CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2022
Cassazione n. 22707/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico, quale terzo sequestrato, di: MAZZARA Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata 11AU-ARA udito il difensore delicurcepte; avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 21/10/2022, il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro disponeva il sequestro preventivo delle insegne e dei marchi, presenti sul territorio italiano, riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e a PAPARAZZO Damiano per il reato di cui all'art. 4 I. n. 401 del 1989 (in relazione al quale veniva contestualmente applicata, ai predetti, la misura del divieto di esercitare l'attività di organizzazione, esercizio e raccolta di scommesse oggetto dell'attività della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della ditta individuale del PAPARAZZO). Avverso il provvedimento applicativo della misura reale, proponeva richiesta di riesame MAZZARA Antonio, in qualità di titolare di quanto sequestrato; il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento del gravame, ha annullato II provvedimento di sequestro preventivo, con ordinanza del 21/12/2022. 2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deducendo: 2.1. Violazione degli artt. 322 e 323 cod. proc. pen. e conseguente inammissibilità della richiesta di riesame. Si censura l'ordinanza avendo il Tribunale - accogliendo le argomentazioni svolte dal ricorrente in punto di fumus - ignorato il consolidato principio secondo cui il terzo interessato alla restituzione non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con gli indagati. 2.2. Violazione di legge in ordine al fumus. Si censura l'ordinanza per non avere il Tribunale considerato: che il reato di cui all'art. 4 può essere commesso anche dal soggetto che opera senza aver conseguito l'autorizzazione o licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., ottenibile con l'adesione alla procedura di regolarizzazione di cui alla legge di stabilità del 2015; che la STANLEYBET non aveva aderito a tale procedura, del tutto priva di connotazioni discriminatorie come chiarito da una sentenza del TAR Lazio ampiamente riportata in ricorso; che secondo tale impostazione, nessuna peculiare posizione poteva attribuirsi alla STANLEY per il fatto di essere stata discriminata in occasioni di pregresse procedure di attribuzione delle concessioni. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore del MAZZARA sollecita il rigetto del ricorso osservando, in primo luogo, che il P.M., in esecuzione dell'ordinanza di annullamento emessa dal Tribunale, aveva restituito il materiale all'indagato [OSCURATO:PERSONA]; ciò aveva determinato la cessazione della materia del contendere nei confronti del MAZZARA, terzo proprietario. In secondo luogo, il difensore del MAZZARA deduce l'insussistenza di confusioni tra i poteri processuali accordati al terzo proprietario e le questioni deducibili da quest'ultimo in sede cautelare reale, essendo egli espressamente facultizzato alla proposizione del riesame "anche nel merito". Quanto poi all'indirizzo interpretativo valorizzato dal P.M. ricorrente, si deduce la sua inapplicabilità nel caso di specie, in quanto il MAZZARA, per svolgere le proprie 551; L.d.t: difese, non poteva prescindere dai profili concernenti il fumus del reato contestato agli indagati. Il difensore illustra poi, con amplissimi richiami giurisprudenziali, l'insussistenza del fumus del reato medesimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che debba conferirsi rilievo assorbente al difetto di specificità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero. 2. Questa Suprema Corte ha chiarito che il ricorso deve ritenersi inammissibile, tra l'altro, in presenza di doglianze dal tenore confuso e scarsamente perspicuo (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259063 - 01), ovvero di questioni eccentriche (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471 - 01). Nella specie, il ricorso identifica correttamente il provvedimento, riferendosi all'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro, con la quale era stata accolta la richiesta di riesame proposta nell'interesse del MAZZARA. Tuttavia, sin dalla parte introduttiva dell'impugnazione, il ricorrente non fa più alcun cenno al provvedimento riguardante il MAZZARA, soffermandosi (pag. 3) su una diversa ordinanza emessa in altra data (24/11/2022) in relazione ad altro soggetto (MAGLIOCCO Pasquale); ulteriori riferimenti a quest'ultimo sono poi contenuti alle pagg. 7 e 8 del ricorso. La possibilità di ricondurre il tutto a semplici sviste, ad avviso di questo Collegio, deve essere esclusa, ove si consideri che il primo motivo di ricorso fa non solo riferimento ad una richiesta di riesame proposta da un terzo soggetto (FORTUGNO Giuseppe), ma tratta una questione - quella dei limiti dell'intervento del terzo sequestrato nel giudizio cautelare reale - che non risulta esser stata trattata nell'ordinanza che ha accolto il riesame del /4AZZARA, e riporta ampi stralci di un provvedimento che non corrispondono al tenore motivazionale dell'ordinanza predetta. In tale complessivo contesto, non può che pervenirsi ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M.