Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 36/2020
ECLI:EU:T:2020:436
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0510
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
23 settembre 2020 (
*1
)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei fondi – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Pregiudizio alla reputazione – Determinazione dei criteri di inserimento»
Nella causa T‑510/18,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Damasco (Siria), rappresentato da V. Davies, V. Wilkinson, solicitors, R. Blakeley, barrister, e M. Lester, QC,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da V. Piessevaux e T. Haas, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (
GU 2018, L 131, pag. 16
), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (
GU 2018, L 131, pag. 1
), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, L. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: E. Artemiou, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 marzo 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (
1
)
I.
Fatti
1
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, è un imprenditore di nazionalità siriana che svolge un’attività commerciale, in particolare, nel settore delle telecomunicazioni e in quello del petrolio.
[
omissis
]
B.
Sul reinserimento e il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi di persone sottoposte a misure restrittive
[
omissis
]
20
Il 12 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1836 che modifica la decisione 2013/255 (
GU 2015, L 266, pag. 75
). Lo stesso giorno, esso ha adottato il regolamento (UE) 2015/1828, che modifica il regolamento n. 36/2012 (
GU 2015, L 266, pag. 1
).
21
Ai sensi del considerando 6 della decisione 2015/1836, «[i]l Consiglio ha accertato che a motivo dello stretto controllo esercitato dal regime siriano sull’economia, una cerchia ristretta di imprenditori di spicco che operano in Siria [era] in grado di mantenere il proprio status soltanto grazie a una stretta associazione al regime e con il suo sostegno, nonché grazie all’influenza che esercita all’interno del medesimo», e «[i]l Consiglio ritiene che sia opportuno prevedere misure restrittive per imporre restrizioni in materia di ammissione e congelare tutti i fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da tali imprenditori di spicco che operano in Siria, individuati dal Consiglio ed inseriti nell’elenco di cui all’allegato I, per impedire loro di fornire sostegno materiale o finanziario al regime e, attraverso la loro influenza, aumentare la pressione sul regime stesso affinché cambi le sue politiche repressive».
22
La formulazione degli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255 è stata modificata dalla decisione 2015/1836. Tali articoli prevedono, ormai, restrizioni all’ingresso o al transito nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché il congelamento dei fondi degli «imprenditori di spicco che operano in Siria», a meno che esistano «sufficienti informazioni per ritenere che [tali persone] non sono, o non sono più, associate al regime o non esercitano un’influenza su di esso ovvero non presentano un concreto rischio di elusione».
23
Il regolamento 2015/1828 ha modificato, in particolare, la formulazione dell’articolo 15 del regolamento n. 36/2012, al fine di includervi i nuovi criteri di inserimento stabiliti dalla decisione 2015/1836 e introdotti nella decisione 2013/255.
[
omissis
]
2.
Sui motivi di inserimento e sulla determinazione dei criteri di inserimento
66
Tenuto conto del fatto che, in udienza, il ricorrente e il Consiglio si sono confrontati sulla questione se il nome del ricorrente fosse stato mantenuto negli elenchi in questione in considerazione di due o di tre motivi di inserimento, il Tribunale ritiene necessario fornire le seguenti precisazioni.
67
Nel caso di specie, come risulta dal punto 27 supra, i motivi di inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione non sono stati modificati rispetto alla decisione 2016/850 e al regolamento di esecuzione 2016/840, e sono i seguenti:
«Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell’industria della plastica, e che ha stretti rapporti d’affari con [OSCURATO:PERSONA]Assad.
Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attività commerciali.
Socio di [OSCURATO:PERSONA]Assad, anche attraverso le sue attività commerciali».
68
Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, dalle persone o dalle entità che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono, nonché dalle persone e dalle entità ad esse associate, elencate negli allegati I e II.
2. In conformità delle valutazioni e delle decisioni adottate dal Consiglio nel contesto della situazione in Siria come stabilito nei considerando da 5 a 11, tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati:
a)
dagli imprenditori di spicco che operano in Siria; (...), sono congelati.
3. Le persone, le entità o gli organismi rientranti in una delle categorie di cui al paragrafo 2 non sono inclusi o mantenuti nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essi non sono, o non sono più, associati al regime o non esercitano un’influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione».
