CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30085/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppina STALTARI, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] lembo, via Firenze n. 32; A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 30085/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di appello n. 641/2019, pubblicata l'8 luglio 2019, notificata il 19 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice di appello ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ed in sua integrale riforma, ha rigettato la domanda di ripetizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], condannandola alla restituzione delle somme ricevute da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado, alle spese di lite e a quelle per la disposta CTU. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio dinanzi al giudice di pace, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo, previa verifica degli importi imputati, l'annullamento della fattura n. 2208182333 e, per l'effetto, la restituzione della somma di euro 740,97, ivi indicata. Il giudice di prime cure, disposta CTU, accoglieva la domanda, condannando la predetta convenuta alla restituzione della indicata somma e alle spese del grado. Avverso la sentenza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione illustrato da un unico motivo. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Per quanto ancora rileva, il giudice di appello non ha condiviso l'operato del CTU poiché si era basato su un mero raffronto tra dati numerici registrati rispetto a quelli fatturati. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni né le parti memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso, rubricato "Violazione o falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5 - Illogicità ed A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 30085/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi incoerenza dell'iter decisionale - Violazione dell'art. 1562 c. c. - Vizio di motivazione da parte del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]", i ricorrenti contestano che la decisione impugnata non abbia ritenuto l'errore di duplice fatturazione - contestato dalla attrice ed emerso dalla CTU disposta in prime cure - e osservano che anche se fosse vero che la stessa CTU non aveva dato lettura dei singoli periodi, l'onere di fatturazione esatta gravava comunque su parte convenuta e che sarebbe stata opportuna la rinnovazione della CTU per verificare la correttezza degli importi addebiti in fattura richiesta da parte appellata, sulla quale il tribunale non si è pronunciato, sebbene la società di somministrazione non avesse fornito alcuna prova in merito. Si aggiunge che l'annullamento della fattura era stato richiesto per una serie di ragioni: - l'impossibilità per le famiglie di controllare l'entità del valore coefficiente C, - di conoscere l'esito delle verifiche effettuate sia sull'esattezza della fatturazione sia sul relativo aumento tariffario, - l'impossibilità economica e inaccettabilità sociale dell'incremento della spesa posto a carico delle famiglie. Osservano inoltre che controparte ha ammesso anomalie di fatturazione che resero necessaria la rettifica dei calcoli, ricalcolo con bollette di conguaglio che, per responsabilità dell'ente di somministrazione, è avvenuto con ritardo, dopo tre anni dalle bollette originarie, in maniera non trasparente e a danno delle famiglie. Richiamano gli artt. 1559 e 1562 c.c. in tema di contratto di somministrazione, sostenendo che le voci riportate in bolletta si riferiscono ai periodi tra gli anni 2008-2010, oggetto di ricalcolo dei costi del bene somministrato e le norme in tema di tutela del consumatore: il d.lgs. n. 206 del 2005 e l'art. 1467 c.c.; richiamano inoltre un precedente (sentenza n. 673 del 2017) del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che in una fattispecie similare ha ritenuto trattarsi di un conguaglio di somme e non di un ricalcolo e insistono nel denunciare che sia avvenuto a distanza di quasi tre anni dall'emissione delle bollette e che si tratterebbe di un conguaglio per somme determinatesi a seguito di un aumento tariffario rispetto al valore del coefficiente "C".A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 30085/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2. In via preliminare, va osservato che il ricorso è proposto oltre che dalla originaria attrice, [OSCURATO:PERSONA], anche da un altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], senza che nel ricorso se ne spieghi il titolo o per quale ragione. In proposito, è sufficiente richiamare il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. Sez. 2, 16/01/2012 n. 520). Ne discende l'inammissibilità del ricorso proposto, anche, a suo nome. 3. Venendo al merito delle censure prospettate, per come prospettate e sopra sinteticamente illustrate, il complesso unico motivo proposto è inammissibile sotto tre diversi profili. 3.1. E' inammissibile, in primo luogo, poiché parte ricorrente argomenta sulla fattura e sul contenuto della relazione di CTU, senza però debitamente riportarne il contenuto, quanto meno nei passaggi rilevanti, contravvenendo alla regola posta dall'art. 366, n. 6 c.p.c.. 3.2. Il motivo è, inoltre, inammissibile quanto alle lamentate violazioni di legge poiché le norme che si pretendono violate vengono solo evocate e la loro evocazione sottende sostanzialmente una diversa ricostruzione della vicenda, doglianza posta al di fuori del perimetro della violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Come più volte affermato da questa Corte inoltre il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 30085/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra, nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, quanto dedotto nel ricorso in esame, ovvero l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. I, 14/01/2019 n. 640). 3.3. E' infine inammissibile quanto ai dubbi di illogicità ed incoerenza dell'iter decisionale e del preteso difetto di motivazione atteso che il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ha motivato in modo chiaro e corretto anche sulle perplessità riguardanti la mancata rinnovazione della CTU. Difatti, il giudice di appello ha osservato che «nel dettaglio, pur nel loro tecnicismo, i dati riportati nella fattura oggetto di constatazione, permettono comunque di individuare la bontà delle eccezioni sollevate da Enel sia avverso la domanda di annullamento della fattura per doppia fatturazione sia avverso le risultanze tecniche». Ha poi evidenziato le ragioni per le quali non ha ritenuto esaurienti le valutazioni del CTU : «Il consulente, infatti, lungi dalla disamina della fattura nel suo completo contenuto, ha operato un mero raffronto fra il dato numerico dei consumi registrati ed il dato numerico dei consumi fatturati nel periodo di riferimento, di fatti poi operando una presunzione che gli importi di cui alla medesima bolletta fossero riferiti a questi consumi illegittimamente, nella ricostruzione operata, fatturati» (pag. 12 della sentenza impugnata). Ha quindi osservato che «il dettaglio contenuto nella fattura evidenzia tutt'altro.» (pag. 13 della sentenza impugnata). A tal proposito, il giudice di appello ha stigmatizzato l'operato del CTU in prime cure il quale «ha limitato la propria valutazione ad una lettura parziale della bolletta» e ha acclarato che «la bolletta, quindi, va a riportare una somma superiore rispetto all'ordinario non per una duplicazione di somme, ma semplicemente per A.C. 20 giugno 2022 r.g.n. 30085/2019 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi conguaglio per somme ancora non corrisposte per il lungo arco temporale di riferimento» (pag. 13 della sentenza impugnata). 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello