CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026
Cassazione n. 21347/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Angelo;–controricorrente–avversola sentenza n. 217/10/2019 pronunciata dalla Commissione TributariaToscana, sezione staccata Livorno, in data 14/12/2018 e depositata il14/02/2019;Numero registro generale 14626/2019Numero sezionale 5009/2026Numero di raccolta generale 21347/2026Data pubblicazione 23/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];1. A seguito di interpello presentato dalla società per ladisapplicazione delle disposizioni sulle società non operative,riscontrato negativamente anche in sede di autotutela, l’Agenzia delleentrate in data 30/11/2015 notificava alla contribuente l’avviso diaccertamento n. T8H02I401906/2015, con il quale rideterminava, aisensi dell’art. 30 l. 724/1994, per l’anno di imposta 2010, il reddito diimpresa da imputare ai soci nell’importo di euro 142.276,00, pari alreddito minimo calcolato sulla base del test di operatività di cui all’art.30, comma 3, della legge citata, e ai fini IRAP il valore della produzionenetta per lo stesso importo.2. [OSCURATO:PERSONA] di Livorno, con sentenzan. 467/2027, accoglieva il ricorso ritenendo che la società non potesseessere considerata società di comodo.3. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in quanto era stata fornitala prova che la società non fosse stata inerte e che, al contrario, avessecompiuto investimenti destinati ad essere fruttiferi anche dopo diversianni, così giustificando i ricavi ridotti nel periodo in contestazione;inoltre, risultava riscontrato che i soci avessero la qualifica diimprenditori agricoli.3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, articolando unsolo motivo.La società ha depositato controricorso ed in data 4/6/2026memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 14626/2019Numero sezionale 5009/2026Numero di raccolta generale 21347/2026Data pubblicazione 23/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 30 l. 724/1994, per non avere la CommissioneTributaria Regionale correttamente individuato le situazioni oggettiveche giustificano il mancato raggiungimento del ricavo minimo,valorizzando circostanze irrilevanti, quali la qualifica di imprenditoriagricoli dei soci, e circostanze determinate da scelte soggettivedell’imprenditore, sollevando il contribuente dall’onere di provare aisensi dell’art. 2697 c.c. l’esistenza di cause oggettive impeditive delconseguimento del ricavo minimo determinato per legge.2. In via preliminare va disattesa l’eccezione proposta daicontroricorrenti che hanno sostenuto l’inammissibilità del ricorso inquanto volto ad una rivalutazione nel merito delle questioni oggetto dicontestazione, non risultando, in ogni caso, articolate censure relativealla motivazione svolta dal giudice di appello ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5 c.p.c.2.1. Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. sez. 3,26/7/2024, n. 20870) nel giudizio di cassazione il vizio di violazione efalsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.,giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'esserededotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione dellenorme che si assumono violate, ma anche mediantela specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenzaimpugnata, che si ritengono in contrasto con le norme regolatrici dellafattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza dilegittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamenteuna valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultandoaltrimenti consentito alla Corte di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.Numero registro generale 14626/2019Numero sezionale 5009/2026Numero di raccolta generale 21347/2026Data pubblicazione 23/06/2026Nel caso di specie la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 30della legge 724/1994 evidenziando le argomentazioni utilizzate dalgiudice di appello per ritenere sussistenti i presupposti per ladisapplicazione della disciplina e le ragioni per le quali, invece, la normarichiamata è stata violata per l’errata individuazione e qualificazionedelle oggettive situazioni che possono giustificare il mancatoraggiungimento del ricavo minimo.L’oggetto del giudizio è, dunque, l’analisi e l’applicazione dellenorme e non l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione delgiudice di merito ed insindacabile nel giudizio di legittimità.3. Il motivo è fondato.3.1. Questa Corte ha più volte precisato che il legislatore, con l’art.30 l. 724/1994, ha inteso disincentivare la costituzione di società "dicomodo", ovvero il ricorso all'utilizzo dello schema societario per ilraggiungimento di scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica deglienti collettivi commerciali (Cass. sez. 5 8/4/2026, n. 8834; Cass. sez.5, 27 gennaio 2023, n. 2636; Cass. 13 maggio 2021, n. 12862; Cass.24 febbraio 2021, n. 4946; in questo senso anche la circolaredell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2 febbraio 2007). Si è affermato,quindi, che «il disfavore dell’ordinamento per tale incoerente impiegodel modulo societario - ricavabile, oltre che dalla disciplina fiscaleantielusiva, dal più generale divieto, desumibile dall’art. 2248 cod. civ.,di regolare la comunione dei diritti reali con le norme in materiasocietaria - trova spiegazione nella distonia tra l'interesse che la societàdi mero godimento è diretta a soddisfare e lo scopo produttivo al qualeil contratto di società è preordinato» (Cass. 4 febbraio 2021, n. 4946).In definitiva, la legge n. 724/1994, art. 30, ha la finalità dicontrastare la diffusione di società anomale, utilizzate quale involucroper il perseguimento di finalità estranee alla causa contrattuale, spessoprive di un vero e proprio scopo lucrativo e talvolta strutturalmente inNumero registro generale 14626/2019Numero sezionale 5009/2026Numero di raccolta generale 