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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 16824/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta di affidamento in prova proposta da [OSCURATO:PERSONA], valorizzando la mancanza di attività lavorativa, la presenza di un carico pendente per truffa commessa nel settembre del 2019 e la misura cautelare eseguita nei suoi confronti nel 2017, nell'ambito di un procedimento che vedeva coinvolti 43 soggetti per reati di associazione per delinquere finalizzata alla rapina, furto, ricettazione, riciclaggio ed estorsione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di detenzione domiciliare formulata all'udienza del 29 marzo 2022, rispetto alla quale, peraltro, il Pubblico Ministero aveva espresso parere favorevole.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453).

Doveva, quindi, ritenersi ammissibile, e meritevole di una risposta, la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dal difensore, all'udienza camerale di trattazione del 29 marzo 2022 (vedi il relativo verbale, dove il riferimento all'oggetto della richiesta subordinata è individuato dalle iniziali "D.D.", ossia detenzione domiciliare), in via subordinata rispetto alla richiesta principale di ammissione alla misura più ampia dell'affidamento in prova, cui la difesa, peraltro, stando al ricorso, avrebbe rinunciato.

1.2. Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, pur avendo correttamente motivato circa la insussistenza dei presupposti dell'ammissione all'affidamento in prova, ha omesso di spiegare perché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto considerarsi misura idonea ad infrenare la pericolosità del condannato e ad assicurare, al contempo, il suo processo di rieducazione.Né la risposta sul punto appare ricavabile implicitamente dal complessivo ordito motivazionale, estremamente stringato.

2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che dovrà colmare le lacune rilevate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta di affidamento in prova proposta da [OSCURATO:PERSONA], valorizzando la mancanza di attività lavorativa, la presenza di un carico pendente per truffa commessa nel settembre del 2019 e la misura cautelare eseguita nei suoi confronti nel 2017, nell'ambito di un procedimento che vedeva coinvolti 43 soggetti per reati di associazione per delinquere finalizzata alla rapina, furto, ricettazione, riciclaggio ed estorsione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di detenzione domiciliare formulata all'udienza del 29 marzo 2022, rispetto alla quale, peraltro, il Pubblico Ministero aveva espresso parere favorevole. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453). Doveva, quindi, ritenersi ammissibile, e meritevole di una risposta, la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dal difensore, all'udienza camerale di trattazione del 29 marzo 2022 (vedi il relativo verbale, dove il riferimento all'oggetto della richiesta subordinata è individuato dalle iniziali "D.D.", ossia detenzione domiciliare), in via subordinata rispetto alla richiesta principale di ammissione alla misura più ampia dell'affidamento in prova, cui la difesa, peraltro, stando al ricorso, avrebbe rinunciato. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, pur avendo correttamente motivato circa la insussistenza dei presupposti dell'ammissione all'affidamento in prova, ha omesso di spiegare perché la detenzione domiciliare non avrebbe potuto considerarsi misura idonea ad infrenare la pericolosità del condannato e ad assicurare, al contempo, il suo processo di rieducazione.Né la risposta sul punto appare ricavabile implicitamente dal complessivo ordito motivazionale, estremamente stringato. 2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, che dovrà colmare le lacune rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022 Il Consigliere esten