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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 08338/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18072/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] 88 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Omarino. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 25/2023 pubblicata in data 24/01/2023, n.r.g. 88/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe Camas 88 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso.

Le parti hanno poi depositato reciproche rinunzie, corredate da reciproche accettazioni, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del OGGETTO: contendere anche con riguardo alle spese processuali.

In tal senso occorre provvedere, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18072/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA] 88 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Omarino. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 25/2023 pubblicata in data 24/01/2023, n.r.g. 88/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/02/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza d’appello indicata in epigrafe Camas 88 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] controricorso. Le parti hanno poi depositato reciproche rinunzie, corredate da reciproche accettazioni, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del OGGETTO: contendere anche con riguardo alle spese processuali. In tal senso occorre provvedere, come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro,
Sentenza Cassazione n. 08338/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris