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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 24750/2026

Testo disponibile della fonte

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quale ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Bulso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 12 novembre 2025, il Tribunale di Foggia, in funzionedi giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata dall’odierno ricorrentevolta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati con le seguenti sentenze:1) sentenza del Tribunale di Foggia del 21.6.2021, irrevocabile il13.9.2023 relativa al delitto di cui all’art. 624 cod. pen., commesso in2) sentenza del Tribunale di Foggia del 28.1.2014, irrevocabile il15.2.2017 relativa ai reati di cui agli artt. 624, 624-bis cod. pen.,commesso in Foggia il 19.1.2014;3) sentenza del Tribunale di Foggia del 24.2.2014, irrevocabile il14.7.2014, relativa ai reati di cui agli artt. 624, 624 -bis cod. pen.,commessi in Foggia il 22.2.2014;4) sentenza del Tribunale di Foggia del 7.6.2014, irrevocabile il27.7.2014, relativa al reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen.,commesso in Foggia il 6.6.2014.Rilevava che lo stato di tossicodipendenza dell’agente non costituivaelemento sufficiente a ravvisare una identità di disegno criminoso tra lefattispecie di reato, essendo necessario che i reati siano collegati edipendenti dallo stato di tossicodipendenza e che sussistano gli ulterioriindici individuati dalla giurisprudenza come sintomatici di una unità didisegno criminoso.Osservava che la lettura dei capi di imputazione rendeva evidenteche i fatti di cui alle menzionate sentenze non costituivano attuazione diun medesimo disegno criminoso, essendo fattispecie distinte e slegate traloro, commesse in tempi non prossimi ed il cui oggetto (biciclette usate)induceva a ritenere che si trattasse di furti frutto di ideazioniestemporanee, in quanto il loro modesto valore non consentiva all’agentedi procurarsi rapidamente il denaro per l’acquisto dello stupefacente.2.

Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione ladifesa del ricorrente formulando due articolati motivi di ricorso che, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione.2.1.

Con il primo motivo, lamenta violazione di legge.

Rileva chele sentenze sub 2), 3), e 4) sono state già ritenute avvinte dal vincolodella continuazione con ordinanza del giudice dell’esecuzione di Foggiadel [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, disattendendo i principienunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha trascurato laprecedente valutazione del giudice dell’esecuzione ed ha addiritturaescluso la possibilità di ravvisare la continuazione tra le sentenzeoggetto della menzionata ordinanza.

Inoltre, ravvisa violazione dilegge nella pronuncia del giudice che ha escluso il vincolo dellacontinuazione nonostante i fatti oggetto delle sentenze presentasseroplurimi indici di una unica ideazione criminosa ovvero la contiguitàtemporale, l’unicità del luogo di commissione dei reati, le medesimemodalità, e, persino, in taluni casi, lo stesso oggetto.2.2.

Con il secondo motivo, lamenta illogicità dellamotivazione sotto plurimi profili:- per avere il giudice ritenuto frutto di una ideazioneestemporanea i due episodi di furto oggetto delle sentenze sub 1)e 2), avvenuti rispettivamente il 19 e il 24 gennaio 2014,commessi entrambi in Foggia, aventi il medesimo oggetto(biciclette), e realizzati dall’odierno ricorrente in concorso con ilmedesimo correo, con le stesse modalità (in quanto perpetratiintroducendosi in due box) rispetto ai quali, quindi, sono ravvisabilii classici indici di identità di ideazione criminosa;- per avere fatto riferimento ad una data dicommissione del reato, 22.10.2010, del tutto estranea agli episodioggetto dell’istanza;- per avere contraddetto la valutazione già operata conordinanza del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla qualenon poteva, invece, discostarsi;- per avere escluso l’ incidenza dello stato ditossicodipendenza sulla unitarietà dell’ideazione criminosadesumendola dalla natura dei beni trafugati, tutti di modestaentità, in contrasto con la comune consapevolezza della facilità dipiazzare tali oggetti sul mercato per ricavare il necessario adalimentare il vizio.3.

Con nota pervenuta il 26.3.2026, il difensore ha ribadito le conclusioniformulate.4. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso.

Ha ritenuto che l’allegazione del mero stato di tossicodipendenza asupporto dell’istanza non fosse sufficiente a far ritenere sussistente l’identità deldisegno criminoso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Questa Corte ha affermato che «In tema di esecuzione,incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina dellacontinuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilitàanche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria,onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, commasecondo, cod. pen., si traduca in un automatico beneficio premialeconseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente lalinea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere [...]»(Sez. 3, n. 17738 del 14.12.2018, Rv. 275451-01); spetta, invece, algiudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali daiquali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del28/04/2023, Rv. 284970-01).

I singoli reati devono presentarsi comerealizzazione di un programma, delineato – sia pure a grandi linee – abinitio nella mente del soggetto, nel senso che, da quando si commette laprima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali,per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma odelle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di ununico intellettivo disegno criminoso.

La prova di detta congiuntaprevisione – ritenuta meritevole di un più benevolo trattamentosanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determinaa commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spintecriminose indipendenti e reiterate – investendo la sfera psichica delsoggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta,ricercando, quindi, quegli elementi dal quale desumere che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del18/5/2017, Rv. 270074-01).Con specifico riferimento all’elemento costituito dallo stato ditossicodipendenza, menzionato dal primo comma dell’art. 671 cod. procpen. tra quelli che incidono sull’applicazione della disciplina del reatocontinuato, si è affermato che «In tema di reato continuato, a seguitodella modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dellalegge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza, pur noncomportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegnocriminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati edipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione»(Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, Rv. 289240-01).Infine, con pronuncia recente, ma espressione di indirizzo costante(Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, Rv. 285790-01), si è ribadito che «Intema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudicenon può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fasedi esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiestal'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazionedell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggettodella richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno».3.

Il giudice dell’esecuzione non ha fatto corretta applicazione deiprincipi enunciati.Egli ha negato la sussistenza del vincolo della continuazione tra ilreato di cui alla sentenza sub 1) e quelli di cui alle sentenze sub 2), 3) e4), già unificati con ordinanza del 21.7.2017.

Operando tale valutazione,tuttavia, egli non ha dimostrato le specifiche ragioni per le quali i fattioggetto della sentenza sub 1) non possono essere ricondotti al disegnogià delineato.

L’omissione assume particolare rilievo tenuto conto che ilreato di cui alla sentenza sub 1) che si chiede di unificare allesuccessive, è stato commesso il 24.1.2014 ovvero in data intermedia eassai prossima tra quella del reato sub 2) (19.1.2014) e quella del reatosub 3) (22.2.2014), già ritenuti avvinti dalla continuazione.4.

La motivazione resa dal giudice dell'esecuzione non è idonea asuperare il vaglio di legittimità anche sotto un ulteriore profilo.

Mancanel discorso giustificativo l’analisi effettiva di alcuni degli indicisintomatici espressamente posti dall'istante all'attenzione del giudicedell'esecuzione, quali l'omogeneità delle condotte afferenti ai reatioggetto di esame, l'identità del bene giuridico offeso, la riferibilità dellaloro consumazione a un unico ambito territoriale regionale, l'arcotemporale intercorso fra le violazioni della legge penale, prospettatocome circoscritto, le modalità di esecuzione dei reati.5.

Parimenti apodittica e, comunque, quantomeno parziale è lamotivazione con la quale il giudicante ha escluso la rilevanza dello statodi tossicodipendenza.

Egli, infatti, pur senza negare tale condizione delricorrente, ha ritenuto che il furto delle biciclette, avvenuto in due dellequattro occasioni, non sarebbe indicativo della necessità di procurarsirisorse per l’acquisto di stupefacenti, stante la difficoltà di collocamentosul mercato.

Ebbene, a prescindere dalla congruità della motivazione, ladelibazione in ordine alla rilevanza o meno di questo fattore esige che ilgiudice dell'esecuzione esamini e dia conto in motivazione dell’incidenzadi tale condizione, non potendo egli, a fronte di allegazione specifica esupportata da deduzioni e documenti, escludere totalmente dal discorsogiustificativo l'analisi della suddetta condizione (Sez. 1, n. 7381 del12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387, in motivazione), oppuresvalutarla totalmente senza addurre una spiegazione adeguata e logica.Nel caso specifico, la condizione del ricorrente è stata svalutata,negando il rilievo sulla base di considerazioni del tutto personali delgiudicante.6.

Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza impugnatadeve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudicedell’esecuzione di Foggia, in diversa persona fisica (Corte costituzionalen. 183 del 9 luglio 2013) perché rivaluti l’istanza alla luce dei principienunciati e colmando le lacune motivazionali evidenziate.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quale ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Bulso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 novembre 2025, il Tribunale di Foggia, in funzionedi giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata dall’odierno ricorrentevolta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatigiudicati con le seguenti sentenze:1) sentenza del Tribunale di Foggia del 21.6.2021, irrevocabile il13.9.2023 relativa al delitto di cui all’art. 624 cod. pen., commesso in2) sentenza del Tribunale di Foggia del 28.1.2014, irrevocabile il15.2.2017 relativa ai reati di cui agli artt. 624, 624-bis cod. pen.,commesso in Foggia il 19.1.2014;3) sentenza del Tribunale di Foggia del 24.2.2014, irrevocabile il14.7.2014, relativa ai reati di cui agli artt. 624, 624 -bis cod. pen.,commessi in Foggia il 22.2.2014;4) sentenza del Tribunale di Foggia del 7.6.2014, irrevocabile il27.7.2014, relativa al reato di cui agli artt. 624, 625 cod. pen.,commesso in Foggia il 6.6.2014.Rilevava che lo stato di tossicodipendenza dell’agente non costituivaelemento sufficiente a ravvisare una identità di disegno criminoso tra lefattispecie di reato, essendo necessario che i reati siano collegati edipendenti dallo stato di tossicodipendenza e che sussistano gli ulterioriindici individuati dalla giurisprudenza come sintomatici di una unità didisegno criminoso.Osservava che la lettura dei capi di imputazione rendeva evidenteche i fatti di cui alle menzionate sentenze non costituivano attuazione diun medesimo disegno criminoso, essendo fattispecie distinte e slegate traloro, commesse in tempi non prossimi ed il cui oggetto (biciclette usate)induceva a ritenere che si trattasse di furti frutto di ideazioniestemporanee, in quanto il loro modesto valore non consentiva all’agentedi procurarsi rapidamente il denaro per l’acquisto dello stupefacente.2. Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione ladifesa del ricorrente formulando due articolati motivi di ricorso che, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamentenecessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge. Rileva chele sentenze sub 2), 3), e 4) sono state già ritenute avvinte dal vincolodella continuazione con ordinanza del giudice dell’esecuzione di Foggiadel [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, disattendendo i principienunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha trascurato laprecedente valutazione del giudice dell’esecuzione ed ha addiritturaescluso la possibilità di ravvisare la continuazione tra le sentenzeoggetto della menzionata ordinanza. Inoltre, ravvisa violazione dilegge nella pronuncia del giudice che ha escluso il vincolo dellacontinuazione nonostante i fatti oggetto delle sentenze presentasseroplurimi indici di una unica ideazione criminosa ovvero la contiguitàtemporale, l’unicità del luogo di commissione dei reati, le medesimemodalità, e, persino, in taluni casi, lo stesso oggetto.2.2. Con il secondo motivo, lamenta illogicità dellamotivazione sotto plurimi profili:- per avere il giudice ritenuto frutto di una ideazioneestemporanea i due episodi di furto oggetto delle sentenze sub 1)e 2), avvenuti rispettivamente il 19 e il 24 gennaio 2014,commessi entrambi in Foggia, aventi il medesimo oggetto(biciclette), e realizzati dall’odierno ricorrente in concorso con ilmedesimo correo, con le stesse modalità (in quanto perpetratiintroducendosi in due box) rispetto ai quali, quindi, sono ravvisabilii classici indici di identità di ideazione criminosa;- per avere fatto riferimento ad una data dicommissione del reato, 22.10.2010, del tutto estranea agli episodioggetto dell’istanza;- per avere contraddetto la valutazione già operata conordinanza del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla qualenon poteva, invece, discostarsi;- per avere escluso l’ incidenza dello stato ditossicodipendenza sulla unitarietà dell’ideazione criminosadesumendola dalla natura dei beni trafugati, tutti di modestaentità, in contrasto con la comune consapevolezza della facilità dipiazzare tali oggetti sul mercato per ricavare il necessario adalimentare il vizio.3. Con nota pervenuta il 26.3.2026, il difensore ha ribadito le conclusioniformulate.4. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso. Ha ritenuto che l’allegazione del mero stato di tossicodipendenza asupporto dell’istanza non fosse sufficiente a far ritenere sussistente l’identità deldisegno criminoso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Questa Corte ha affermato che «In tema di esecuzione,incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina dellacontinuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilitàanche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria,onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, commasecondo, cod. pen., si traduca in un automatico beneficio premialeconseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente lalinea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere [...]»(Sez. 3, n. 17738 del 14.12.2018, Rv. 275451-01); spetta, invece, algiudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali daiquali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del28/04/2023, Rv. 284970-01). I singoli reati devono presentarsi comerealizzazione di un programma, delineato – sia pure a grandi linee – abinitio nella mente del soggetto, nel senso che, da quando si commette laprima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro linee essenziali,per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma odelle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di ununico intellettivo disegno criminoso. La prova di detta congiuntaprevisione – ritenuta meritevole di un più benevolo trattamentosanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determinaa commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spintecriminose indipendenti e reiterate – investendo la sfera psichica delsoggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta posta in essere,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio temporale, le singole causali, le modalità della condotta,ricercando, quindi, quegli elementi dal quale desumere che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del18/5/2017, Rv. 270074-01).Con specifico riferimento all’elemento costituito dallo stato ditossicodipendenza, menzionato dal primo comma dell’art. 671 cod. procpen. tra quelli che incidono sull’applicazione della disciplina del reatocontinuato, si è affermato che «In tema di reato continuato, a seguitodella modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dellalegge 21 febbraio 2006, n. 49, lo stato di tossicodipendenza, pur noncomportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegnocriminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati edipendenti da tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione»(Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, Rv. 289240-01).Infine, con pronuncia recente, ma espressione di indirizzo costante(Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, Rv. 285790-01), si è ribadito che «Intema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudicenon può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fasedi esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiestal'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazionedell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggettodella richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno».3. Il giudice dell’esecuzione non ha fatto corretta applicazione deiprincipi enunciati.Egli ha negato la sussistenza del vincolo della continuazione tra ilreato di cui alla sentenza sub 1) e quelli di cui alle sentenze sub 2), 3) e4), già unificati con ordinanza del 21.7.2017. Operando tale valutazione,tuttavia, egli non ha dimostrato le specifiche ragioni per le quali i fattioggetto della sentenza sub 1) non possono essere ricondotti al disegnogià delineato. L’omissione assume particolare rilievo tenuto conto che ilreato di cui alla sentenza sub 1) che si chiede di unificare allesuccessive, è stato commesso il 24.1.2014 ovvero in data intermedia eassai prossima tra quella del reato sub 2) (19.1.2014) e quella del reatosub 3) (22.2.2014), già ritenuti avvinti dalla continuazione.4. La motivazione resa dal giudice dell'esecuzione non è idonea asuperare il vaglio di legittimità anche sotto un ulteriore profilo. Mancanel discorso giustificativo l’analisi effettiva di alcuni degli indicisintomatici espressamente posti dall'istante all'attenzione del giudicedell'esecuzione, quali l'omogeneità delle condotte afferenti ai reatioggetto di esame, l'identità del bene giuridico offeso, la riferibilità dellaloro consumazione a un unico ambito territoriale regionale, l'arcotemporale intercorso fra le violazioni della legge penale, prospettatocome circoscritto, le modalità di esecuzione dei reati.5. Parimenti apodittica e, comunque, quantomeno parziale è lamotivazione con la quale il giudicante ha escluso la rilevanza dello statodi tossicodipendenza. Egli, infatti, pur senza negare tale condizione delricorrente, ha ritenuto che il furto delle biciclette, avvenuto in due dellequattro occasioni, non sarebbe indicativo della necessità di procurarsirisorse per l’acquisto di stupefacenti, stante la difficoltà di collocamentosul mercato. Ebbene, a prescindere dalla congruità della motivazione, ladelibazione in ordine alla rilevanza o meno di questo fattore esige che ilgiudice dell'esecuzione esamini e dia conto in motivazione dell’incidenzadi tale condizione, non potendo egli, a fronte di allegazione specifica esupportata da deduzioni e documenti, escludere totalmente dal discorsogiustificativo l'analisi della suddetta condizione (Sez. 1, n. 7381 del12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387, in motivazione), oppuresvalutarla totalmente senza addurre una spiegazione adeguata e logica.Nel caso specifico, la condizione del ricorrente è stata svalutata,negando il rilievo sulla base di considerazioni del tutto personali delgiudicante.6. Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza impugnatadeve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudicedell’esecuzione di Foggia, in diversa persona fisica (Corte costituzionalen. 183 del 9 luglio 2013) perché rivaluti l’istanza alla luce dei principienunciati e colmando le lacune motivazionali evidenziate. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.