21347/2026Data pubblicazione 23/06/2026perdita, al fine di eludere la disciplina tributaria (Cass. 23 novembre2021, n. 36365).L'effetto deterrente perseguito si concretizza nella determinazionedi standard minimi di ricavi e proventi, correlati al valore di determinatibeni aziendali, per cui secondo il citato art. 30, comma 1, una societàsi considera non operativa se la somma di ricavi, incrementi dirimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nelconto economico è inferiore ad un determinato ricavo figurativo,calcolato, attraverso il test di operatività, applicando determinaticoefficienti percentuali al valore degli assets patrimoniali intestati allasocietà. Il mancato raggiungimento di tale soglia - considerato dallegislatore sintomatico della non operatività della società - fonda quindiuna presunzione legale relativa di non operatività, basata sullamassima di esperienza secondo cui, di regola, non vi è effettività diimpresa senza una continuità minima nei ricavi (da ultimo, Cass. 16maggio 2023, n. 13328), che comporta l'applicazione della disciplinaantielusiva.Il contribuente può vincere la presunzione dimostrandoall'Amministrazione, attraverso l'interpello finalizzato alladisapplicazione delle disposizioni antielusive, ovvero in giudizio, nelcaso di contrasto, le oggettive situazioni che abbiano reso impossibileraggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito determinatosecondo i predetti parametri normativi (Cass. 23 maggio 2022, n.16472). L'onere della prova contraria deve essere inteso «non intermini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardoalle effettive condizioni di mercato» (Cass. 28 maggio 2020, n. 10158;Cass. 12 febbraio 2019, n. 4019; Cass. 20 giugno 2018, n. 16204).La prova contraria, da parte del contribuente, deve risolversinell'offerta di elementi di fatto consistenti in situazioni oggettive,indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendano impossibileNumero registro generale 14626/2019Numero sezionale 5009/2026Numero di raccolta generale 21347/2026Data pubblicazione 23/06/2026conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizionidel mercato (Cass. 3 marzo 2023, n. 6459; Cass. 23 novembre 2021,n. 36365; Cass. 12 febbraio 2019, n. 4019), e che, pertanto, faccianodesumere «l'erroneità dell'esito quantitativo del test di operatività,ovvero la sussistenza di un'attività imprenditoriale effettiva,caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuitàaziendale e, dunque, l'operatività reale della società (Cass. 3 marzo2023, n. 6459; Cass. 23 novembre 2021, n. 36365; Cass. 12 febbraio2019, n. 4019).3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha genericamentemenzionato gli investimenti destinati a ricevere remunerazione anchedopo diversi anni (e cioè l’impianto di vigneti), senza precisare, pergiustificare i ricavi minori rispetto al reddito presunto, quando sianostati effettuati detti investimenti ed in quale entità al fine di consentiredi ritenere oggettivamente riscontrata la circostanza che nel 2010poteva giustificare, rispetto ad una attività iniziata nel 2003, lasituazione presuntivamente accertata. Inoltre, ha richiamato ladocumentazione prodotta dalla parte per ritenere dimostrata laqualifica di imprenditori agricoli dei soci.Tali elementi non consentono di delineare le situazioni oggettive,indipendenti dalla volontà del contribuente, che rendono impossibile ilconseguimento del reddito presunto, come richiesto dalla disposizionenormativa innanzi riportata. Ed infatti, il profilo degli investimenti èstrettamente legato alle scelte imprenditoriali insindacabili macomunque soggettive e non immediatamente ricollegabili alle difficoltàoggettive richieste dalla norma per superare la presunzione legalerelativa di maggior reddito; inoltre, la qualifica di imprenditori agricolinon consente di ritenere assolto l’onere della prova incombente suicontribuenti perché circostanza ininfluente rispetto alle giustificazioniNumero registro generale 14626/2019Numero sezionale 5009/2026Numero di raccolta generale 21347/2026Data pubblicazione 23/06/2026relative al reddito dichiarato ritenuto inferiore a quello minimo richiestoper escludere la sussistenza di società di comodo.Quanto poi al provvedimento n. 8795/2012 del Direttoredell’Agenzia delle entrate che, ad integrazione di quello del 14 febbraio2008, prot. n. 23681, ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 30 dellalegge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, ha previstoche possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo, senzadover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello, le societàche esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135c.c. e rispettano le condizioni previste dall’ art. 2 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 99, deve rilevarsi che nella sentenza impugnata vi è un meroaccenno al riguardo, mentre non risulta approfondita la sussistenza deirequisiti per rientrare nell’ipotesi introdotto dalla lettera a) del citatoprovvedimento. In ogni caso, l’ulteriore situazione oggettiva introdottaha rilevanza a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data diadozione del presente provvedimento reso nel 2012 e, pertanto, nonrileva ai fini del periodo di imposta in esame relativo all’anno 2010.4. In definitiva, il giudice di appello non si è attenuto ai principiinnanzi richiamati con riferimento all’onere della prova a carico di partecontribuente circa la sussistenza di situazioni oggettive idonee asuperare la presunzione legale di reddito minimo.5. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana per ilriesame nel merito e per la consequenziale statuizione sulle spese. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 14626/2019Numero sezionale 5009/2026Numero di raccolta generale 21347/2026Data pubblicazione 23/06/2026Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18 giugno 2026Il PresidenteValentino Lenoci