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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 1951

Cassazione n. 36141/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15318/2025 - Rel. [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 24.09.2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo c) e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 9 e 10 del provvedimento impugnato).

Rispetto alle argomentazioni della Corte di appello circa la rilevanza ricostruttiva delle scritture contabili non offerte alla curatela, il ricorso si risolve nella prospettazione di elementi di fatto che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 24 settembre 2025 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15318/2025 - Rel. [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 24.09.2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo c) e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 9 e 10 del provvedimento impugnato). Rispetto alle argomentazioni della Corte di appello circa la rilevanza ricostruttiva delle scritture contabili non offerte alla curatela, il ricorso si risolve nella prospettazione di elementi di fatto che non possono avere ingresso nel giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 24 settembre 2025 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] 1
Sentenza Cassazione n. 36141/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris