CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 35374/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, specificamente per aver violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, fatto accertato in Empoli il 24 maggio 2018. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la ricorrente ha riproposto doglianze su cui la Corte di appello si è adeguatamente soffermata con argomentazioni che rendono i rilievi di ricorso meramente reiterativi di quelli dell'impugnazione di merito; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine al diniego delle attenuanti generiche; rilevato che, nell'esercizio di un potere di valutazione discrezione non censurabile se assistito da adeguata motivazione, ha ritenuto che le situazioni personali e familiari siano inconferenti rispetto al fatto, anche e soprattutto alla luce dei tratti di personalità sì come delineati dalle precedenti condanne per il reato di furto aggravato e per la sottoposizione a procedimenti pendenti per fatti dello stesso tipo; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il con iglir estensore i Il pre