Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1995
ECLI:EU:C:1995:228
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0259_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-259/94,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Goméz de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], collaboratore giuridico presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], segretaria presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente alla direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull' applicazione della fornitura di una rete aperta ([OSCURATO:PERSONA]ONP) alle linee affittate (GU L 165, pag. 27), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 settembre 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente alla direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull' applicazione della fornitura di una rete aperta ([OSCURATO:PERSONA]ONP) alle linee affittate (GU L 165, pag. 27, in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del Trattato CE.
2 L' art. 15, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva stessa prima del 5 giugno 1993.
3 Non essendo stata informata dalla Repubblica ellenica del recepimento della direttiva nell' ordinamento giuridico interno, la [OSCURATO:PERSONA] le ha inviato una lettera di diffida in data 9 agosto 1993. Essendo questa lettera rimasta priva di risposta, il 7 febbraio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato un parere motivato con cui ha invitato la Repubblica ellenica a conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il termine di due mesi. Il governo ellenico non ha risposto neanche a detto parere motivato. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto il ricorso di cui trattasi. Nel suo atto introduttivo essa ricorda che, ai sensi dell' art. 189 del Trattato, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere.
4 Il governo ellenico non nega che la direttiva non sia stata recepita entro il termine prescritto. Osserva che il ritardo è principalmente dovuto al fatto che, a suo avviso, il recepimento della direttiva era impossibile prima dell' adozione di una cornice normativa relativa al settore delle telecomunicazioni e che le misure necessarie a detto recepimento sono in corso di adozione.
5 Secondo una giurisprudenza costante (v., ad esempio, sentenza 6 aprile 1995, causa C-147/94, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, Racc. pag. I-1015, punto 5), uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.
6 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
7 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica ellenica alle spese. Quest' ultima è rimasta soccombente, e dev' essere quindi condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi interamente alla direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull' applicazione della fornitura di una rete aperta ([OSCURATO:PERSONA]ONP) alle linee affittate, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma del Trattato CE.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.