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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00195/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2. Avverso tale sentenza proponeva rico rso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea applicazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 7 CEDU, essendo stata la sentenza di appello emessa in violazione del divieto di reformatio in peius.

Rassegnava in particolare che il giudice di primo grado aveva determinato la pena individuando la pena base in anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ed effettuato un aumento, per la continuazione con i due reati satellite, di complessivi mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa, laddove la Corte d’Appello, ritenendo, non correttamente e in violazione del divieto di reformatio in peius, la sussistenza di un errore materiale nella motivazione della sentenza di primo grado aveva quantificato la pena finale rideterminando l’aumento complessivo della pena detentiva per la continuazione in mesi nove di reclusione e ricalcolando anche l’aumento complessivo della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Si deve, invero, considerare che nel caso di specie non è stato violato il divieto di reformatio in peius poiché la Corte d’Appello ha confermato in toto, e dunque anche in relazione alla dosimetria della pena, la sentenza di primo grado, che nel dispositivo ha indicato la pena finale di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, dovendosi precisare che il calcolo della pena, esplicitato a pag. 3 della detta sentenza, manifesta un errore materiale, avendo il Tribunale indicato la pena finale di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa quale il frutto del seguente (errato) calcolo: “(pb reato capo a) anni 3 recl. ed euro 1.500,00 di multa + art. 81 cpv cp anni 3 e mesi 1 di recl.

Oltre 1.600 di multa – 1/3 per rito abbreviato = anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa)”.

L’errore materiale risulta evidente ma lo stesso non ha avuto alcun effetto sul dispositivo e la Corte d’Appello (v. pag. 7 della sentenza impugnata) ha provveduto a correggerlo osservando che, in ragione dell’entità della pena finale irogata (anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, come risultante nel dispositivo della sentenza di primo grado, ma anche nella motivazione), la stessa andava così calcolata: pena base per il più grave reato di cui al capo A), anni tre di reclusione ed euro 1.250 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. in relazione al capo B) di mesi sei di reclusione ed euro 50 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. in relazione al capo C) di mesi tre di reclusione ed euro 50 di multa, pena finale ridotta come sopra per il rito abbreviato.

Pertanto, essendo rimasta invariata la pena finale come indicata nella motivazione e nel dispositivo della sentenza di primo grado, nel caso di specie non risulta violato il divieto di reformatio in peius

2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2. Avverso tale sentenza proponeva rico rso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva erronea applicazione degli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 7 CEDU, essendo stata la sentenza di appello emessa in violazione del divieto di reformatio in peius. Rassegnava in particolare che il giudice di primo grado aveva determinato la pena individuando la pena base in anni tre di reclusione ed euro 1.500,00 di multa ed effettuato un aumento, per la continuazione con i due reati satellite, di complessivi mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa, laddove la Corte d’Appello, ritenendo, non correttamente e in violazione del divieto di reformatio in peius, la sussistenza di un errore materiale nella motivazione della sentenza di primo grado aveva quantificato la pena finale rideterminando l’aumento complessivo della pena detentiva per la continuazione in mesi nove di reclusione e ricalcolando anche l’aumento complessivo della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Si deve, invero, considerare che nel caso di specie non è stato violato il divieto di reformatio in peius poiché la Corte d’Appello ha confermato in toto, e dunque anche in relazione alla dosimetria della pena, la sentenza di primo grado, che nel dispositivo ha indicato la pena finale di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, dovendosi precisare che il calcolo della pena, esplicitato a pag. 3 della detta sentenza, manifesta un errore materiale, avendo il Tribunale indicato la pena finale di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa quale il frutto del seguente (errato) calcolo: “(pb reato capo a) anni 3 recl. ed euro 1.500,00 di multa + art. 81 cpv cp anni 3 e mesi 1 di recl. Oltre 1.600 di multa – 1/3 per rito abbreviato = anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa)”. L’errore materiale risulta evidente ma lo stesso non ha avuto alcun effetto sul dispositivo e la Corte d’Appello (v. pag. 7 della sentenza impugnata) ha provveduto a correggerlo osservando che, in ragione dell’entità della pena finale irogata (anni due e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa, come risultante nel dispositivo della sentenza di primo grado, ma anche nella motivazione), la stessa andava così calcolata: pena base per il più grave reato di cui al capo A), anni tre di reclusione ed euro 1.250 di multa, aumentata ex art. 81 cod. pen. in relazione al capo B) di mesi sei di reclusione ed euro 50 di multa, ulteriormente aumentata ex art. 81 cod. pen. in relazione al capo C) di mesi tre di reclusione ed euro 50 di multa, pena finale ridotta come sopra per il rito abbreviato. Pertanto, essendo rimasta invariata la pena finale come indicata nella motivazione e nel dispositivo della sentenza di primo grado, nel caso di specie non risulta violato il divieto di reformatio in peius 2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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