CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2021
Cassazione n. 31342/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11137-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 1225 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 804/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 907/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 11137/2018 Premesso che il Tribunale di Lanciano, pronunciando nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha accolto, con sentenza parziale, la domanda relativa al demansionamento della lavoratrice, condannando la società al pagamento di una somma pari a 2/3 delle retribuzioni dovute, con riferimento alla retribuzione globale di fatto, nel periodo (quattro mesi e mezzo), per il quale esso era stato accertato; ha, quindi, con sentenza definitiva, previa rimessione della causa in istruttoria ed espletamento di consulenza tecnica medico-legale, accertato un danno biologico nella misura del 3% e condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 11.708,10 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali; - che con sent. n. 804/2017, pubblicata il 5 ottobre 2017, la Corte di appello di L'Aquila, respinto il gravame della società avverso la sentenza definitiva, lo ha invece parzialmente accolto con riguardo alla sentenza parziale, riducendo l'ammontare del danno - tenuto conto della breve durata del demansionamento - nel 30% della retribuzione globale di fatto percepita; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., con cinque motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso; rilevato che con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.2103 cod. civ., la società censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il demansionamento, peraltro senza valutare gli elementi di fatto della qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, del tipo di professionalità colpita, della durata e dell'esito finale della dequalificazione, unitamente alle altre circostanze del caso concreto, e senza considerare che le mansioni assegnate alla lavoratrice erano del tutto equivalenti a quelle da ultimo svolte; - che con il secondo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ., la ricorrente si duole di una non corretta valutazione del compendio probatorio da parte della sentenza impugnata; - che con il terzo e con il quarto, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., la ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto sussistente il danno alla professionalità e il danno biologico, anche sotto il profilo del quantum rispettivo e del nesso causale con la condotta del datore di lavoro, pur in assenza di prova da parte della lavoratrice che, avendo agito in giudizio per ottenere il risarcimento, avrebbe dovuto fornire rigorosa dimostrazione dei pregiudizi subiti;- che con il quinto motivo viene infine dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, là dove la sentenza impugnata aveva respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla società per essere l'INAIL l'unico soggetto obbligato al risarcimento; osservato che il primo e il secondo motivo risultano inammissibili, poiché - dietro lo schermo della violazione di norme di legge - tendono entrambi, nella sostanza delle censure svolte, ad una rivalutazione dei fatti e del materiale di prova con riferimento alla dequalificazione; - che, d'altra parte, è del tutto consolidato l'orientamento di questa Corte, per il quale "In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto non solo con l'indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compíto istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione" (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi); - che la Corte di merito ha, in ogni caso, conformato la propria decisione al principio, secondo il quale l'equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti, che legittima lo jus variandi del datore di lavoro (art. 2103 cod. civ.), "deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto" (Cass. n. 7453/2005); - che, per quanto specificamente attiene al secondo motivo, è inoltre da rilevare che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, con la conseguenza che la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito configura "un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella I. n. 134 del 2012" (Cass. n. 23940/2017); e che "La violazione del precetto di cui all'art.2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del 'nuovo' art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)": Cass. n. 13395/2018; - che non è ravvisabile nella sentenza impugnata, quanto al terzo e al quarto motivo (che denunciano entrambi violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.), alcuna erronea applicazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, né risultano deduzioni in tal senso, risolvendosi anche i motivi in esame nella inammissibile richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio e di un difforme apprezzamento di fatto, in contrasto con il ruolo e con la funzione della Corte di legittimità; - che il quinto motivo risulta parimenti inammissibile, poiché si limita a riprodurre i rilievi e le argomentazioni svolti con il ricorso in appello, pur a fronte di espressa e chiara, se pure sintetica, motivazione della Corte territoriale sulla questione oggetto di censura (cfr. sentenza impugnata, p. 8, par. 5); - che al riguardo deve ribadirsi che "Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un 'non motivo', come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ." (Cass. n. 22478/2018); ritenuto conclusivamente che il ricorso non può trovare accoglimento; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - che di esse va disposta ex art. 93 cod. proc. civ. la distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da sua dichiarazione e richiesta p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]