69
L’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 1 bis, lettera a), e paragrafo 1 ter, del regolamento n. 36/2012, come modificato con regolamento 2015/1828, è formulato in termini quasi identici.
70
Alla luce della formulazione dei motivi di inserimento del nome del ricorrente e di quella dei criteri di inserimento, occorre considerare che, nel caso di specie, sono stati posti a suo carico tre motivi di inserimento. Il primo comma, che corrisponde al primo motivo, si riferisce alla qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria, il secondo comma, che corrisponde al secondo motivo, riguarda il beneficio tratto dal regime siriano e il sostegno fornito a quest’ultimo e il terzo comma, che corrisponde al terzo motivo, è relativo al legame con il regime siriano.
71
Ne consegue che il primo motivo di inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione si basa sul criterio legale stabilito all’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, e all’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento n. 36/2012, come modificato con regolamento 2015/1828, (criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria) e che il secondo e il terzo motivo di inserimento del nome del ricorrente si basano sul criterio legale stabilito all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255, , come modificata con decisione 2015/1836, e all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 36/2012, come modificato con regolamento 2015/1828, (criterio di associazione al regime) in considerazione o del vantaggio che trae dal regime siriano e del sostegno che gli fornisce, o del suo legame con M. Al-Assad, personalità chiave del regime siriano.
72
Poiché il Consiglio ha affermato, in udienza, che il riferimento ai benefici tratti dal regime siriano e al sostegno fornito a detto regime non andava interpretato come un terzo motivo di inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, affermazione alla quale il ricorrente non si è opposto, il Tribunale ritiene utile procedere ai seguenti chiarimenti.
73
Il beneficio tratto dal regime siriano o il sostegno fornito a quest’ultimo costituisce un criterio giuridico autonomo, previsto dall’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, che deve, in quanto tale, essere tenuto distinto da quello degli «imprenditori di spicco che operano in Siria» e previsto dall’articolo 28, paragrafo 2, lettera a), di tale decisione, o ancora da quello del legame con persone appartenenti a detto regime, previsto dall’articolo 28, paragrafo 1, della medesima decisione.
74
Ciò risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 28 della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836. Quest’ultimo prevede, al suo paragrafo 1, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di tre categorie di persone, vale a dire, in primo luogo, quelle che sono responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile, in secondo luogo, quelle che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono e, in terzo luogo, quelle ad esse associate. Al paragrafo 2, l’articolo prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di una serie di categorie di persone, tra cui gli imprenditori di spicco che operano in Siria. Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 dell’articolo 28 della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, riguardano quindi, in linea di principio, categorie diverse di persone, il che è confermato dal fatto che la possibilità di avvalersi del paragrafo 3 di tale disposizione è offerta unicamente alle persone di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, essendo consentito che, a determinate condizioni, il nome di queste ultime non sia inserito o mantenuto negli elenchi in questione.
75
L’interpretazione letterale di tale disposizione è conforme al contesto nel quale essa è stata adottata e allo scopo da essa perseguito (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e del 10 marzo 2005, easyCar,
C‑336/03
,
EU:C:2005:150
, punto
21
). Infatti, occorre ricordare innanzitutto che dal considerando 5 della decisione 2015/1836 risulta che il Consiglio ha individuato una serie di categorie di persone, introdotte all’articolo 28, paragrafo 2, della decisione 2013/255, al fine di sviluppare, conservando un approccio mirato e differenziato, le misure restrittive già esistenti che intendeva mantenere. In tal modo, esso ha chiaramente espresso la propria volontà di aggiungere dei criteri di inserimento a quelli già esistenti e previsti all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255. Inoltre, la decisione 2015/1836, che ha introdotto il paragrafo 3 dell’articolo 28 della decisione 2013/255, ha inteso fare riferimento unicamente a tali nuove categorie di persone, come risulta dal punto 14 di detta decisione. Infine, occorre rilevare che la possibilità offerta dall’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255 non aveva equivalenti nell’ambito dell’articolo 28 di tale decisione 2013/255 prima della sua modifica ad opera della decisione 2015/1836.
76
Il fatto che l’articolo 28 della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, preveda diverse categorie di persone non significa, tuttavia, che una persona non possa rientrare in più categorie. Ciò significa, per contro, che quando il Consiglio decide di inserire o di mantenere il nome di una persona negli elenchi in questione, deve determinare, alla luce degli elementi di prova di cui dispone, la o le categorie alle quali tale persona può appartenere. A tal riguardo, esso deve interrogarsi, da un lato, sul criterio o sui criteri che intende adottare per inserire o mantenere il nome di una persona negli elenchi in questione, e, dall’altro, sulla questione se disponga di un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare la fondatezza di ciascuno dei motivi di inserimento basati sul criterio o sui criteri da esso scelti.
77
A tal riguardo, non si può escludere che, per una determinata persona, i motivi di inserimento coincidano parzialmente, nel senso che una persona può essere qualificata come imprenditore di spicco che opera in Siria ed essere considerata come persona che, nell’ambito delle sue attività, trae vantaggio dal regime siriano o lo sostiene attraverso le medesime attività. Ciò risulta precisamente dal fatto che, com’è stabilito al considerando 6 della decisione 2015/1836, la stretta associazione al regime siriano e il sostegno fornito a quest’ultimo da tale categoria di persone costituiscono una delle ragioni per cui il Consiglio ha deciso di creare tale categoria. Ciò non toglie che si tratti, anche in tale ipotesi, di criteri differenti.
78
In effetti, la giurisprudenza ha riconosciuto che la decisione 2015/1836 ha introdotto come criterio d’inserimento obiettivo, autonomo e sufficiente quello degli «imprenditori di spicco che operano in Siria», di modo che il Consiglio non è più tenuto a dimostrare l’esistenza di un collegamento tra tale categoria di persone e il regime siriano e neppure tra tale categoria di persone e il sostegno apportato a tale regime o il beneficio tratto da quest’ultimo, dato che essere un imprenditore di spicco che opera in Siria è sufficiente ai fini dell’applicazione delle misure restrittive di cui trattasi ad una persona (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2019, HX/Consiglio,
C‑540/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:707
, punto
38
; del 4 aprile 2019, Sharif/Consiglio,
T‑5/17
,
EU:T:2019:216
, punti
55
e
56
, e ordinanza dell’11 settembre 2019, Haswani/Consiglio,
T‑231/15 RENV
, non pubblicata,
EU:T:2019:589
, punto
56
).
79
Ne deriva che, quando decide di inserire il nome di una persona in considerazione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria, il Consiglio non è tenuto a precisare, nei motivi di inserimento di tale persona, che essa trae vantaggio o sostiene il regime siriano. Se lo fa, è perché intende applicargli anche il criterio di cui all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255. Tale interpretazione è la più idonea a garantire l’effetto utile di ciascuno dei paragrafi dell’articolo 28 della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, e a consentire alle persone iscritte di determinare con precisione sulla base di quali criteri il loro nome è stato inserito o mantenuto negli elenchi in questione.
80
Di conseguenza, qualora il Consiglio contempli esplicitamente, nei motivi di inserimento del nome di una persona, il beneficio o il sostegno che essa fornisce al regime siriano, ciò implica che il Consiglio debba dimostrare, tramite un insieme di indizi concreti, precisi e concordanti, in che modo la persona sostiene o trae vantaggio dal regime siriano. In tal senso, anche se il Consiglio ritenesse che il beneficio o il sostegno al regime siriano derivino dalle attività esercitate da una persona qualificata, tra l’altro, come imprenditore di spicco che opera in Siria, gli elementi di prova che il Consiglio dovrebbe possedere e potrebbe essere indotto a produrre al fine di dimostrare il beneficio o il sostegno non sono necessariamente gli stessi che consentono di dimostrare la qualità di «imprenditori di spicco che operano in Siria».
81
Ne consegue che, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, il riferimento ai benefici tratti dal regime siriano e al sostegno fornito a detto regime dal ricorrente deve essere interpretato come un motivo di inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione distinto da quello relativo allo status di imprenditore di spicco che opera in Siria e da quello relativo al suo legame con una personalità chiave del regime siriano. Pertanto, il Consiglio deve essere in grado di dimostrare, tramite un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, la fondatezza di detto motivo.
82
Ciò precisato e chiarito, occorre verificare se nel caso di specie, come sostiene il ricorrente, il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione nel decidere di mantenere il suo nome negli elenchi in questione.
3.
Sull’errore di valutazione
[
omissis
]
88
Il Consiglio ricorda, in sostanza, che il nome del ricorrente è stato mantenuto negli elenchi in questione dagli atti impugnati sulla base degli stessi motivi contenuti nella decisione 2016/850 e nel regolamento di esecuzione 2016/840. Orbene, per quanto riguarda tali atti del 2016, va rilevato che il Tribunale ha statuito, nella sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] III (
T‑461/16
,
EU:T:2018:316
, punto
102
), che gli elementi di prova sui quali il Consiglio si era basato per mantenere l’inserimento del ricorrente negli elenchi in questione costituivano un insieme di indizi idonei a giustificare un siffatto reinserimento. Inoltre, il ricorrente non avrebbe presentato alcun elemento idoneo a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale quale risulta dalla sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] III (
T‑461/16
,
EU:T:2018:316
).
89
Occorre dunque interrogarsi riguardo l’incidenza, sull’analisi del presente motivo, della sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] III (
T‑461/16
,
EU:T:2018:316
), ma anche della sentenza del 26 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] II (
T‑155/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:628
), dato che queste due sentenze hanno analizzato gli elementi di prova ripresi nel presente procedimento.
90
A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 30, paragrafo 3, della decisione 2013/255 e l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 36/2012 dispongono che, qualora siano presentate osservazioni o siano prodotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati. Inoltre, conformemente all’articolo 32, paragrafo 4, di tale regolamento, gli elenchi in questione sono esaminati periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
91
Dal combinato disposto di tali disposizioni risulta che il Consiglio può essere indotto, nel corso di qualsiasi riesame che precede l’adozione di atti che mantengono il nome di una persona inserito negli elenchi in questione, nonché in qualsiasi momento, a verificare, sulla base degli elementi di prova sostanziali o delle osservazioni che gli sono presentati, se la situazione di fatto sia mutata dopo l’inserimento iniziale, il reinserimento del nome del ricorrente o un precedente riesame, in modo tale che la loro designazione non sia più giustificata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 luglio 2017, Consiglio/LTTE,
C‑599/14 P
,
EU:C:2017:583
, punto
46
, e del 27 settembre 2018, Ezz e a./Consiglio,
T‑288/15
,
EU:T:2018:619
, punto
50
).
92
Peraltro, senza essere vincolato in senso stretto sotto il profilo dell’autorità del giudicato, dal momento che l’oggetto dei ricorsi respinti dalle sentenze del 26 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] II (
T‑155/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:628
) e del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] III (
T‑461/16
,
EU:T:2018:316
) non è identico a quello del presente ricorso, il Tribunale non può prescindere totalmente dal ragionamento elaborato in queste due cause, che riguardano le stesse parti e sollevano, essenzialmente, le stesse questioni giuridiche.
93
Tuttavia, nulla consente di presumere, senza un esame degli elementi di fatto e di diritto presentati a sostegno del presente motivo, che il Tribunale giungerebbe alle stesse conclusioni accolte nelle sentenze del 26 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] II (
T‑155/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:628
) e del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] III (
T‑461/16
,
EU:T:2018:316
) (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2018, Ezz e a./Consiglio,
T‑288/15
,
EU:T:2018:619
, punto
53
).
94
Nel caso di specie, non si può quindi escludere, senza procedere al loro esame, che gli elementi presentati dal ricorrente nell’ambito del suo motivo di ricorso siano idonei a dimostrare che il Consiglio, nel 2018, ha errato nel decidere di mantenere il suo nome negli elenchi in questione.
[
omissis
]
a)
Sulla rilevanza degli elementi di prova presentati dal Consiglio
96
Il ricorrente contesta la rilevanza degli elementi di prova presentati dal Consiglio per dimostrare, nel 2018, che il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione rimaneva fondato.
97
Occorre rilevare che, per quanto riguarda le misure restrittive adottate nell’ambito della lotta al terrorismo, nel corso dell’esame del mantenimento del nome di una persona nell’elenco controverso ciò che rileva è se, dal momento dell’inserimento del nome di tale persona nell’elenco in parola o a partire dal riesame precedente, la situazione di fatto sia a tal punto mutata da non consentire più di trarre la medesima conclusione riguardo al coinvolgimento della persona in attività terroristiche (sentenza del 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA]/Al-Aqsa,
C‑539/10 P e C‑550/10 P
,
EU:C:2012:711
, punto
82
). Inoltre, è stato precisato, in materia di misure restrittive adottate nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], che il Consiglio non è tenuto a fornire elementi nuovi fintantoché i fatti su cui si basa l’inserimento iniziale sono pertinenti e sufficienti per mantenere l’interessato nell’elenco (conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio,
C‑225/17 P
,
EU:C:2018:720
, paragrafo
182
).
98
Infine, è stato statuito che il Consiglio è tenuto a presentare nuovi elementi di prova per dimostrare la fondatezza dell’inserimento del nome di una persona qualora il criterio e i motivi di tale inserimento siano cambiati (v., in tal senso, ordinanza dell’11 settembre 2019, Haswani/Consiglio,
T‑231/15 RENV
, non pubblicata,
EU:T:2019:589
, punto
56
).
99
Ne consegue che, per giustificare il mantenimento del nome di una persona negli elenchi in questione, al Consiglio non è fatto divieto di basarsi sugli stessi elementi di prova che hanno giustificato l’inserimento iniziale, il reinserimento o il precedente mantenimento del nome della parte ricorrente negli elenchi in questione, fintantoché, da un lato, i motivi di inserimento siano rimasti inalterati e, dall’altro, il contesto non si sia evoluto in modo tale che detti elementi di prova siano divenuti obsoleti.
100
A tal riguardo, occorre ancora rilevare che è insito nella natura delle misure adottate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) il fatto che esse siano soggette a un riesame periodico e che possano essere applicate ripetutamente nel corso di periodi successivi. Ciò avviene, in particolare, nel caso in cui, nonostante le misure restrittive applicate in precedenza, la situazione geopolitica non evolve. In tale situazione, il Consiglio deve essere autorizzato a continuare ad applicare le misure necessarie, anche se la situazione non è cambiata, a condizione che i fatti che costituiscono la base per il mantenimento delle misure restrittive continuino a giustificare la loro applicazione al momento della loro adozione e, in particolare, che i fatti siano ancora sufficientemente recenti (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio,
C‑225/17 P
,
EU:C:2018:720
, paragrafi
201
e
202
).
101
Pertanto, nel caso di specie, poiché, come menzionato al punto 67 supra, i motivi di inserimento del nome del ricorrente non sono stati modificati, occorre unicamente verificare se, nel fascicolo presentato al Tribunale, esistano elementi che lascino ritenere che la situazione di fatto del ricorrente o quella della Siria si siano evolute in modo tale che gli elementi di prova presentati dal Consiglio per giustificare la fondatezza del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione nel 2016 non sono più rilevanti per giustificare il mantenimento del suo nome negli elenchi in questione nel 2018.
102
A tal riguardo, da un lato, è giocoforza constatare che la situazione in Siria non ha conosciuto miglioramenti tra il 2016 e il 2018. Le prove prodotte dal ricorrente nell’ambito del ricorso, volte a dimostrare che la situazione economica in Siria è tale per cui sarebbe assurdo pensare che egli sia in grado di sostenere il regime con le poche risorse che gli restano, non consentono di ritenere che il contesto siriano sia cambiato in modo tale che il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione non è più giustificato. Al contrario, il rapporto del 2017 sulle conseguenze economiche e sociali del conflitto in Siria del gruppo della Banca mondiale, l’articolo del quotidiano
[OSCURATO:PERSONA]
del 14 marzo 2016, che tratta dei costi della guerra in Siria per la Russia e gli [OSCURATO:PERSONA] e, infine, l’articolo della rivista
Time
del 9 aprile 2018, che si propone di chiarire le ragioni per cui la guerra civile siriana diviene ancor più complessa, attestano che la guerra in Siria è ancora attuale. In tale contesto, il Consiglio e l’Unione sono legittimati a mantenere le misure restrittive che ritengono necessarie per fare pressione sul regime siriano.
103
Dall’altro lato, sebbene il ricorrente sostenga che le sue attività commerciali sono cessate e che non ha mai avuto legami con M. Al-Assad, occorre constatare che egli aveva già fatto riferimento a siffatti argomenti nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] III (
T‑461/16
,
EU:T:2018:316
, punto
115
), e che egli non ha dedotto, nelle sue memorie, alcun indizio a sostegno del fatto che la sua situazione personale sia cambiata tra il 2016 e il 2018. Quanto ai documenti prodotti dal ricorrente al fine di dimostrare che il generale Bilal era il capo di gabinetto di M. Al-Assad, va osservato che, fatto salvo l’esame della loro forza probatoria e della loro capacità di rimettere in discussione gli elementi di prova presentati dal Consiglio, condotto al punto 120 infra, tali prove fanno tuttavia riferimento solo a detto generale e non consentono, in quanto tali, di evidenziare un mutamento concreto nella situazione del ricorrente di cui il Consiglio avrebbe potuto e avrebbe dovuto avere conoscenza al momento dell’adozione della decisione di mantenere il nome del ricorrente negli elenchi in questione. Inoltre, detti documenti mirano a rimettere in discussione tale aspetto della relazione tra il ricorrente e M. Al-Assad, ma non vertono sui rapporti d’affari esistenti tra questi ultimi.
104
Di conseguenza, ferma restando, in questa fase del ragionamento del Tribunale, la questione se gli elementi di prova prodotti dal Consiglio consentano effettivamente di dimostrare la fondatezza, nel 2018, dei motivi dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione, il Consiglio non era tenuto a fornire elementi di prova supplementari rispetto a quelli prodotti nel 2016 in considerazione di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di quella della Siria tali da giustificare che il suo nome fosse rimosso dagli elenchi in questione.
105
Vanno pertanto respinti gli argomenti dedotti dal ricorrente e diretti a contestare la rilevanza delle prove prodotte in considerazione della loro risalenza o della mancanza di nuove prove che le corroborino. Inoltre, e in ogni caso, va respinto l’argomento del ricorrente secondo cui il Consiglio non poteva basarsi su articoli che il Tribunale, nell’ambito della sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑654/11
, non pubblicata,
EU:T:2014:947
), aveva ritenuto inidonei a dimostrare la fondatezza dei motivi del suo inserimento. Infatti, la sentenza del 26 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] II (
T‑155/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:628
, punto
78
), ha già respinto tale argomento, avente ad oggetto gli stessi elementi di prova, ricordando che ciascuna causa proposta dinanzi al Tribunale dispone di un proprio fascicolo e che ogni fascicolo è interamente autonomo. Pertanto, la circostanza che il Consiglio fornisca, nel presente procedimento, alcuni dei documenti che il Tribunale, nell’ambito di un’altra causa, non aveva ritenuto di natura tale da assolvere all’onere della prova, non priva il Consiglio della possibilità di invocare tali documenti, assieme ad altri elementi di prova, ai fini della costituzione di un insieme di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti idonei a dimostrare la fondatezza del mantenimento dell’inserimento del nome del ricorrente negli elenchi in questione.
[
omissis
]
B.
Sul secondo motivo di ricorso, vertente su una violazione dell’articolo 27, paragrafo 3, dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, e dell’articolo 15, paragrafo 1 ter, del regolamento n. 36/2012, come modificato con regolamento 2015/1828
143
Il ricorrente ritiene di aver diritto a beneficiare delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 3, dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, e dell’articolo 15, paragrafo 1 ter, del regolamento n. 36/2012, come modificato con regolamento 2015/1828.
144
A tal riguardo, le condizioni previste da tali disposizioni non sarebbero cumulative, cosicché, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio nel controricorso, egli potrebbe far valere dette disposizioni dal momento in cui soddisfa una delle condizioni ivi stabilite.
[
omissis
]
147
A tal riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, le persone, le entità o gli organismi rientranti in una delle categorie di cui ai paragrafi 2 di tali articoli non sono inseriti o mantenuti nell’elenco delle persone ed entità di cui all’allegato I della decisione 2013/255 qualora siano disponibili sufficienti informazioni per ritenere che essi non sono, o non sono più, associati al regime o non esercitano un’influenza su di esso o non presentano un concreto rischio di elusione. Le stesse condizioni sono state riprese, relativamente al congelamento dei fondi, dall’articolo 15, paragrafo 1 ter, del regolamento n. 36/2012, come modificato con regolamento 2015/1828.
148
Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento del ricorrente secondo il quale tali condizioni sarebbero alternative e non cumulative, esso richiede un’interpretazione di tali disposizioni. Secondo la giurisprudenza, le disposizioni vanno interpretate tenendo conto non solo della loro terminologia, ma anche del loro contesto e dei loro obiettivi (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e del 10 marzo 2005, easyCar,
C‑336/03
,
EU:C:2005:150
, punto
21
).
149
A tal riguardo, occorre osservare che le condizioni elencate all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, nonché all’articolo 15, paragrafo 1 ter, del regolamento n. 36/2012, come modificato con regolamento 2015/1828, sono separate dalla congiunzione coordinativa «o». Questa congiunzione, da un punto di vista linguistico, può rivestire un significato alternativo o cumulativo e, di conseguenza, dev’essere letta nel contesto in cui essa è impiegata e alla luce delle finalità dell’atto in questione [v., per analogia, sentenza del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato)
C‑391/16, C‑77/17 e C‑78/17
,
EU:C:2019:403
, punto
102
].
150
Orbene, l’obiettivo perseguito dal regime delle misure restrittive istituito dalla decisione 2013/255 e dal regolamento di esecuzione n. 36/2012 è quello di vietare qualsiasi forma di sostegno al regime siriano al fine di fare pressione su quest’ultimo perché modifichi la sua politica di repressione nei confronti della popolazione civile. Per conseguire tale obiettivo, il Consiglio ha adottato la decisione 2015/1836, che modifica la decisione 2013/255, in quanto, precisamente, ha rilevato che il regime siriano tentava di eludere le misure restrittive dell’Unione per continuare a finanziare e a sostenere la sua politica di repressione violenta nei confronti della popolazione civile (considerando 4 della decisione 2015/1836). Pertanto, per garantire l’efficacia di dette misure, il Consiglio ha individuato talune categorie di persone e di entità che rivestono particolare importanza per il conseguimento di tale obiettivo (considerando 5 della decisione 2015/1836), persone ed entità nei cui confronti, in particolare, dovevano essere adottate misure di congelamento dei fondi. Tali categorie di persone ed entità sono state definite con riferimento al legame che esse presentano con il regime, all’influenza che possono esercitare su quest’ultimo o al sostegno, sotto qualsiasi forma, che esse possono fornirgli (considerando da 6 a 12 della decisione 2015/1836).
151
Di conseguenza, la formulazione accolta nell’articolo 27, paragrafo 3, e nell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata con decisione 2015/1836, nonché all’articolo 15, paragrafo 1 ter, del regolamento n. 36/2012, come modificato con regolamento 2015/1828, deve essere intesa nel senso che essa riflette i diversi modi in cui una persona è portata a favorire il regime siriano attualmente vigente, ma non si può ritenere che tali modi si escludano gli uni con gli altri. Tenuto conto di tale contesto e dell’obiettivo perseguito dalla decisione 2013/255 e dal regolamento n. 36/2012, le condizioni elencate in tali differenti articoli sono necessariamente cumulative.
152
Non si può giungere a conclusioni diverse, a pena di rischiare di svuotare di significato il regime delle misure restrittive di cui trattasi. Infatti, ciò equivarrebbe ad ammettere che una persona o un’entità è rimossa dagli elenchi in questione perché non è più associata al regime anche se, ad esempio, esercita un’influenza su di esso o è associata ad un rischio reale di elusione.
[
omissis
]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
[OSCURATO:PERSONA] y Pérez de [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 23 settembre 2020.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.
(
1
) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.