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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 17792/2026

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di appello di Bologna,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 1° aprile 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettatol’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Forlì n. 64 del19 gennaio 2023, irrevocabile il 20 ottobre 2023.2.

La ricorrente sostiene di aver avuto conoscenza del deposito della sentenza dicondanna a suo carico quando era già passata in giudicato, in conseguenza del blocco delconto corrente su cui era delegata a operare.

Lamenta che non aveva impugnato perchénon aveva saputo del deposito dei motivi e insiste sul caso fortuito e la forza maggiore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Forlì in data 19 gennaio 2023 contermine di 90 giorni per il deposito dei motivi.Il termine risulta rispettato perché i motivi sono stati depositati il 17 aprile 2023, ciòche ha esonerato la cancelleria da oneri di comunicazione, nonostante l’imputata sia rimastaassente (amplius, Sez.

U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470-01).Risulta agli atti che la difesa ha inoltrato la richiesta di trasmissione di copia dellasentenza alla cancelleria del Tribunale il 14 e il 15 marzo 2023, in data anteriore allascadenza del termine per il deposito dei motivi del 19 aprile 2023, e poi il 29 maggio 2024, indata largamente posteriore.Non rileva la circostanza secondo cui, nel vigore del decreto legge n. 61 del 1°giugno 2023 per fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ladifesa abbia nuovamente compulsato la cancelleria, sembrerebbe telefonicamente, perottenere la sentenza.Sta di fatto che la sentenza è stata depositata il 17 aprile 2023, per cui, dal giornostesso o da quelli immediatamente successivi, era a disposizione dell’interessata per levalutazioni del caso.

Alla data di scadenza del termine, comunque, non si era verificatoalcun evento avverso.E’ pacifico in giurisprudenza che, ai fini della restituzione in termini, è necessario cheil difensore dia la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza daimpugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa persollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare chedetto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimentiemergenziali (Sez. 2, n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051-01 e Sez. 5, n. 29340 del19/04/2023, Suares, Rv. 284816 – 02).Nel caso in esame, è certo che il difensore ha effettuato le richieste, ma fuori temporispetto al termine per il deposito dei motivi.

E’ corretta, pertanto, la decisione della Corte diappello che non ha ravvisato il caso fortuito e la forza maggiore giustificanti l’accoglimentodell’istanza.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 27 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Bologna,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 1° aprile 2025 la Corte di appello di Bologna ha rigettatol’istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Forlì n. 64 del19 gennaio 2023, irrevocabile il 20 ottobre 2023.2. La ricorrente sostiene di aver avuto conoscenza del deposito della sentenza dicondanna a suo carico quando era già passata in giudicato, in conseguenza del blocco delconto corrente su cui era delegata a operare. Lamenta che non aveva impugnato perchénon aveva saputo del deposito dei motivi e insiste sul caso fortuito e la forza maggiore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale di Forlì in data 19 gennaio 2023 contermine di 90 giorni per il deposito dei motivi.Il termine risulta rispettato perché i motivi sono stati depositati il 17 aprile 2023, ciòche ha esonerato la cancelleria da oneri di comunicazione, nonostante l’imputata sia rimastaassente (amplius, Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470-01).Risulta agli atti che la difesa ha inoltrato la richiesta di trasmissione di copia dellasentenza alla cancelleria del Tribunale il 14 e il 15 marzo 2023, in data anteriore allascadenza del termine per il deposito dei motivi del 19 aprile 2023, e poi il 29 maggio 2024, indata largamente posteriore.Non rileva la circostanza secondo cui, nel vigore del decreto legge n. 61 del 1°giugno 2023 per fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ladifesa abbia nuovamente compulsato la cancelleria, sembrerebbe telefonicamente, perottenere la sentenza.Sta di fatto che la sentenza è stata depositata il 17 aprile 2023, per cui, dal giornostesso o da quelli immediatamente successivi, era a disposizione dell’interessata per levalutazioni del caso. Alla data di scadenza del termine, comunque, non si era verificatoalcun evento avverso.E’ pacifico in giurisprudenza che, ai fini della restituzione in termini, è necessario cheil difensore dia la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza daimpugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa persollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare chedetto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimentiemergenziali (Sez. 2, n. 39211 del 24/09/2024, Pozzi, Rv. 287051-01 e Sez. 5, n. 29340 del19/04/2023, Suares, Rv. 284816 – 02).Nel caso in esame, è certo che il difensore ha effettuato le richieste, ma fuori temporispetto al termine per il deposito dei motivi. E’ corretta, pertanto, la decisione della Corte diappello che non ha ravvisato il caso fortuito e la forza maggiore giustificanti l’accoglimentodell’istanza.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 27 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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