Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 1955

Cassazione n. 29258/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1955 avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova tenuto conto della particolare gravità dei reati commessi, delle pendenze risultanti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, per l'assenza di un inizio di revisione critica e di qualsiasi forma di risarcimento per gli ingenti danni provocati dal condannato nei confronti delle pubbliche amministrazioni danneggiate; Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma per negare la più ampia fra le misure alternative alla detenzione , il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame nell'esercizio del potere discrezionale dal giudice a quo, chiedendo, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'8 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1955 avverso l'ordinanza del 27/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova tenuto conto della particolare gravità dei reati commessi, delle pendenze risultanti a carico di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, per l'assenza di un inizio di revisione critica e di qualsiasi forma di risarcimento per gli ingenti danni provocati dal condannato nei confronti delle pubbliche amministrazioni danneggiate; Rilevato che rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza di Roma per negare la più ampia fra le misure alternative alla detenzione , il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame nell'esercizio del potere discrezionale dal giudice a quo, chiedendo, in realtà, una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'8 giugno
Sentenza Cassazione n. 29258/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris