CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 09155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34302-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 106, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 504/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato il 28.3.2011 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione notificatagli dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], con la quale gli veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.505,00 per violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986, per aver richiesto l’iscrizione della sua azienda nell’elenco delle aziende zootecniche aventi sedi in comuni svantaggiati, sulla base della falsa dichiarazione di risiedere nel comune di Arquata del Tronto. Con sentenza n. 894/2012 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], annullando l’ordinanza ingiunzione di cui anzidetto. Con la sentenza impugnata, n. 504/2019, la Corte di Appello di Ancona accoglieva il gravame interposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, rigettando l’opposizione originariamente proposta dal Razzetti avverso il provvedimento ingiuntivo oggetto di causa. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 99, 100, 115, 116 c.p.c., 21 septies della legge n. 241 del 1990, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, del D. Lgs. n. 305 del 2002, del D. L. n. 137 del 1999, del Regolamento CE n. 1257/99, della legge n. 165 del 1999, degli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986, degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 689 del 1986, nonché di ulteriori disposizioni normative, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la Regione [OSCURATO:PERSONA] titolare della legittimazione ad irrogare la sanzione oggetto di causa. La censura è infondata. La Corte di Appello ha rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione ad irrogare la sanzione opposta, in capo alla Regione [OSCURATO:PERSONA], ritenendola tardiva, perché proposta per la prima volta all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non invece nel ricorso in opposizione (cfr. pagg. 4 e s. della sentenza impugnata). La motivazione è coerente con gli insegnamenti di questa Corte, poiché la titolarità del potere sanzionatorio in capo all’ente che in concreto ha emesso il provvedimento sanzionatorio impugnato costituisce eccezione di merito, inerente la competenza dell’Amministrazione ad irrogare la sanzione, che come tale va proposta nella prima difesa utile, e dunque con il ricorso in opposizione, e trasfusa in uno specifico motivo. Sul punto, merita di essere ribadito che “ In tema di opposizione asanzioni amministrative, il giudice è tenuto a rilevare ex officio soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta, invece, alla parte sollevare la relativaeccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene allatitolarità in astrat to del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto” (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n.15043 del 15/07/2020 , Rv. 658119; conf. Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 17569 del 18 /06/2021 , Rv. 661487). Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito, nel Corso del giudizio di merito, che la Regione [OSCURATO:PERSONA] difettasse del potere di adottare l’atto sanzionatorio opposto, perché il relativo potere sarebbe appartenuto allo Stato, che non lo avrebbe delegato all’ente territoriale. Il vizio dedotto, dunque, non rientrava nel paradigma dell’incompetenza assoluta, che si configura quando l’autorità amministrativa esercita una potestà sanzionatoria in realtà non prevista dall’ordinamento, bensì nell’ambito dell’incompetenza relativa, che si realizza quando un ente od organo appartenente alla pubblica amministrazione esercita un potere sanzionatorio in violazione delle norme che ne regolamentano e disciplinano l’esercizio. La relativa eccezione, dunque, avrebbe dovuto essere sollevata mediante apposito motivo di opposizione. Poiché è incontroverso che ciò non sia avvenuto, essendo stata l’eccezione sollevata soltanto in prima udienza, la statuizione della Corte territoriale, che la ha ritenuta tardiva e, dunque, inammissibile, è corretta. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost, 43, 2697, 2699 e 2700 c.c., 17, 18, 21, 22, 22 bis e 23 della legge n. 689 del 1981, 2, 3 e 4 della legge n. 898 del 1986, 115 e 116 c.p.c., del Regolamento CE n. 1257/99, nonché di altre disposizioni normative, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto provato il fatto contestato al ricorrente sulla base del solo verbale di accertamento presupposto all’ordinanza ingiunzione, senza considerare che nel territorio del Comune di Arquata del Tronto è vietato il pascolo delle greggi dal 1 ottobre al 31 maggio di ciascun anno solare. Ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe errato nell’affermare che egli non aveva strutture tali da permettere la conduzione di una azienda zootecnica nel comune di Arquata del Tronto, né era titolare di una azienda iscritta nel locale registro delle aziende agricole, senza considerare che l’attività di pascolo, in concreto esercitata dal ricorrente, non poteva comunque essere svolta nel periodo di fermo obbligatorio di cui anzidetto. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto provato il fatto contestato al Razzetti non soltanto sulla base del verbale di accertamento del 20.7.2008, ma anche del rapporto del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato del [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli ulteriori accertamenti in detto ultimo atto richiamati e delle testimonianzeescusse in corso di istruttoria (cfr. pagg. 12 e ss. della sentenza impugnata). Inoltre, la Corte distrettuale ha esaminato le contestazioni mosse dal Razzetti all’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti, ed ha ritenuto che lo stesso non fosse né residente né dimorante nel comune di Arquata del Tronto (cfr. pag. 15 della sentenza) evidenziando, in particolare, che egli risultava aver stipulato un contratto di affitto di fondo rustico soltanto in data 18.2.2004, registrato il 13.12.2005, e che la ve rifica delle superfici dichiarate e del rispetto degli impegni conseguenti all’assegnazione del contributo non poteva avere ad oggetto la presenza in loco degli armenti, posto che essa era stata eseguita dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e dunque all’interno del periodo di sospensione del pascolo vigente, nel territorio del comune di Arquata del Tronto, dal 1 ottobre al 31 maggio di ciascun anno (cfr. pag. 17 della sentenza). Il ricorrente attinge questa articolata ricostruzione, contrapponendo ad essa una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico - argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.600, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe