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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40085/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente confermato, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n.2), cod.pen. e confermando nel resto, la decisione del Tribunale di Avellino dell'Il dicembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, del delitto previsto dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1 n.2) cod.pen., per aver attuato atti idonei diretti in modo non equivoco ad appropriarsi degli attrezzi di giardinaggio custoditi all'interno del giardino di una abitazione.

Evento non consumatosi a seguito dell'intervento della proprietaria presente nell'abitazione;

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di tre motivi, con i quali lamenta: 1) la nullità della sentenza per la inosservanza dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, non avendo la cancelleria comunicato il dispositivo della sentenza emessa con il rito cartolare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di prova della propria responsabilità penale, basata esclusivamente sui ricordi della persona offesa; 3) violazione del principio contenuto nell'art. 192 cod.proc.pen., mancando nella motivazione l'indicazione del significato attribuito ad ogni elemento probatorio acquisito; la difesa ha depositato memoria difensiva con la quale reitera ed illustra le ragioni poste a sostegno dei motivi di ricorso nei quali insiste;

3. il primo motivo è inammissibile in quanto si riferisce a violazione di legge processuale che non determina alcuna nullità assoluta o inutilizzabilità patologica, posto che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 dep 2020 Rv. 277844 - 01).

4. i motivi secondo e terzo, che attengono alla affermazione di responsabilità, sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure che già la Corte di appello ha vagliato e disatteso, alle pagine 4 e 5, facendo sostanziale rinvio alla motivazione del Tribunale ed alla dichiarazione resa dalla parte offesa, che la Corte territoriale vaglia in modo analitico senza che l'odierno ricorrente deduca vizi della motivazione tali da incrinare il contenuto del doppio accertamento conforme scaturito dai gradi di merito;

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente confermato, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n.2), cod.pen. e confermando nel resto, la decisione del Tribunale di Avellino dell'Il dicembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], era stato ritenuto responsabile, con condanna alla pena ritenuta di giustizia, del delitto previsto dagli artt. 56, 624 e 625, comma 1 n.2) cod.pen., per aver attuato atti idonei diretti in modo non equivoco ad appropriarsi degli attrezzi di giardinaggio custoditi all'interno del giardino di una abitazione. Evento non consumatosi a seguito dell'intervento della proprietaria presente nell'abitazione; 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza sulla base di tre motivi, con i quali lamenta: 1) la nullità della sentenza per la inosservanza dell'art. 23 d.l. n. 149 del 2020, non avendo la cancelleria comunicato il dispositivo della sentenza emessa con il rito cartolare; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla carenza di prova della propria responsabilità penale, basata esclusivamente sui ricordi della persona offesa; 3) violazione del principio contenuto nell'art. 192 cod.proc.pen., mancando nella motivazione l'indicazione del significato attribuito ad ogni elemento probatorio acquisito; la difesa ha depositato memoria difensiva con la quale reitera ed illustra le ragioni poste a sostegno dei motivi di ricorso nei quali insiste; 3. il primo motivo è inammissibile in quanto si riferisce a violazione di legge processuale che non determina alcuna nullità assoluta o inutilizzabilità patologica, posto che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" che deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale (Sez. 5, n. 4457 del 14/11/2019 dep 2020 Rv. 277844 - 01). 4. i motivi secondo e terzo, che attengono alla affermazione di responsabilità, sono inammissibili in quanto meramente riproduttivi di censure che già la Corte di appello ha vagliato e disatteso, alle pagine 4 e 5, facendo sostanziale rinvio alla motivazione del Tribunale ed alla dichiarazione resa dalla parte offesa, che la Corte territoriale vaglia in modo analitico senza che l'odierno ricorrente deduca vizi della motivazione tali da incrinare il contenuto del doppio accertamento conforme scaturito dai gradi di merito; 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 ottobr
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