CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 dicembre 2025
Cassazione n. 26254/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UI 068938Y ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pistoia del 17 novembre 2025 con cui era stata applicata agli indagati la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziati: [OSCURATO:PERSONA] della commissione del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); entrambi del reato previsto dagli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capo b). 1.1. Il giudice del riesame, in particolare, ha ritenuto di non poter accogliere: la doglianza dedotta dalla difesa dell'Himnny con cui era stata chiesta la cessazione dell'efficacia della misura cautelare per non essere intervenuta tempestivamente la decisione del Tribunale del riesame, stante la ritenuta celebrazione dell'udienza camerale oltre il perentorio termine di dieci giorni, come previsto dal combinato disposto degli artt. 172, comma 6, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.; la censura di entrambi gli indagati riguardante la ritenuta incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia, per essere competente quello di Prato; l'invocata insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]; la richiesta di riqualificazione dei fatti ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; l'eccezione di mancata ricorrenza delle esigenze cautelari, con riguardo alla posizione di entrambi gli indagati. 2. Avverso l'indicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi di doglianza, con il primo dei quali ha eccepito la tardività dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, con conseguente richiesta di declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., per essere stato emesso tale provvedimento solo in data 13 dicembre 2025, e cioè oltre il previsto termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della documentazione inviata dalla Procura della Repubblica di Pistoia, trasmessa con pec delle ore 13.27 del 2 dicembre 2025 avente ad oggetto la comunicazione di trasmissione tramite TIAP degli atti del fascicolo. Pertanto, in applicazione della nuova disciplina dettata per i depositi telematici, la ricezione degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica sarebbe avvenuta il giorno 2 dicembre 2025, e non già quello successivo ai sensi del comma 6 dell'art. 172 cod. proc. pen. - per essere stata effettuata dopo l'orario 2di chiusura dell'ufficio al pubblico (ore 9.00-13.00) - trattandosi, comunque, di un invio degli atti operato entro l'orario di servizio dell'ufficio, così da doversi dare applicazione a quanto previsto dalla norma dell'art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen. Con la seconda doglianza l'[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito inosservanza dell'art. 8 cod. proc. pen. per incompetenza per territorio del giudice della cautela, invocando la deciaratoria di incompetenza del G.I.P. del Tribunale di Pistoia in favore di quello del Tribunale di Prato. Al ricorrente, infatti, è stato contestato, in due distinti capi, il delitto di cessione di sostanze stupefacenti che, essendo un reato istantaneo, si perfeziona e si consuma nello stesso tempo e luogo, radicando la competenza ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. nel luogo di consumazione del reato. Assume rilievo, allora, la circostanza che tutte le condotte di cessione contestate all'indagato sarebbero state realizzate mediante interlocuzioni telefoniche, avvenute sempre sulla stessa utenza, nel corso delle quali i clienti avrebbero contattato il fornitore ubicato in Prato per accordarsi su quantità e prezzo, nonché per fissare i dettagli per la consegna. L'acquisto si sarebbe concluso, quindi, attraverso trattative telefoniche materialmente avvenute in Prato, luogo in cui il venditore avrebbe avuto contezza dell'accettazione della sua proposta di acquisto da parte del compratore. Ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., pertanto, il luogo di consumazione del reato sarebbe quello di Prato, ivi individuandosi la competenza territoriale senza la necessità di fare ricorso ai criteri suppletivi previsti dall'art. 9 cod. proc. pen., come, invece, erroneamente effettuato da parte del Tribunale del riesame. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con un unico motivo, inosservanza dell'art. 8 cod. proc. pen. per incompetenza per territorio del giudice della cautela, nello specifico chiedendo la declaratoria di incompetenza del G.I.P. di Pistoia in favore del G.I.P. di Prato. Trattasi di censura in tutto coincidente con quella eccepita dall'[OSCURATO:PERSONA] nel suo secondo motivo di ricorso, cui pertanto viene fatto integrale rinvio. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. 32. Del tutto priva di fondamento è, in primo luogo, la censura eccepita da [OSCURATO:PERSONA] inerente alla presunta tardività con cui l'ordinanza del Tribunale del riesame sarebbe stata pronunciata, in quanto emessa oltre il perentorio termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 172, comma 6, e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. Trattasi, infatti, di doglianza palesemente generica e assertiva, oltre che reiterativa di identica censura sottoposta all'esame del Tribunale del riesame, e da questo rigettata con argomentazione congrua e giuridicamente corretta. Ed infatti, l'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. [OSCURATO:PERSONA]), ha previsto che ogni atto debba essere depositato mediante modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, ha previsto un'articolata disciplina transitoria anche con riferimento alle disposizioni in materia di processo telematico. In particolare, l'art. 87 del citato d.lgs. dispone, al comma 1, che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della Giustizia, vengano «definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» e, al comma 3, che, con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione». Al comma 5, quindi, l'art. 87 prevede che le disposizioni dell'art. 111-bis cod. proc. pen. si applichino a partire «dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». Conseguentemente, con il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, così come modificato dal D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, è stato emanato il regolamento ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 150 del 2022 e sono state, per l'effetto, fissate le disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale relativamente ai quali sia consentita l'adozione di modalità anche non telematiche di deposito, dettandosi anche i relativi termini in vista della definitiva transizione verso il nuovo regime. Ebbene, in tale normativa è stata - tra l'altro - prevista dall'art. 1, comma 3, la proroga sino al 31 dicembre 2025 della possibilità di deposito anche con modalità non telematiche di atti relativi ai procedimenti regolati dal Libro IV del Codice di procedura penale, di disciplina delle misure cautelari, tra cui, all'evidenza, anche quelli trasmessi al Tribunale per il riesame. 4Pertanto, essendo stato effettuato l'invio degli atti il 2 dicembre 2025, e quindi prima dell'indicata data del 31 dicembre 2025, l'avvenuta trasmissione del fascicolo dalla Procura della Repubblica per il tramite dell'applicativo TIAP non può essere considerato un effettivo deposito telematico, di rilievo ai sensi dell'art. 111-bis cod. proc. pen. Tale conclusione assume dirimente rilievo ai fini della verifica della tempestività dell'ordinanza impugnata, atteso che la norma per l'individuazione del termine per il deposito della documentazione non deve essere individuato, nel caso di specie, nelle disposizioni di cui ai commi 6-bis o 6-ter dell'art. 172 cod. proc. pen., bensì in quella generale del comma 6, per la quale il termine per depositare atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'Ufficio viene chiuso al pubblico, con prescrizione da applicarsi non solo alle parti private ma anche all'Ufficio del P.M. (cfr., in questi termini, Sez. 2, n. 40777 del 19/07/2018, Calabrò, Rv. 274682-01; Sez. 6, n. 3966 del 12/01/1995, Caneschi, Rv. 200627-01). Con riguardo al caso in esame, allora, essendo avvenuto l'invio degli atti in orario successivo alla chiusura al pubblico dell'Ufficio, per essere stati trasmessi con pec delle ore 13.27 del 2 dicembre 2025, il deposito risulta essere stato effettuato nel giorno successivo (cfr. Sez. 1, n. 7112 del 17/12/1997, Tarantino, Rv. 210194-01), e cioè il 3 dicembre 2025, per cui il deposito dell'ordinanza impugnata è stato tempestivamente effettuato in data 13 dicembre 2025, nel pieno rispetto del termine di dieci giorni previsto dall'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen. 3. Manifestamente infondata, poi, è anche la doglianza dedotta da entrambi gli indagati concernente la presunta ricorrenza di un'ipotesi di incompetenza territoriale del G.I.P. del Tribunale di Pistoia, per essere competente quello del Tribunale di Prato. Con tale motivo, infatti, i ricorrenti si sono limitati ad insistere genericamente sull'incompetenza per territorio sulla base di elementi di contenuto meramente ipotetico e senza alcun confronto critico con la motivazione resa dall'ordinanza impugnata che, con argomentazioni non manifestamente illogiche né affette da alcun vizio giuridico, ha rigettato l'indicata eccezione, in particolar modo evidenziando come non possa essere individuato con certezza il luogo di perfezionamento dei vari accordi raggiunti ai fini dell'effettuazione delle singole cessioni di droga, tenuto conto del fatto che i due indagati avevano spacciato in varie località delle province di Pistoia e di Prato, con continui spostamenti in tali luoghi. 5Appare corretta, pertanto, l'applicazione effettuata dal giudice del riesame del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, nel caso in cui - come nella fattispecie in esame - tale luogo non sia identificato o non sia identificabile, la competenza deve essere individuata mediante ricorso ai criteri suppletivi previsti all'art. 9 cod. proc. pen. (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 31522 del 01/06/2023, Kekaj, Rv. 284959-01; riguardante una fattispecie relativa ad un accordo telefonico per l'acquisto di stupefacente in luogo non accertato, in cui la Corte ha ritenuto corretto il ricorso al criterio suppletivo dell'ultimo luogo di realizzazione della condotta, individuato in quello di prelievo della sostanza). Trattandosi, nella specie, dell'ipotesi di più reati connessi, rispetto ai quali non risulta possibile individuare né il più grave tra essi, né l'ultimo effettivamente perpetrato, appare del tutto corretto il riferimento effettuato da parte del Tribunale del riesame al criterio residuale previsto dalla norma dell'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., per cui, nell'impossibilità di fare riferimento agli altri parametri, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. - e cioè, nel caso in esame, al P.M. presso il Tribunale di Pistoia 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento ai direttori degli istituti penitenziari competenti perché provvedano a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P P.Q.M