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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07804/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, investita dell'impugnazione del pubblico ministero, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado ex art. 131-bis cod. pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto e dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art.217 legge fall., applicando loro le pene ritenute di giustizia.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, proponendo due motivi: violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. per omessa rinnovazione delle prove dichiarative decisive, diversamente valutate; inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen.

Risulta trasmessa una memoria difensiva a sostegno della ammissibilità dei motivi di ricorso.

3. I motivi non sono manifestamente infondati alla luce del disposto dell'art.603, comma 3 bis cod. proc. pen. e del princ pio di motivazione rafforzata, sicché deve essere rilevato che in data 18 ottobre 2023 è decorso il termine prescrizionale massimo: - fatto commesso il 15 febbraio 2016; - prescrizione massima 15 agosto 2023; - + 64 giorni di sospensione c.d.

Covid (rinvio udienza del 2 aprile 2020).

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impucinata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, investita dell'impugnazione del pubblico ministero, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado ex art. 131-bis cod. pen., ha escluso la particolare tenuità del fatto e dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art.217 legge fall., applicando loro le pene ritenute di giustizia. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, proponendo due motivi: violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. per omessa rinnovazione delle prove dichiarative decisive, diversamente valutate; inosservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. Risulta trasmessa una memoria difensiva a sostegno della ammissibilità dei motivi di ricorso. 3. I motivi non sono manifestamente infondati alla luce del disposto dell'art.603, comma 3 bis cod. proc. pen. e del princ pio di motivazione rafforzata, sicché deve essere rilevato che in data 18 ottobre 2023 è decorso il termine prescrizionale massimo: - fatto commesso il 15 febbraio 2016; - prescrizione massima 15 agosto 2023; - + 64 giorni di sospensione c.d. Covid (rinvio udienza del 2 aprile 2020). 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impucinata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così decis
Sentenza Cassazione n. 07804/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris