CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 marzo 1968
Cassazione n. 21879/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1968 avverso l'ordinanza del 28/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Potenza ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 comma 1 DPR 9 ottobre 1990 n. 309. Arone era stato sottoposto a misura e tratto a giudzio per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in numerose occasioni, illecitamente detenuto e ceduto a [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente del tipo cocaina, facendosi pagare il corrispettivo di 60 euro, ed in particolare per avere, in una occasione, ceduto a Scarpino gr. 4,8 di sostanza stupefacente del tipo cocaina in Policoro dal giugno 2017 al 15.2.2018. Il procedimento si era concluso con sentenza del Tribunale di Matera del 3 giugno 2019, irrevocabile il 19 luglio 2019, di assoluzione per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc pen. 2. La difesa dell'interessato ha proposto ricorso, formulando due motivi relativi entrambi alla erronea applicazione della legge processuale ed in particolare dell'art. 314 cod. proc. pen. e alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave. Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello avrebbe ritenuto ostativi al riconoscimento della riparazione il silenzio serbato da Arone nel corso dell'interrogatorio di garanzia ed il fatto che solo all'udienza dibattimentale del 13 maggio 2019 l'imputato si sarebbe determinato a fornire una spiegazione dei numerosi contatti con Scarpino, ritenuto dall'accusa un suo abituale cliente nella fornitura di droga, e dell'incontro con lo stesso presso un supermercato di Policoro il giorno 15 febbario 2018. Nell'attribuire rilevanza al rifiuto di rispondere, considerato come comportamento connotato da colpa grave, la Corte avrebbe trascurato di considerare che il silenzio è in realtà espressione di un diritto riconoscuto dall'ordinamento all'imputato. La Corte avrebbe trascurato, altresì, di prendere in considerazione gli altri elementi che avevano indotto il Tribunale all'esito del dibattimento ad addivenire alla assoluzione dell'imputato con la formula per non aver commesso il fatto, ovvero la testimonianza con cui all'udienza del 13.5.2019 Scarpino, ritrattando le precedenti dichiarazioni, aveva affermato di essersi incontrato con Arone per acquistare e consumare insieme sostanza stupefacente del tipo cocaina, la testimonianza con cui all'udienza del 19.11.2018 il teste di pg M.[OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di non aver visto fra Arone e Scarpino, in occasione dell'incontro davanti al supermercato, alcuno scambio, nonché le testimonianze dei testi a discarico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano escluso qualsiasi coinvolgimento del ricorrente nel reato a lui contestato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero resistente ha depositato memoria con l'Avvocatura generale dello Stato, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto. 2. La Corte territoriale ha richiamato gli elementi posti a base della ordinanza applicativa della misura cautelare, ed in particolare l'attività della polizia giudiziaria che, dopo aver visto in data 15.2.2018 nei pressi di un supermercato Arone intrattenersi con [OSCURATO:PERSONA], aveva fermato quest'ultimo a bordo della sua auto e lo aveva trovato in possesso di un involucro contenente grammi 5,20 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nonché le dichiarazioni dello stesso Scarpino, che fin da subito si era mostrato collaborativo ed aveva riferito agli inquirenti di aver appena acquistato da Arone la sostanza che avrebbe dovuto consegnare a [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime di detenzione domiciliare. La Corte ha escluso il diritto alla riparazione del richiedente, rilevando che costui aveva scelto nel corso dell'interrogatorio di garanzia di avvalersi della facoltà di non rispondere e di non fornire una spiegazione alternativa dei contatti diretti e telefonici avuti con Scarpino e osservando, perciò, che il suo silenzio aveva costituito un fattore condizionante della protrazione della detenzione, in quanto aveva 3 ) precluso all'autorità giudiziaria di operare una doversa valutazione del quadro indiziario posto a base della custodia cautelare. 3. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Sempre in linea generale si osserva che l'autonomia del relativo giudizio rispetto a quello di cognizione fa sì che il giudice della riparazione, per apprezzare la sussistenza dei fattori ostativi del dolo o della colpa grave, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte. Ne consegue che il giudice può respingere la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, anche basandosi sulle dichiarazioni di testimoni d'accusa rese in fase di indagini preliminari, per quanto questi ultimi in dibattimento abbiano poi ritrattato, dovendosi operare un adeguato vaglio sulla attendibilità della stessa ritrattazione, ovvero sul suo essere eventualmente compiacente (sez. 4 n. 39748 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273832; sez 4 n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238). 4. Nel caso all'esame, la Corte della riparazione ha proceduto al confronto tra il quadro indiziario emerso a carico dell'istante e la sua possibilità di fornire alle indagini spunti di verifica idonei a modificare la sua posizione rispetto ai fatti accertati e ha motivato il rigetto dell'istanza sulla base del solo silenzio serbato da Arone nel corso dell'interrogatorio di garanzia. La Corte non si è soffermata sulla ritrattazione effettuata a dibattimento da parte del teste Scarpino, che nel corso delle indagini aveva invece riferito di aver acquistato la droga a lui trovata da Arone, al fine di consegnarla ad una terza persona, né sulla attendibilità di tale ritrattazione ed ha, altresì, pretermesso qualsiasi valutazione sulla condotta dell'Arone (ed in particolare sui contatti dallo stesso intrattenuti), al fine di verificare se la stessa avesse potuto assurgere a fattore ostativo alla riparazione. Se da un lato è necessaria la valutazione della condotta ostativa antecedente l'emissione della misura, qualora si tratti di un contesto riconducibile a contatti fra soggetti coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti (Sez 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv 268954; Sez. 4 n.29684 del 21./06/2016, Min.Ec. e Fin., Rv 267816), altrettanto deve dirsi in merito alla condotta ostativa endoprocessuale. Con specifico riguardo a tale secondo motivo, la Corte ha violato il disposto dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen, così come modificato dal d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, secondo cui «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.» (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021). Si tratta di normativa introdotta dal legislatore al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). Mentre in passato la giurisprudenza aveva avvertito la necessità di conciliare il diritto al silenzio con la incidenza che tale comportamento possa assumere in termini di condotta gravemente imprudente/negligente da parte di chi, pur a conoscenza di fatti potenzialmente idonei a neutralizzare la portata del quadro indiziario posto a fondamento del titolo cautelare, scelga di esercitare le facoltà di legge, ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo, in tal modo, a ingenerare la falsa apparenza di un reato (Sez. 3, n. 51084 del 11/7/2017, Pedetta, Rv. 271419; sez. 4, n. 25252 del 20/5/2016, Min.Ec. e Fin., Rv. 267393; Sez. 3 n. 29967 del 20/4/2014, Bertuccini, Rv. 259941), per effetto della recente modifica legislativa, il silenzio serbato dall'indagato/innputato nel corso dell'interrogatorio o esame non può di per se solo integrare il fattore ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione (Sez. 4 n. 8616 dell'8/2/2022, Radu, non massimata). 5. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Potenza, in relazione alla necessaria verifica di elementi, diversi dal mero silenzio serbato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, dai quali possa ricavarsi un comportamento dell'interessato, antecedente e susseguente l'adozione della misura cautelare, idoneo a comportare la condizione ostativa di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. n. 188 del 2021. Va, altresì, demandata alla Corte d'Appello di Potenza la regolamentazione delle spese tra le parti per il presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di