CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 1980
Cassazione n. 37978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1980 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Trapani del 2 dicembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di mesi uno di arresto ed euro ottocento di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 186, comma 2, e 187 C.d.S.. 2. L'Impellizzeri, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ingiustificato di- niego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabi- lità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pe- culiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, le modalità della vicenda criminosa, in quanto lo stesso Impellizzeri ammetteva di aver percorso due chilometri e di essere diretto verso il centro di Marsala. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, sotto entrambi i profili, che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente si limita ad evidenziare l'esiguità del danno e del pericolo nonché il comportamento collaborativo, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo li- neare e coerente della sentenza impugnata. 2. In relazione al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circo- stanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il ri- chiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, )ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti penali per tentata truffa, per detenzione di stupefacenti e per reati della medesima tipologia. Il ricorrente si limita a prospettare rilievi relativi alla mancata valutazione degli elementi a sé favorevoli, senza confrontarsi con l'articolata motivazione prospettata dalla Corte territoriale. ciL 3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle