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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14120/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11759-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata i ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11759/2021 Numero sezionale 3261/2022 Numero di raccolta generale 14120/2022Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 589/2020 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 589 del 10.

11. 2020 del Tribunale di Prato, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione dalla stessa proposta avverso una serie di verbali che le contestavano la violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, codice della strada, per avere transitato nella zona a traffico limitato senza permesso; letto il controricorso del comune di Prato; il primo motivo di ricorso, che denunzia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 8 bis legge n. 689 del 1981 e dell’art. 198 codice della strada, censura la sentenza impugnata per non avere ravvisato nelle molteplici violazioni contestate una unica condotta, così escludendo la possibilità di determinare la sanzione complessiva in base ai criteri dettati per il cumulo giuridico e la continuazione, omettendo di considerare che le infrazioni risultavano “ commesse, nei diversi giorni, in tempi anche molto ravvicinati, sempre con lo stesso veicolo ed in esecuzione di un unico “ atteggiamento “ mentale di dimenticanza del rinnovo del permesso “, sicché esse avrebbero dovuto essere considerate come fatti non autonomi e separati tra loro, ma riconducibili ad un’unica condotta; il motivo è inammissibile, atteso che non viene investita da specifiche censure l’argomentazione della sentenza impugnata che ha escluso l’applicabilità del cumulo giuridico in applicazione della disposizione del comma 2 dell’art. 198 codice della strada, che, in deroga al disposto del primo comma, stabilisce che F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11759/2021 Numero sezionale 3261/2022 Numero di raccolta generale 14120/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 le violazioni ai divieti di accesso nelle zone a traffico limitato soggiacciono alle sanzioni previste per ogni singola violazione; il motivo di ricorso che denunzia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non è proponibile nel caso in cui la sentenza di appello, come nel caso di specie, si fondi sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ); la valutazione del Tribunale, laddove ha escluso che le violazioni contestate potessero essere ricondotte ad un’unica condotta, risulta giustificata alla luce delle ricostruite modalità di accadimento dei fatti ed integra un apprezzamento di merito, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981, ed il terzo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n.4. cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere escluso la scusabilità dell’errore di fatto in cui era incorsa la opponente, che si assume risulta riconosciuta da altre decisioni di merito che hanno deciso casi analoghi e che andava nella specie ravvisato nella inconsapevolezza da parte della società della mancanza di permesso per il veicolo dalla stessa utilizzato, nonché per avere omesso di considerare il ritardo con cui il Comune aveva notificato la prima violazione, ed altresì di valutare se il soggetto sanzionato avesse o meno diritto al rilascio del permesso; il Tribunale ha escluso l’esimente dell’errore di fatto reputando che esso non era scusabile, in quanto evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, che avrebbe dovuto portare la società opponente a controllare, prima dell’uso del veicolo, la validità temporale del permesso, indicata nello stesso contrassegno in suo possesso, reputando altresì del tutto assorbente il profilo della colpa sulla circostanza relativa al presunto ritardo con cui sarebbe stata notificato il primo F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11759/2021 Numero sezionale 3261/2022 Numero di raccolta generale 14120/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 verbale, a cui ha negato qualsiasi efficacia causale nella commissione delle successive violazioni; alla luce di tali argomentazioni, la censura di violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981 è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n.1 cod. proc. civ., risultando la decisione impugnata del tutto conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di illeciti amministrativi, l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza ( Cass. n. 33441 del 2019; Cass. n. 19759 del 2015 ); infondata appare invece la censura di carenza di motivazione, avendo il Tribunale esaminato la giustificazione fornita dalla opponente anche con riguardo al presunto ritardo di notifica del primo verbale, ritenendola irrilevante; le ulteriori censure sono inammissibili investendo apprezzamenti di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non denunziabili nel giudizio di legittimità, mentre il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è proponibile ai sensi del già richiamato art.348 ter, comma 4, cod. proc. civ.

