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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 08540/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (17 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto quanto sul trattamento sanzionatorio, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (17 Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito tanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto quanto sul trattamento sanzionatorio, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08540/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris