CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 13008/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2) cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di energia elettrica, prelevandola dalla rete di proprietà dell'ente erogatore, allacciandosi direttamente alla rete pubblica. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo si duole del vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato le circostanze del caso ed in particolare la dichiarazione del figlio [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito in giudizio di essere l'autore dell'allaccio (dichiarazione peraltro resa anche al momento dell'arresto del padre), nonché il fatto che l'imputato, in epoca anteriore e prossima all'accertamento si trovava in stato di detenzione in carcere. Cionondimeno, con motivazione illogica i giudici di merito non hanno ritenuto attendibile le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], peraltro condannato per il medesimo fatto contestato al padre, con decreto penale di condanna. Con il secondo motivo censura l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, non essendovi la prova della manomissione da parte del ricorrente, che essendo detenuto si trovava nell'impossibilità di farlo. Il ricorso è inammissibile. Entrambi i motivi sono inammissibili. Con le doglianze, infatti, si pretende una rivalutazione del quadro probatorio fondante l'affermazione di responsabilità e la sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, il cui vaglio è escluso dal sindacato del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 20202 Il Co9gliere estens