“.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dalla ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11759/2021 Numero sezionale 3261/2022 Numero di raccolta generale 14120/2022Data pubblicazione 04/05/2022 P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11759-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata i ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11759/2021 Numero sezionale 3261/2022 Numero di raccolta generale 14120/2022Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 589/2020 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 10/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 589 del 10. 11. 2020 del Tribunale di Prato, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione dalla stessa proposta avverso una serie di verbali che le contestavano la violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, codice della strada, per avere transitato nella zona a traffico limitato senza permesso; letto il controricorso del comune di Prato; il primo motivo di ricorso, che denunzia vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 8 bis legge n. 689 del 1981 e dell’art. 198 codice della strada, censura la sentenza impugnata per non avere ravvisato nelle molteplici violazioni contestate una unica condotta, così escludendo la possibilità di determinare la sanzione complessiva in base ai criteri dettati per il cumulo giuridico e la continuazione, omettendo di considerare che le infrazioni risultavano “ commesse, nei diversi giorni, in tempi anche molto ravvicinati, sempre con lo stesso veicolo ed in esecuzione di un unico “ atteggiamento “ mentale di dimenticanza del rinnovo del permesso “, sicché esse avrebbero dovuto essere considerate come fatti non autonomi e separati tra loro, ma riconducibili ad un’unica condotta; il motivo è inammissibile, atteso che non viene investita da specifiche censure l’argomentazione della sentenza impugnata che ha escluso l’applicabilità del cumulo giuridico in applicazione della disposizione del comma 2 dell’art. 198 codice della strada, che, in deroga al disposto del primo comma, stabilisce che F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11759/2021 Numero sezionale 3261/2022 Numero di raccolta generale 14120/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 le violazioni ai divieti di accesso nelle zone a traffico limitato soggiacciono alle sanzioni previste per ogni singola violazione; il motivo di ricorso che denunzia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non è proponibile nel caso in cui la sentenza di appello, come nel caso di specie, si fondi sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ); la valutazione del Tribunale, laddove ha escluso che le violazioni contestate potessero essere ricondotte ad un’unica condotta, risulta giustificata alla luce delle ricostruite modalità di accadimento dei fatti ed integra un apprezzamento di merito, non censurabile in sede di giudizio di legittimità; il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981, ed il terzo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2 n.4. cod. proc. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere escluso la scusabilità dell’errore di fatto in cui era incorsa la opponente, che si assume risulta riconosciuta da altre decisioni di merito che hanno deciso casi analoghi e che andava nella specie ravvisato nella inconsapevolezza da parte della società della mancanza di permesso per il veicolo dalla stessa utilizzato, nonché per avere omesso di considerare il ritardo con cui il Comune aveva notificato la prima violazione, ed altresì di valutare se il soggetto sanzionato avesse o meno diritto al rilascio del permesso; il Tribunale ha escluso l’esimente dell’errore di fatto reputando che esso non era scusabile, in quanto evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, che avrebbe dovuto portare la società opponente a controllare, prima dell’uso del veicolo, la validità temporale del permesso, indicata nello stesso contrassegno in suo possesso, reputando altresì del tutto assorbente il profilo della colpa sulla circostanza relativa al presunto ritardo con cui sarebbe stata notificato il primo F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11759/2021 Numero sezionale 3261/2022 Numero di raccolta generale 14120/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 verbale, a cui ha negato qualsiasi efficacia causale nella commissione delle successive violazioni; alla luce di tali argomentazioni, la censura di violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981 è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n.1 cod. proc. civ., risultando la decisione impugnata del tutto conforme all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di illeciti amministrativi, l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza ( Cass. n. 33441 del 2019; Cass. n. 19759 del 2015 ); infondata appare invece la censura di carenza di motivazione, avendo il Tribunale esaminato la giustificazione fornita dalla opponente anche con riguardo al presunto ritardo di notifica del primo verbale, ritenendola irrilevante; le ulteriori censure sono inammissibili investendo apprezzamenti di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non denunziabili nel giudizio di legittimità, mentre il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è proponibile ai sensi del già richiamato art.348 ter, comma 4, cod. proc. civ. “. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dalla ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11759/2021 Numero sezionale 3261/2022 Numero di raccolta generale 14120/2022Data pubblicazione 04/05/2022 P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E
Sentenza Cassazione n. 14120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris