stesso destinato dette somme al pagamento dei lavoratori e di altri creditori, si rileva che si tratta di fattori irrilevanti ai fini delle esclusione dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, avendo, in sostanza, il debitore erariale accettato il rischio, onde preservare la continuità aziendale, di destinare la proprie risorse finanziarie a scopi diversi da quelli cui le stesse dovevano essere adibite, nella convinzione che una tale destinazione gli avrebbe, in un secondo momento, consentito di assolvere anche il debito fiscale. Si tratta di valutazione errata che, essendo stata posta in essere in piena consapevolezza, non è fattore idoneo ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato. Così come irrilevante è la circostanza che il prevenuto avesse cercato di "negoziare" con l'Amministrazione tributarie forme di rientro della esposizione finanziaria che egli aveva verso il Fisco, atteso che, per come chiarisce lo stesso ricorrente, tali procedure, delle quali non è peraltro chiaro se le stesse si riferissero anche all'anno di imposta ora in esame (il 2015), non sono state perseguite dal ricorrente sino al loro positivo esito. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM