CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 19985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del Riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio - a seguito di annullamento di questa Corte della precedente ordinanza del medesimo Tribunale che aveva rigettato l'appello proposto dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] - indagato in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 416- bis cod. pen. (concorso esterno nell'associazione camorristica denominata "clan Puca") e al reato di cui agli artt. 86 D.P.R. m. 570/1960 e 461 bis,1 cod. pen. e detenuto in custodia cautelare domiciliare - avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. di Napoli, volto ad ottenere la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari o, in subordine, la sostituzione della stessa con altra meno afflíttiva - ha rigettato l'appello cautelare, confermando l'ordinanza impugnata. 2. Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno proposto ricorso i difensori di fiducia di Cesaro, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si contesta vizio di motivazione in relazione agli artt. 627 comma 3 e 274, lett. c) cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce l'apparente motivazione in ordine all'istanza subordinata di sostituzione della misura con altra meno afflittiva. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Con atto pervenuto in data 12.2.2024 è intervenuta rinuncia all'impugnazione, ex art 589 del codice di rito, sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale, stante l'intervenuta revoca della misura cautelare. La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, cui non consegue - tenuto conto della ragione della rinuncia - la condanna al pagamento delle spese processuali e dell'ammenda. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. C