CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 aprile 2021
Cassazione n. 31138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 22/04/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen. All'imputato è contestato, quale detenuto presso la Casa circondariale di Frosinone e in concorso con un agente di [OSCURATO:PERSONA] non identificato lin servizio presso la stessa Casa circondariale, di avere indotto [OSCURATO:PERSONA], anch'egli detenuto, a cui era stato prospettato l'imminente trasferimento presso un altro istituto penitenziario della Sardegna, a promettere la somma di euro 3.000 (di cui l'imputato riceveva quella di 1.200) al fine di evitare il trasferimento; detta somma sarebbe stata suddivisa tra lo stesso Mazzarella e l'agente rimasto ignoto.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla mancata identificazione del pubblico agente ed alla facilità con cui ciò avrebbe potuto essere fatto da [OSCURATO:PERSONA], soggetto indotto, che, sul punto, sarebbe stato dunque reticente; si aggiunge che il pubblico agente avrebbe solo preannunciato a [OSCURATO:PERSONA] il trasferimento ma non avrebbe mai avanzato richieste di denaro, che invece furono poste in essere dall'imputato. Non vi sarebbe dunque la prova che il pagamento della somma di denaro fosse davvero funzionale a retribuire un pubblico ufficiale, la cui partecipazione effettiva potrebbe non esserci mai stata. L'imputato avrebbe raggirato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge quanto al ritenuto reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. Ove pure si volesse ritenere effettivo il coinvolgimento nei fatti per cui si procede di un pubblico agente, nondimeno la richiesta avanzata da Mazzarella sarebbe inconferente rispetto ai poteri di un assistente della polizia penitenziaria, il quale non avrebbe potuto in nessun modo influire sulle decisioni relative al collocamento dei detenuti. Nel caso di specie non vi sarebbe abuso di poteri o funzioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni unite hanno chiarito che il reato previsto dall'art. 319 quater cod. pen. è un reato plurisoggettivo proprio o normativamente plurisoggettivo, caratterizzato dalla necessaria convergenza, sia pure nell'ambito di un rapporto "squilibrato", dei processi volitivi di più soggetti attivi e la punibilità dei medesimi. Si tratta di un reato plurisoggettivo necessario, che presuppone, nell'ambito di un rapporto asimmetrico, l'incontro delle volontà del soggeto indotto e del pubblico agente induttore (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera, ampiamente in motivazione). 3. La Corte di appello di Roma non ha fatto corretta applicazione, dei principi indicati. 4. Secondo la ricostruzione fattuale compiuta dai Giudici di merito, nella specie vi sarebbe stato un accordo tra Mazzarella ed un "operatore penitenziario", volto a far credere al detenuto [OSCURATO:PERSONA], alla sua prima esperienza carceraria e da pochi giorni trasferito nel carcere di Frosinone, di poter evitare un preannunciato trasferimento presso altra struttura penitenziaria, pagando una determinata somma di denaro. In particolare: a) Mazzarella interloquiva con gli agenti penitenziari; b) in una occasione, un assistente, aperta la cella, disse a [OSCURATO:PERSONA] di "preparare i sacchi... che sei partente"; c) Mazzarella rassicurò [OSCURATO:PERSONA] dicendogli di poter "sistemare tutta la cosa" e, dopo aver parlato "con personale della polizia penitenziaria", riferì che per evitare il trasferimento era necessario pagare la somma di tremila euro; d) [OSCURATO:PERSONA] accettò la proposta; e) [OSCURATO:PERSONA] successivamente incontrò nuovamente l'agente che gli aveva detto di preparare i bagagli e costui gli confermò di avere ricevuto un ordine sul punto (così la sentenza del Tribunale). Sulla base di detta ricostruzione fattuale, tuttavia, non è affatto chiaro il ragionamento giuridico compiuto dai Giudici di merito, e, in particolare, perché nella specie sarebbe configurabile il reato contestato. La Corte di appello e il Tribunale, con motivazioni obiettivarnente sincopate, non hanno affatto accertato e spiegato se effettivamente esistesse un ordine di trasferimento per il [OSCURATO:PERSONA] presso un'altra struttura carceraria, se il progetto di trasferimento fosse reale o fittizio, cosa accadde dopo che [OSCURATO:PERSONA] accettò la proposta di Mazzarella, se e come un assistente di polizia penitenziaria potesse incidere sulla possibilità di trasferire un detenuto ovvero se l'assistente dovesse svolgere solo compiti di mediazione. Né, ancora, è stato chiarito a chi il denaro versato a Mazzarella dovesse essere corrisposto, se Mazzarella davvero agiva in concorso con un pubblico agente ovvero "spese", con il contributo di un assistente di polizia penitenziaria, un'apparente vicinanza A ad agenti di polizia per accreditarsi nei confronti [OSCURATO:PERSONA] ed indurre questo a corrispondere denaro sulla base di una falso convincimento e cioè che Mazzarrella davvero potesse "sistemare" tutto. Una motivazione gravemente viziata, una ricostruzione fattuale chiaramente lacunosa, una applicazione della legge penale errata, non potendo nella specie né ritenersi raggiunta la prova dell'accordo fra indotto ed induttore e neppure quella dell'abuso dei poteri da parte del pubblico agente; né, nel ragionamento dei Giudici di merito, è stato spiegato perché si debba escludere che i fatti, ove correttamente accertati, possano essere ricondotti ad altre fattispecie di reato quali la truffa o il traffico di influenze illecite. 5. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata; la Corte di appello ricostruirà compiutamente i fatti e valuterà se in che termini sia possibile formulare un giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato. P.Q.M.. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di a