CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06466/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d is pAos to d ufficio Numero re g istro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024Numero di ra c colta generale 6466/2024* pgugbebtlticoazione 12/03/2024L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E *SEZIONE LAVORO * 3556/2023*Composta dagli * * Magistrati** * * Presidente * 23/01/2024* * * Consigliere* * * * Consigliere* * * * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 3556 2023 proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] *12 presso lo studio dell avvocato * * che lorappresenta e difende ricorrentecontro2024* * * ITALIANA * in persona dellegale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] * * * 22 presso lostudio dell avvocato * * che la rappresenta edifende controricorrenteavverso la sentenza n. 4528/2022 della CORTE D APPELLO diROMA depositata il 22/11/2022 * 3174/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23/01/2024 dal Consigliere * * ** disposto d ufficio [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024Numero di raccolta generale 6466/20241. la Corte di Appello di Roma con la sentenza impugnatDaat a pubblicazione 12/03/2024resa in seguito a rinvio disposto da questa Corte conordinanza n. 18253 del 2020 ha dichiarato legittimo illicenziamento intimato da * * a * * in data15.12.2009 per superamento del periodo di comporto2. la Corte in sintesi ha innanzitutto accertato sullascorta del dictum della Cassazione che la società non avevatrascurato le richieste di congedo del lavoratore avendovicomunque dato riscontroquindi ha proceduto alla verifica della legittimità dellicenziamento esaminando il “contenuto dei documentifacenti parte del carteggio intercorso tra le parti in ordine allerichieste avanzate dal lavoratore e alle risposte fornitedall azienda” giungendo alla conclusione che la condottadatoriale risultava “rispettosa della disciplinacontrattualcollettiva che regola la materia”in particolare per quanto qui rileva ha esaminato la richiestadel * di 30 giorni di congedo straordinario non retribuitocui era allegata una certificazione medica richiesta respintadalla società “in mancanza di documenti sanitari da cui risultiespressamente la durata del periodo richiesto termineinziale e finale ”secondo la Corte la disposizione pattizia contenuta nell art.26.9 * delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003disciplinante la fattispecie concreta è da interpretare nelsenso che “imponga la preventiva indicazione nei certificatimedici di inizio e fine malattia quando precisa che il periododi aspettativa è commisurato a quanto indicato nellacertificazione medica e che tale indicazione sia funzionalealla verifica dei limiti di durata del periodo di aspettativaparimenti richiamati dalla norma”* disposto3 d .u ffi“ciqo uanto infine alla dedotta tardività dell intimazioneNu mdeerol r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024licenziamento 15.12.2009 rispetto al superamenNtuom erdo edi lr accolta generale 6466/2024comporto 6.11.2009 ” la Corte territoriale ha ritenuto chDeat a pubblicazione 12/03/2024“proprio la dinamica del carteggio intercorso tra le parti e ireiterati tentativi dell azienda di favorire la conservazione delposto consentono di ritenere congruo il suddetto intervallo ditempo necessario ad una prognosi di sostenibilità delleassenze rispetto al permanere dell interesse dell azienda”richiamando a sostegno * n. 18960 del 20204. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ilsoccombente con quattro articolati motivi ha resistito concontroricorso l intimata societàentrambe le parti hanno comunicato memorieall esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell ordinanza nel termine di sessanta giorniCONSIDERATO CHE1. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come darubriche formulate dalla stessa parte ricorrente1.1. il primo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell art. 26.9 del * delle attività ferroviarie del 16 aprile2003 nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ per avererroneamente affermato che il diritto potestativo previsto datale clausola imponga la preventiva indicazione di inizio efine malattia ai fini della concessione del periodo diaspettativa in relazione all art. 360 n. 3 cod. proc. civ.”1.2. col secondo motivo si denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell art. 26.9 del * delle attività ferroviariedel 16 aprile 2003 in relazione agli artt. 1366 1367 e 1369cod. civ artt. 3 4 32 e 35 * art. 2087 cod. civ. peraver erroneamente affermato che il diritto potestativoprevisto da tale clausola imponga la preventiva indicazione* dispostod d iu fifincioizio e fine malattia ai fini della concessione del peNriuomderoo r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024di aspettativa in relazione all art. 360 n. 3 cod. procN. ucmievro” d i raccolta generale 6466/20241.3. il terzo motivo subordinatamente deduce “omessDoat a pubblicazione 12/03/2024esame del fatto decisivo nonché pacifico costituito dallaprosecuzione dell attività lavorativa per oltre un mese dopola scadenza del periodo di comporto in relazione all art. 360n. 5 cod. proc. civ. con conseguente illegittimità dellicenziamento per tolleranza e/o acquiescenza e/o tardivitàe/o rinuncia tacita”1.4. il quarto mezzo denuncia in ulteriore subordine“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2110 2118 e2697 cod. civ. per aver erroneamente onerato il lavoratoredella prova della tardività del licenziamento per superamentodel periodo di comporto in relazione all art. 360 n. 3 cod.proc. civ.”2. i primi due motivi di ricorso possono essere valutaticongiuntamente per connessionepongono la questione della violazione o falsa applicazione delcontratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi del n. 3dell art. 360 c.p.c. come modificato dal d. lgs. n. 40 del2006 che ha parificato la denuncia sul piano processuale aquella delle norme di diritto sollecitando in sede dilegittimità “l interpretazione delle clausole in base alle normecodicistiche di ermeneutica negoziale artt. 1362 ss. cod.civ. come criterio interpretativo diretto e non come canoneesterno di commisurazione dell esattezza e della congruitàdella motivazione senza più necessità a pena diinammissibilità della doglianza di una specifica indicazionedelle norme asseritamente violate e dei principi in essecontenuti né del discostamento da parte del giudice di meritodai canoni legali assunti come violati o di una loroapplicazione sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti” ab imo * n. 6335 del 2014 successive* dispostoc do ufnficfio. * n. 18946 del 2014 * n. 13265 del 2N0um1e8ro r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024* n. 26618 del 2019 * n. 29893 del 2019 * ndi. r accolta generale 6466/202436654 del 2022 Data pubblicazione 12/03/20242.1. tanto premesso il contenuto dell art. 26/9 del *delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 in controversia èil seguente“Prima che siano superati i limiti di comporto il lavoratore atempo indeterminato perdurando lo stato di malattia puòrichiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motividi salute della durata massima di 12 mesi commisurato aquanto indicato nella certificazione medica.”“Qualora l ultimo evento morboso in atto al termine delperiodo di comporto risulti di durata superiore a 2 mesi ilperiodo di aspettativa di cui al precedente comma saràelevato fino a 16 mesi.”“L azienda concederà tale aspettativa al termine del periododi comporto al fine di agevolare la guarigione e il rientro inservizio del lavoratore.”“Il suddetto periodo di aspettativa non retribuita non ècomunque considerato utile ad alcun effetto contrattuale.”2.2. dal tenore letterale della clausola si evince con chiarezzache la concessione dell aspettativa non retribuita previstadall istituto contrattuale in parola postula che il lavoratore sitrovi in un perdurante stato di malattia evidentemente giàcertificato tale da consentirgli di assentarsi dal lavoro nondeve essere stato superato il limite del comporto ma sussisteil rischio che per il protrarsi della malattia o della suareiterazione lo stesso possa essere superato l azienda alfine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio dellavoratore e quindi evitare il licenziamento deve concederel aspettativa da fruire al termine del periodo di comporto e incontinuità con esso il periodo di aspettativa così riconosciutonon può superare un certo tetto massimo la richiesta del* disposto d ufficio Numero registro generale 3556/2023lavoratore deve essere fondata su “motivi di salute” infine N umero sezionale 269/2024Numero di raccolta generale 6466/2024il periodo di aspettativa richiesto deve essere “commisuratDoat a pubblicazione 12/03/2024a quanto indicato nella certificazione medica”avuto riguardo a questa ultima condizione il Collegio reputache l uso del termine “commisurato” indichi comel aspettativa per motivi di salute possa essere richiesta nella“misura” necessariamente indicata nella certificazionemedica perché sempre di assenza giustificata dall esistenzadi uno stato morboso deve trattarsi2.3. nella specie la certificazione del medico specialista indermatologia dopo la diagnosi di “sindrome ansiosa reattivacon disturbi del sonno in trattamento farmacologico” reca laseguente dicitura “tale stato necessita di periodi di ripososaltuario al bisogno anche uno o due giorni e nonnecessariamente di periodi continuativi”tale attestazione non è certo sufficiente a giustificarel aspettativa di cui alla disposizione pattizia richiesta dallavoratore per 30 giorni atteso che non vi è un nessonecessario tra la certificazione dell evento morboso e ladurata richiesta né si può sostenere una interpretazione chelasci sostanzialmente al lavoratore la scelta di determinare iltempo di cura e di riposo di cui abbia bisogno ad libitumuna diversa interpretazione della clausola contrattuale inoggetto dovrebbe portare alla implausibile conclusione che lavolontà delle parti sociali fosse quella di ritenere idonea adottenere l aspettativa in questione una certificazione con cuiun medico attestato lo stato di malattia non indichi alcunadurata in modo da lasciare il lavoratore arbitro di sceglierese e quando fruire del beneficio anche alternando periodi ditempo in cui non vi è attestazione dello stato di malattia o diprognosi necessaria per la sua guarigionene consegue che la Corte territoriale non ha affatto maleinterpretato o falsamente applicato la disciplina collettiva* dispostor di cufhficiioamata per cui le censure di parte ricorrente sul pNuumnetroo r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024devono essere disattese Numero di raccolta generale 6466/20243. possono essere esaminati congiuntamente anche il terzDoat a pubblicazione 12/03/2024e quarto motivo di ricorso in quanto in via subordinatacensurano il capo di sentenza in cui la Corte territoriale harespinto l eccezione di “tardività dell intimazione dellicenziamento 15.12.2009 rispetto al superamento delcomportamento 6.11.2009 ”essi non possono trovare accoglimento3.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema dilicenziamento per superamento del periodo di comporto permalattia del lavoratore fermo restando il potere datoriale direcedere non appena terminato il periodo suddetto e quindianche prima del rientro del prestatore nondimeno il datoredi lavoro ha altresì la facoltà di attendere tale rientro persperimentare in concreto se residuino o meno margini diriutilizzo del dipendente all interno dell assetto organizzativose del caso mutato dell azienda ne deriva che solo adecorrere dal rientro in servizio del lavoratore l eventualeprolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto puòessere oggettivamente sintomatica della volontà di rinunciadel potere di licenziamento e quindi ingenerare uncorrispondente incolpevole affidamento da parte deldipendente * n. 24899 del 2011 * n. 18411 del2016resta pure fermo il principio più volte enunciato da questaCorte secondo cui in tali casi l interesse del lavoratore allacertezza della vicenda contrattuale va contemperato con unragionevole spatium deliberandi che va riconosciuto al datoredi lavoro perché egli possa valutare nel complesso laconvenienza ed utilità della prosecuzione del rapporto inrelazione agli interessi aziendali cfr. ex aliis * n. 7037del 2011 e * n. 7849 del 2019* dispostoi dn u ffiociogni caso la tempestività del licenziamento nonN upmueròo r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminaNtoum e rmo dai r accolta generale 6466/2024costituisce valutazione di congruità che il giudice di meritDoat a pubblicazione 12/03/2024deve fare caso per caso con riferimento all intero contestodelle circostanze significative giurisprudenza pacifica *n. 253 del 2005 * n. 23920 del 2010 * n. 253 del2015 * n. 16462 del 2015 e la conseguente valutazioneè sindacabile in Cassazione nei ristretti limiti in cui3.2. ciò posto in diritto la mancanza di una esplicitamotivazione della Corte sul fatto che il * fosse rientrato inservizio non assume la consistenza di omesso esame di unfatto decisivo nel senso richiesto dalle Sezioni unite civili cfr.sent. nn. 8053 e 8054 del 2014 ovverosia fatto che oveesaminato avrebbe condotto ad un esito diverso della litecon prognosi di certezza e non di mera possibilità atteso cheè espressamente riconosciuta al datore di lavoro dallagiurisprudenza prima citata “la facoltà di attendere la ripresadel servizio per sperimentare in concreto se residuino o menomargini di riutilizzo del dipendente all interno dell assettoorganizzativo dell azienda” ne consegue che il solo fatto cheil dipendente venga licenziato dopo avere ripreso il lavoro nonè di per sé circostanza inequivocamente sintomatica di unarinuncia al potere di licenziarequanto poi al riparto degli oneri probatori in ordine allatardività del licenziamento deve ritenersi che la decisione sutale questione è stata assunta dalla Corte territoriale più chein applicazione del criterio formale di giudizio di cui all art.2697 c.c. piuttosto sul convincimento comunque espressodai giudici del merito circa l apprezzamento che nella speciel attesa di poco più di un mese rendesse “congruo il suddettointervallo di tempo necessario ad una prognosi di* dispostos do ufsfictieo nibilità delle assenze rispetto al permaNnumeerroe r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024dell interesse dell azienda” Numero di raccolta generale 6466/20244. pertanto il ricorso deve essere respinto con le spese chDeat a pubblicazione 12/03/2024seguono la soccombenza liquidate come da dispositivova disposta da ultimo per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte ricorrente a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 della leggen. 228 del 2012 occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13 cfr. * * n.4315 del 2020CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d is pAos to d ufficio Numero re g istro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024Numero di ra c colta generale 6466/2024* pgugbebtlticoazione 12/03/2024L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E *SEZIONE LAVORO * 3556/2023*Composta dagli * * Magistrati** * * Presidente * 23/01/2024* * * Consigliere* * * * Consigliere* * * * * Consigliere* * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 3556 2023 proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] *12 presso lo studio dell avvocato * * che lorappresenta e difende ricorrentecontro2024* * * ITALIANA * in persona dellegale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] * * * 22 presso lostudio dell avvocato * * che la rappresenta edifende controricorrenteavverso la sentenza n. 4528/2022 della CORTE D APPELLO diROMA depositata il 22/11/2022 * 3174/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 23/01/2024 dal Consigliere * * ** disposto d ufficio [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024Numero di raccolta generale 6466/20241. la Corte di Appello di Roma con la sentenza impugnatDaat a pubblicazione 12/03/2024resa in seguito a rinvio disposto da questa Corte conordinanza n. 18253 del 2020 ha dichiarato legittimo illicenziamento intimato da * * a * * in data15.12.2009 per superamento del periodo di comporto2. la Corte in sintesi ha innanzitutto accertato sullascorta del dictum della Cassazione che la società non avevatrascurato le richieste di congedo del lavoratore avendovicomunque dato riscontroquindi ha proceduto alla verifica della legittimità dellicenziamento esaminando il “contenuto dei documentifacenti parte del carteggio intercorso tra le parti in ordine allerichieste avanzate dal lavoratore e alle risposte fornitedall azienda” giungendo alla conclusione che la condottadatoriale risultava “rispettosa della disciplinacontrattualcollettiva che regola la materia”in particolare per quanto qui rileva ha esaminato la richiestadel * di 30 giorni di congedo straordinario non retribuitocui era allegata una certificazione medica richiesta respintadalla società “in mancanza di documenti sanitari da cui risultiespressamente la durata del periodo richiesto termineinziale e finale ”secondo la Corte la disposizione pattizia contenuta nell art.26.9 * delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003disciplinante la fattispecie concreta è da interpretare nelsenso che “imponga la preventiva indicazione nei certificatimedici di inizio e fine malattia quando precisa che il periododi aspettativa è commisurato a quanto indicato nellacertificazione medica e che tale indicazione sia funzionalealla verifica dei limiti di durata del periodo di aspettativaparimenti richiamati dalla norma”* disposto3 d .u ffi“ciqo uanto infine alla dedotta tardività dell intimazioneNu mdeerol r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024licenziamento 15.12.2009 rispetto al superamenNtuom erdo edi lr accolta generale 6466/2024comporto 6.11.2009 ” la Corte territoriale ha ritenuto chDeat a pubblicazione 12/03/2024“proprio la dinamica del carteggio intercorso tra le parti e ireiterati tentativi dell azienda di favorire la conservazione delposto consentono di ritenere congruo il suddetto intervallo ditempo necessario ad una prognosi di sostenibilità delleassenze rispetto al permanere dell interesse dell azienda”richiamando a sostegno * n. 18960 del 20204. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso ilsoccombente con quattro articolati motivi ha resistito concontroricorso l intimata societàentrambe le parti hanno comunicato memorieall esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato ildeposito dell ordinanza nel termine di sessanta giorniCONSIDERATO CHE1. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come darubriche formulate dalla stessa parte ricorrente1.1. il primo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell art. 26.9 del * delle attività ferroviarie del 16 aprile2003 nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ per avererroneamente affermato che il diritto potestativo previsto datale clausola imponga la preventiva indicazione di inizio efine malattia ai fini della concessione del periodo diaspettativa in relazione all art. 360 n. 3 cod. proc. civ.”1.2. col secondo motivo si denuncia “Violazione e/o falsaapplicazione dell art. 26.9 del * delle attività ferroviariedel 16 aprile 2003 in relazione agli artt. 1366 1367 e 1369cod. civ artt. 3 4 32 e 35 * art. 2087 cod. civ. peraver erroneamente affermato che il diritto potestativoprevisto da tale clausola imponga la preventiva indicazione* dispostod d iu fifincioizio e fine malattia ai fini della concessione del peNriuomderoo r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024di aspettativa in relazione all art. 360 n. 3 cod. procN. ucmievro” d i raccolta generale 6466/20241.3. il terzo motivo subordinatamente deduce “omessDoat a pubblicazione 12/03/2024esame del fatto decisivo nonché pacifico costituito dallaprosecuzione dell attività lavorativa per oltre un mese dopola scadenza del periodo di comporto in relazione all art. 360n. 5 cod. proc. civ. con conseguente illegittimità dellicenziamento per tolleranza e/o acquiescenza e/o tardivitàe/o rinuncia tacita”1.4. il quarto mezzo denuncia in ulteriore subordine“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2110 2118 e2697 cod. civ. per aver erroneamente onerato il lavoratoredella prova della tardività del licenziamento per superamentodel periodo di comporto in relazione all art. 360 n. 3 cod.proc. civ.”2. i primi due motivi di ricorso possono essere valutaticongiuntamente per connessionepongono la questione della violazione o falsa applicazione delcontratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi del n. 3dell art. 360 c.p.c. come modificato dal d. lgs. n. 40 del2006 che ha parificato la denuncia sul piano processuale aquella delle norme di diritto sollecitando in sede dilegittimità “l interpretazione delle clausole in base alle normecodicistiche di ermeneutica negoziale artt. 1362 ss. cod.civ. come criterio interpretativo diretto e non come canoneesterno di commisurazione dell esattezza e della congruitàdella motivazione senza più necessità a pena diinammissibilità della doglianza di una specifica indicazionedelle norme asseritamente violate e dei principi in essecontenuti né del discostamento da parte del giudice di meritodai canoni legali assunti come violati o di una loroapplicazione sulla base di argomentazioni illogiche odinsufficienti” ab imo * n. 6335 del 2014 successive* dispostoc do ufnficfio. * n. 18946 del 2014 * n. 13265 del 2N0um1e8ro r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024* n. 26618 del 2019 * n. 29893 del 2019 * ndi. r accolta generale 6466/202436654 del 2022 Data pubblicazione 12/03/20242.1. tanto premesso il contenuto dell art. 26/9 del *delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 in controversia èil seguente“Prima che siano superati i limiti di comporto il lavoratore atempo indeterminato perdurando lo stato di malattia puòrichiedere un periodo non retribuito di aspettativa per motividi salute della durata massima di 12 mesi commisurato aquanto indicato nella certificazione medica.”“Qualora l ultimo evento morboso in atto al termine delperiodo di comporto risulti di durata superiore a 2 mesi ilperiodo di aspettativa di cui al precedente comma saràelevato fino a 16 mesi.”“L azienda concederà tale aspettativa al termine del periododi comporto al fine di agevolare la guarigione e il rientro inservizio del lavoratore.”“Il suddetto periodo di aspettativa non retribuita non ècomunque considerato utile ad alcun effetto contrattuale.”2.2. dal tenore letterale della clausola si evince con chiarezzache la concessione dell aspettativa non retribuita previstadall istituto contrattuale in parola postula che il lavoratore sitrovi in un perdurante stato di malattia evidentemente giàcertificato tale da consentirgli di assentarsi dal lavoro nondeve essere stato superato il limite del comporto ma sussisteil rischio che per il protrarsi della malattia o della suareiterazione lo stesso possa essere superato l azienda alfine di agevolare la guarigione e il rientro in servizio dellavoratore e quindi evitare il licenziamento deve concederel aspettativa da fruire al termine del periodo di comporto e incontinuità con esso il periodo di aspettativa così riconosciutonon può superare un certo tetto massimo la richiesta del* disposto d ufficio Numero registro generale 3556/2023lavoratore deve essere fondata su “motivi di salute” infine N umero sezionale 269/2024Numero di raccolta generale 6466/2024il periodo di aspettativa richiesto deve essere “commisuratDoat a pubblicazione 12/03/2024a quanto indicato nella certificazione medica”avuto riguardo a questa ultima condizione il Collegio reputache l uso del termine “commisurato” indichi comel aspettativa per motivi di salute possa essere richiesta nella“misura” necessariamente indicata nella certificazionemedica perché sempre di assenza giustificata dall esistenzadi uno stato morboso deve trattarsi2.3. nella specie la certificazione del medico specialista indermatologia dopo la diagnosi di “sindrome ansiosa reattivacon disturbi del sonno in trattamento farmacologico” reca laseguente dicitura “tale stato necessita di periodi di ripososaltuario al bisogno anche uno o due giorni e nonnecessariamente di periodi continuativi”tale attestazione non è certo sufficiente a giustificarel aspettativa di cui alla disposizione pattizia richiesta dallavoratore per 30 giorni atteso che non vi è un nessonecessario tra la certificazione dell evento morboso e ladurata richiesta né si può sostenere una interpretazione chelasci sostanzialmente al lavoratore la scelta di determinare iltempo di cura e di riposo di cui abbia bisogno ad libitumuna diversa interpretazione della clausola contrattuale inoggetto dovrebbe portare alla implausibile conclusione che lavolontà delle parti sociali fosse quella di ritenere idonea adottenere l aspettativa in questione una certificazione con cuiun medico attestato lo stato di malattia non indichi alcunadurata in modo da lasciare il lavoratore arbitro di sceglierese e quando fruire del beneficio anche alternando periodi ditempo in cui non vi è attestazione dello stato di malattia o diprognosi necessaria per la sua guarigionene consegue che la Corte territoriale non ha affatto maleinterpretato o falsamente applicato la disciplina collettiva* dispostor di cufhficiioamata per cui le censure di parte ricorrente sul pNuumnetroo r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024devono essere disattese Numero di raccolta generale 6466/20243. possono essere esaminati congiuntamente anche il terzDoat a pubblicazione 12/03/2024e quarto motivo di ricorso in quanto in via subordinatacensurano il capo di sentenza in cui la Corte territoriale harespinto l eccezione di “tardività dell intimazione dellicenziamento 15.12.2009 rispetto al superamento delcomportamento 6.11.2009 ”essi non possono trovare accoglimento3.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema dilicenziamento per superamento del periodo di comporto permalattia del lavoratore fermo restando il potere datoriale direcedere non appena terminato il periodo suddetto e quindianche prima del rientro del prestatore nondimeno il datoredi lavoro ha altresì la facoltà di attendere tale rientro persperimentare in concreto se residuino o meno margini diriutilizzo del dipendente all interno dell assetto organizzativose del caso mutato dell azienda ne deriva che solo adecorrere dal rientro in servizio del lavoratore l eventualeprolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto puòessere oggettivamente sintomatica della volontà di rinunciadel potere di licenziamento e quindi ingenerare uncorrispondente incolpevole affidamento da parte deldipendente * n. 24899 del 2011 * n. 18411 del2016resta pure fermo il principio più volte enunciato da questaCorte secondo cui in tali casi l interesse del lavoratore allacertezza della vicenda contrattuale va contemperato con unragionevole spatium deliberandi che va riconosciuto al datoredi lavoro perché egli possa valutare nel complesso laconvenienza ed utilità della prosecuzione del rapporto inrelazione agli interessi aziendali cfr. ex aliis * n. 7037del 2011 e * n. 7849 del 2019* dispostoi dn u ffiociogni caso la tempestività del licenziamento nonN upmueròo r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminaNtoum e rmo dai r accolta generale 6466/2024costituisce valutazione di congruità che il giudice di meritDoat a pubblicazione 12/03/2024deve fare caso per caso con riferimento all intero contestodelle circostanze significative giurisprudenza pacifica *n. 253 del 2005 * n. 23920 del 2010 * n. 253 del2015 * n. 16462 del 2015 e la conseguente valutazioneè sindacabile in Cassazione nei ristretti limiti in cui3.2. ciò posto in diritto la mancanza di una esplicitamotivazione della Corte sul fatto che il * fosse rientrato inservizio non assume la consistenza di omesso esame di unfatto decisivo nel senso richiesto dalle Sezioni unite civili cfr.sent. nn. 8053 e 8054 del 2014 ovverosia fatto che oveesaminato avrebbe condotto ad un esito diverso della litecon prognosi di certezza e non di mera possibilità atteso cheè espressamente riconosciuta al datore di lavoro dallagiurisprudenza prima citata “la facoltà di attendere la ripresadel servizio per sperimentare in concreto se residuino o menomargini di riutilizzo del dipendente all interno dell assettoorganizzativo dell azienda” ne consegue che il solo fatto cheil dipendente venga licenziato dopo avere ripreso il lavoro nonè di per sé circostanza inequivocamente sintomatica di unarinuncia al potere di licenziarequanto poi al riparto degli oneri probatori in ordine allatardività del licenziamento deve ritenersi che la decisione sutale questione è stata assunta dalla Corte territoriale più chein applicazione del criterio formale di giudizio di cui all art.2697 c.c. piuttosto sul convincimento comunque espressodai giudici del merito circa l apprezzamento che nella speciel attesa di poco più di un mese rendesse “congruo il suddettointervallo di tempo necessario ad una prognosi di* dispostos do ufsfictieo nibilità delle assenze rispetto al permaNnumeerroe r egistro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024dell interesse dell azienda” Numero di raccolta generale 6466/20244. pertanto il ricorso deve essere respinto con le spese chDeat a pubblicazione 12/03/2024seguono la soccombenza liquidate come da dispositivova disposta da ultimo per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte ricorrente a norma dell art. 52 deld.lgs. n. 196/2003ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 della leggen. 228 del 2012 occorre dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13 cfr. * * n.4315 del 2020 *La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 5.500 00 oltre euro200 00 per esborsi accessori secondo legge e rimborsospese generali al 15%.Ai sensi dell art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003 in caso didiffusione omettere le generalità e gli altri dati identificatividi * *A mente dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228 dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.* disposto d ufficio Numero registro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024Numero di raccolta generale 6466/2024Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaDioat a pubblicazione 12/03/20242024.La Presidente* * ** **La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese liquidate in euro 5.500 00 oltre euro200 00 per esborsi accessori secondo legge e rimborsospese generali al 15%.Ai sensi dell art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003 in caso didiffusione omettere le generalità e gli altri dati identificatividi * *A mente dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio2002 n. 115 nel testo introdotto dall art. 1 comma 17 dellalegge 24 dicembre 2012 n. 228 dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.* disposto d ufficio Numero registro generale 3556/2023Numero sezionale 269/2024Numero di raccolta generale 6466/2024Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 gennaDioat a pubblicazione 12/03/20242024.La Presidente* * ** *