Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00445/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A C k ; lette tite le conclusioni d I PG S'' n, .(LsSv,,,a \ \''-' 3r‘ Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Bologna ha .rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revoca parziale dell'ordinanza con cui in sede esecutiva dispose la confisca cd. allargata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di beni di sua proprietà e di beni formalmente intestati a terzi soggetti ma a lui riconducibili e tra questi anche beni intestati al genero [OSCURATO:PERSONA].

Questi ha ora chiesto la revoca della confisca di un appartamento sito in Botricello e della polizza assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]. n. 5285214, trattandosi di beni acquistati in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Dai provvedimenti che hanno disposto in sede esecutiva la confisca risulta che nel periodo degli acquisti il nucleo familiare del ricorrente aveva percepito redditi irrisori e sperequati rispetto alle uscite.

Aveva contratto un mutuo di euro 208.000,00, i cui ratei erano però versati da [OSCURATO:PERSONA].

È stato ancora accertato che tra la pronuncia della sentenza di secondo grado e la data di irrevocabilità della sentenza, [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una sistematica spoliazione di immobili a lui intestati intestandoli formalmente ai figli Da qui la conclusione che i beni di cui è stata chiesta la revoca della confisca siano invero riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e che l'intestazione al genero di questi sia to puramente formale.

Nonostante i beni siano stati acquistati successivamente alla pronuncia della sentenza di promo grado e prima della sua irrevocabilità, la confisca non è preclusa perché è rimasto provato che i beni sono stati acquistati con cespiti provenienti da [OSCURATO:PERSONA] come frutto di reimpiego di mezzi finanziari da quest'ultimo acquisiti in un momento antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Dalle ordinanze con cui è stata disposta la confisca in sede esecutiva non emergono elementi per ritenere che per l'acquisto dell'immobile e per la sottoscrizione della polizza il ricorrente abbia utilizzato risorse provenienti dal suocero e frutto della sua attività delittuosa.

La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto procedere alla revoca del provvedimento ablatorio.

Peraltro, per poter mantenerè il vincolo la Corte di appello avrebbe dovuto accertare che le risorse utilizzate dal ricorrente erano state consegnate dal suo presunto dante causa in epoca temporale antecedente al pronunciamento della condanna di primo grado, ovverossia in epoca antecedente al 16 febbraio 2004, secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

In assenza anche di tale accertamento, il provvedimento di confisca doveva essere oggetto di revisione in senso favorevole al richiedente.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va qualificato come opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Il ricorrente, infatti, ha agito per ottenere la revoca della confisca disposta in sede esecutiva.

Si rileva allora che, secondo quanto disposto dall'articolo 676 c.p.p., il giudice dell'esecuzione provvede, con ordinanza adottata senza formalità, anche in ordine alla confisca dei beni, e quindi anche in merito alla revoca della disposta confisca; ed è poi previsto dall'articolo 667, comma 4, c.p.p. che contro detta ordinanza è ammessa opposizione innanzi allo stesso giudice.

È poi appena il caso di precisare che, come affermato nella giurisprudenza di questa Corte, "in sede esecutiva, il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis" - Sez.

I, 11 gennaio 2013, n. 4083, Tabbì, C.E.D.

Cass., n. 254812 -.

2. Il ricorso va qualificato, ai sensi dell'articolo 568, ult. co ., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A C k ; lette tite le conclusioni d I PG S'' n, .(LsSv,,,a \ \''-' 3r‘ Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna ha .rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di revoca parziale dell'ordinanza con cui in sede esecutiva dispose la confisca cd. allargata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di beni di sua proprietà e di beni formalmente intestati a terzi soggetti ma a lui riconducibili e tra questi anche beni intestati al genero [OSCURATO:PERSONA]. Questi ha ora chiesto la revoca della confisca di un appartamento sito in Botricello e della polizza assicurativa [OSCURATO:SOCIETA]. n. 5285214, trattandosi di beni acquistati in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Dai provvedimenti che hanno disposto in sede esecutiva la confisca risulta che nel periodo degli acquisti il nucleo familiare del ricorrente aveva percepito redditi irrisori e sperequati rispetto alle uscite. Aveva contratto un mutuo di euro 208.000,00, i cui ratei erano però versati da [OSCURATO:PERSONA]. È stato ancora accertato che tra la pronuncia della sentenza di secondo grado e la data di irrevocabilità della sentenza, [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una sistematica spoliazione di immobili a lui intestati intestandoli formalmente ai figli Da qui la conclusione che i beni di cui è stata chiesta la revoca della confisca siano invero riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e che l'intestazione al genero di questi sia to puramente formale. Nonostante i beni siano stati acquistati successivamente alla pronuncia della sentenza di promo grado e prima della sua irrevocabilità, la confisca non è preclusa perché è rimasto provato che i beni sono stati acquistati con cespiti provenienti da [OSCURATO:PERSONA] come frutto di reimpiego di mezzi finanziari da quest'ultimo acquisiti in un momento antecedente alla pronuncia della sentenza di primo grado. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Dalle ordinanze con cui è stata disposta la confisca in sede esecutiva non emergono elementi per ritenere che per l'acquisto dell'immobile e per la sottoscrizione della polizza il ricorrente abbia utilizzato risorse provenienti dal suocero e frutto della sua attività delittuosa. La Corte di appello avrebbe pertanto dovuto procedere alla revoca del provvedimento ablatorio. Peraltro, per poter mantenerè il vincolo la Corte di appello avrebbe dovuto accertare che le risorse utilizzate dal ricorrente erano state consegnate dal suo presunto dante causa in epoca temporale antecedente al pronunciamento della condanna di primo grado, ovverossia in epoca antecedente al 16 febbraio 2004, secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. In assenza anche di tale accertamento, il provvedimento di confisca doveva essere oggetto di revisione in senso favorevole al richiedente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va qualificato come opposizione al provvedimento del giudice dell'esecuzione. Il ricorrente, infatti, ha agito per ottenere la revoca della confisca disposta in sede esecutiva. Si rileva allora che, secondo quanto disposto dall'articolo 676 c.p.p., il giudice dell'esecuzione provvede, con ordinanza adottata senza formalità, anche in ordine alla confisca dei beni, e quindi anche in merito alla revoca della disposta confisca; ed è poi previsto dall'articolo 667, comma 4, c.p.p. che contro detta ordinanza è ammessa opposizione innanzi allo stesso giudice. È poi appena il caso di precisare che, come affermato nella giurisprudenza di questa Corte, "in sede esecutiva, il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis" - Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 4083, Tabbì, C.E.D. Cass., n. 254812 -. 2. Il ricorso va qualificato, ai sensi dell'articolo 568, ult. co ., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti alla Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello d
Sentenza Cassazione n. 00445/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris