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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 48876/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 16 dicembre 2019 il Tribunale di Teramo ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato - commesso in data 22 aprile 2011, con mezzo fraudolento e su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.), con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - perché estinto per prescrizione.2.

Avverso la decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).

Ad avviso della Parte pubblica ricorrente, il Giudice avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione in data 22 ottobre 2018, indicando in anni sette e mesi cinque il relativo termine (tenuto conto di un atto interruttivo), non considerando che la pena detentiva massima posta per il delitto è dieci anni di reclusione, da aumentarsi di un quarto in ragione dell'emissione in data del decreto di citazione diretta a giudizio in data 22 novembre 2013 (perfezionatosi con la sua sottoscrizione da parte del Pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste: Sez. 1, n. 2113 del 22/11/2007); con la conseguenza che il Giudice - permanendo l'assenza dell'imputata ex art. 420-quater cod. proc. pen. avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo e ordinare nuove ricerche (come avvenuto nelle precedenti udienze).

3. Il ricorso è fondato nei termini che si espongono.

Al fine del computo del termine di prescrizione del delitto di furto pluriaggravato ascritto all'imputata (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.), occorre considerare (cfr. art. 157 cod. pen.) che la pena detentiva massima per esso posta ex art. 625, ultimo comma, cod. pen. è pari a dieci anni di reclusione; e occorre pure avere riguardo - sia pure nel limite dell'aumento di un terzo, pari ad ulteriori anni tre e mesi quattro (ex art. 63, comma 4, cod. pen.: cfr. Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 - 01) - alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (cfr. pure da ultimo Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01).

Da ciò deriva che, rispetto al tempus commissi delicti - da individuarsi nel 22 aprile 2011 - il termine di prescrizione del reato non è decorso già senza considerare l'interruzione dello stesso che, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., può comportarne l'aumento fino a due terzi.

Avendo, dunque, il Tribunale di Teramo erroneamente revocato l'ordinanza di sospensione del processo ex art. 420-quater cod. proc. pen. e pronunciato sentenza ai sensi del successivo art. 420-quinquies, comma 2, lett. d), quest'ultimo provvedimento deve essere annullato e deve disporsi la restituzione degli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso (art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022, Amedeo, Rv. 283636 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 16 dicembre 2019 il Tribunale di Teramo ha dichiarato non doversi precedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato - commesso in data 22 aprile 2011, con mezzo fraudolento e su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.), con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - perché estinto per prescrizione.2. Avverso la decisione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). Ad avviso della Parte pubblica ricorrente, il Giudice avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione in data 22 ottobre 2018, indicando in anni sette e mesi cinque il relativo termine (tenuto conto di un atto interruttivo), non considerando che la pena detentiva massima posta per il delitto è dieci anni di reclusione, da aumentarsi di un quarto in ragione dell'emissione in data del decreto di citazione diretta a giudizio in data 22 novembre 2013 (perfezionatosi con la sua sottoscrizione da parte del Pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste: Sez. 1, n. 2113 del 22/11/2007); con la conseguenza che il Giudice - permanendo l'assenza dell'imputata ex art. 420-quater cod. proc. pen. avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo e ordinare nuove ricerche (come avvenuto nelle precedenti udienze). 3. Il ricorso è fondato nei termini che si espongono. Al fine del computo del termine di prescrizione del delitto di furto pluriaggravato ascritto all'imputata (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.), occorre considerare (cfr. art. 157 cod. pen.) che la pena detentiva massima per esso posta ex art. 625, ultimo comma, cod. pen. è pari a dieci anni di reclusione; e occorre pure avere riguardo - sia pure nel limite dell'aumento di un terzo, pari ad ulteriori anni tre e mesi quattro (ex art. 63, comma 4, cod. pen.: cfr. Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 275986 - 01) - alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (cfr. pure da ultimo Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01). Da ciò deriva che, rispetto al tempus commissi delicti - da individuarsi nel 22 aprile 2011 - il termine di prescrizione del reato non è decorso già senza considerare l'interruzione dello stesso che, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen., può comportarne l'aumento fino a due terzi. Avendo, dunque, il Tribunale di Teramo erroneamente revocato l'ordinanza di sospensione del processo ex art. 420-quater cod. proc. pen. e pronunciato sentenza ai sensi del successivo art. 420-quinquies, comma 2, lett. d), quest'ultimo provvedimento deve essere annullato e deve disporsi la restituzione degli atti allo stesso Tribunale per l'ulteriore corso (art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 2, n. 28726 del 31/05/2022, Amedeo, Rv. 283636 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore c
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