CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo marchigiano che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di un telefono cellulare compendio di furto per cui,, ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., lo aveva condannato alla pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore del Morgione lamentando: 2.1 violazione di legge per inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale con il teste ammesso dal primo giudice ma mai escusso: rileva che il ricorrente aveva sempre sostenuto di aver ricevuto il telefono cellulare da tale [OSCURATO:PERSONA], precedente possessore, e che su tale circostanza avrebbe potuto riferire [OSCURATO:PERSONA]Alonzo che, tuttavia, non era stato escusso all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quando, per le ragioni esposte in ricorso, nessuno - né l'imputato né il teste ma nemmeno il difensore - era presente in aula; ribadisce che la escussione del D'Alonzo, anche in sede di rinnovazione della istruttoria, avrebbe consentito di fare luce sull'atteggiamento psicologico del ricorrente escludendo ogni sua responsabilità per il delitto ascrittogli; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza dell'art. 43 cod. pen. ed illogicità della motivazione: rileva come la Corte abbia erroneamente ritenuto non necessario procedere ad un approfondimento della istruttoria che aveva semplicemente dimostrato la disponibilità del telefono da parte del Morgione, mai negata ma non certo in merito al suo atteggiamento psicologico circa la consapevolezza della sua provenienza delittuosa peraltro in contrasto con il fatto di averlo conservato nella caserma della GdF dove prestava servizio; 2.3 violazione di legge per travisamento della prova: segnala che la valutazione di inattendibilità della dichiarazione resa dall'imputato in merito alla provenienza del telefono da persona da lui conosciuta si risolve non già in un meditato e motivato apprezzamento ma in una valutazione di natura soggettiva e personale sganciata dal contesto e non coerente con la stessa condizione di militare della GdF del ricorrente; 3.4 violazione di legge per inosservanza dell'art. 495 cod. proc. pen.: rileva che il Tribunale ha di fatto ignorato la lista testi della difesa revocando la ammissione del teste della difesa senza, tuttavia, la adozione di un provvedimento formale risultando perciò inconferente il riferimento operato dal giudice di appello all'onere di eccepire tempestivamente la nullità della ordinanza di revoca; 3.5 violazione di legge con riferimento agli artt. 62bis e 133 cod. pen.: ribadisce che il Morgione è privo di pregiudizi penali ed ha tenuto un comportamento processuale ineccepibile ragion per cui la pena ben può essere mitigata con il ricorso alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Il primo ed il quarto motivo evocano infatti una questione di natura processuale concernente da un lato la (il)legittimità della revoca del provvedimento di ammissione del teste della difesa e, dall'altro, la richiesta difensiva di riapertura della istruttoria dibattimentale in appello con la escussione del teste revocato; si tratta di profili su cui la Corte di Appello ha argomentato in termini ineccepibili. Per un verso, infatti, prescindendo dalle (peraltro fondate su affermazioni meramente difensive) ragioni per le quali il teste e lo stesso difensore non fossero presenti all'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è pacifico che in quella sede il Tribunale ha in sostanza, ed anche indipendentemente dalla adozione di uno specifico provvedimento, finito per revocare la ammissione della prova sollecitata dalla difesa (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 7108 del 14/12/2015, Sgherri, Rv. 266076, secondo cui qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata). Per altro verso, poi, la Corte, rilevando che nulla era stato eccepito sul punto dalla difesa né nella immediatezza e nemmeno nel corso della discussione, ha correttamente applicato il consolidato principio secondo cui la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18351 del 17/02/2012, Biagini, Rv. 252680; Sez. 5, Sentenza n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli ed altro, Rv. 257891; Sez. 2, Sentenza n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017, D.M., Rv. 271732; cfr., anche, Sez. 5 - , Sentenza n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166 in cui la Corte ha ribadito che la revoca dell'ordinanza ammissiva dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità produce una nullità di ordine generale a regime intermedio, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma 2, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti riaffermando tale principio in una fattispecie in cui la revoca dei testi della difesa e della parte civile era stata implicitamente disposta con la dichiarazione di chiusura dell'istruttoria dibattimentale). Quanto alla richiesta di rinnovazione della istruttoria in appello con la escussione del teste "revocato", i giudici del gravame di merito hanno ancora una volta esaustivamente motivato con riferimento alla completezza della istruttoria; questa Corte ha chiarito, in più occasioni, che, mentre nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod. proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (cfr., Cass. Pen., 3, 27.1.2017 n. 13.888, D; cfr., anche, Cass. Pen., 3, 13.9.2016 n. 47.963, F). La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, inoltre, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (cfr., Cass. SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci, secondo cui il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., fa sì che ad essa possa farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, "esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione"; in definitiva, "dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968;. Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv, 233391)"). 4.2 Di qui la correttezza della affermazione dei giudici di merito e, in particolare, della Corte territoriale che, sulla scorta della situazione fattuale pacificamente emersa in ordine alla disponibilità, in capo al Morgione, del telefono di incontestata origine delittuosa, ha potuto confermarne la responsabilità per il delitto di ricettazione. In definitiva, la Corte territoriale, sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata nei due gradi di merito in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o - come nel caso di specie - non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Peri., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella). Risponde perciò dei delitto di ricettazione l'imputato che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (cfr., Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20193, Kebe) e che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.).4.3 Il motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio si atteggia, di fatto, ad una impugnazione di merito caratterizzata dalla formulazione di richieste di modifica della decisione gravata e senza che, in alcun modo la difesa sia stata in grado di indicare i vizi - riconducibili al "catalogo" riportato dall'art.606 cod. proc. pen. - da cui la .sentenza di appello sarebbe afflitta lamentando invece la non corretta valutazione delle prove acquisite ed insistendo, da ultimo, per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. di cui nessuna menzione era stata fatta in appello. In definitiva, il ricorso è assolutamente difforme dal modello delineato dal legislatore e contiene richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngom, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e