CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 21288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21274-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -ricorrenti incidentali - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROVIGO, depositata il 29/06/2020; Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie di parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Rovigo nel decidere ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011, sulla domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di condanna dei convenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento dei compensi professionali maturati per l’assistenza prestata dal primo in favore dei secondi in un giudizio di divisione endoesecutiva svoltosi dinanzi al Tribunale di Padova, con ordinanza del 29 giugno 2020, ha revocato il decreto ingiuntivo conseguito dal professionista, rigettato la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e liquidato il compenso dovuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’importo di € 13.978,36, dal quale andava detratto l’acconto di € 10.000,00; ha quindi condannato il Gollin al rimborso delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto agli altri convenuti, ha compensato per due terzi le spese di lite, ponendo la residua parte a carico dell’opposto. Il Tribunale, dopo avere escluso che dovesse disporsi la sospensione del giudizio in attesa della decisione sul regolamento di competenza proposto dalla Battistella avverso una precedente ordinanza del Tribunale di Padova, riteneva in limine fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito prova del conferimento dell’incarico da parte di questi, Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -3- non essendo a tal fine sufficiente il richiamo nella sentenza della Corte d’Appello di Venezia al mandato posto in calce alla comparsa di costituzione in primo grado e non essendo s tato tale atto versato nel presente giudizio. Inoltre, occorreva far riferimento al principio per cui onerato del pagamento del compenso professionale era il cliente, e cioè colui che abbia conferito l’incarico al professionista, che non necessariamente coincideva con colui che a veva fruito delle prestazioni professionali. Il solo rilascio della procura, quindi, non comprovava anche che colui che l’aveva so ttoscritta a vesse anche assunto la qualità di committente, e che quindi era tenuto al pagamento del compenso. Doveva invece ravvisarsi la prova del conferimento dell’incarico da parte della Battistella. Nel merito, rilevava il Tribunale che lo scaglione sulla scorta del quale calcolare i compensi era quello corrispondente al valore dell’intera massa da dividere, e non anche a quello della quota spettante al debitore esecutato, così che era corretto lo scaglione indicato dal professionista. Ma, tenuto conto della non complessità dell’attività difensiva svolta, la liquidazione doveva avvenire sulla base dei valori minimi, senza che fosse giustificata la richiesta di applicare l’aumento per la difesa plurima, non essendo stato dimostrato che dalla difesa di più soggetti fosse scaturita l’esigenza di trattare questioni giuridiche differenti. Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -4- Non potevano riconoscersi gli importi per l’iscrizione ipotecaria e per il contributo unificato, in quanto emergeva che gli opponenti avevano versato in precedenza le somme p er sostenere le relative spese. I compensi erano, quindi, determinati in complessivi € 13.978,36, comprensivi di Iva ed accessori, da cui andava detratta la somma di € 10.000,00 già percepita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sulla somma residua di € 3.978,36 andavano attribuiti gli interessi legali dalla domanda al saldo. Sussisteva nei rapporti tra il Gollin e la Battistella e [OSCURATO:PERSONA] una soccombenza reciproca, che giustificava la compensazione parziale delle spese di lite; tuttavia, tenuto conto del notevole divario tra la somma richiesta e quella attribuita in sede giudiziale, secondo il Tribunale doveva ravvisarsi la prevalente soccombenza dell’opposto, che andava condannato, previa compensazione per due terzi delle spese di lite, al pagamento in favore degli opponenti del residuo terzo. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Gollin era invece integralmente soccombente e doveva quindi rimborsare per intero le spese di lite. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso articolato in sei motiviGollin Gianfranco. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -5- affidato a due motivi, di cui uno condizionato all’accoglimento del ricorso principale. Il ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale. I controricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Disattese le contestazioni di parte controricorrente quanto all’ammissibilità del ricorso principale, dovendosi ritenere che, seppure in maniera sommaria, risulta comunque esternata l’esposizione dei fatti di causa in maniera da soddisfare il requisito prescritto dall’art. 366 co. 1, n. 3, c.p.c., il primo motivo del ricorso principale denuncia il difetto di motivazione ex art. 111 Cost. quanto all’affermazione dell’assenza di un mandato ad litem conferito da [OSCURATO:PERSONA]. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe attribuito rilevanza a quanto invece affermato dalla Corte d’Appello di Venezia che aveva riferito del mandato conferito dall’opponente al Gollin in calce alla comparsa di risposta in primo grado. Il motivo è inammissibile, in quanto oltre a denunciare, al di fuori dei limiti oggi consentiti dall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., un preteso difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non si confronta con l’effettivo contenuto della decisione del Tribunale che, lungi dal limitarsi a far riferimento alla sola mancata produzione della procura presente nella comparsa di risposta invece redatta dal Gollin nel diverso giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia (e precisamente la procura in calce alla comparsa di costituzione risposta del Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -6- primo grado), ha evidenziato che ancor più a monte non era stata fornita, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la prova che questi avesse specificamente conferito l’incarico professionale, non essendo risolutiva in tal senso anche l’eventuale procura alle liti (sul punto il Tribunale ha fatto ampio ed argomentato richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce in linea di principio la possibilità che possa esservi una scissione tra la qualità di parte assistita e quella di cliente, essendo solo quest’ultimo tenuto al versamento del compenso, sebbene delle prestazioni possa avere fruito la prima; cfr. in tal senso, in aggiunta ai precedenti richiamati dal Tribunale, Cass. n. 19970/2020, a mente della quale, nel contratto di prestazione d'opera professionale un soggetto può legittimamente conferire l'incarico in favore di un terzo senza per questo assumere necessariamente la qualità di cliente, qualità che, pertanto, non assume rilievo ai fini del pagamento del compenso, di cui rimane onerato il committente; Cass. n. 22233/2004, Cass. n. 4959/2012). E’ stato poi precisato che la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui vieneconferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l'esistenza - fra le medesime persone - di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -7- dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass. n. 6905/2019, che ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la sussistenza del rapporto di patrocinio, essendo emerso che l'incarico professionale era stato conferito solo da uno dei litisconsorti, mentre gli altri avevano firmato la procura alle liti con designazione congiunta anche di altri codifensori, cui avevano conferito l'incarico professionale). Il motivo insiste unicamente sulla presenza di una procura alle liti sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio presupposto, ma omette di confrontarsi con la ratio che effettivamente sottende la decisione gravata, il che rende il motivo inammissibile, non avendo parte ricorrente evidenziato come fosse altrimenti evincibile, in presenza della contestazione del convenuto, l’esistenza del rapporto professionale relativamente a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia il difetto di motivazione sull’attività difensiva del ricorrente in quanto il Tribunale avrebbe svalutato l’opera professionale prestata, provvedendo alla liquidazione dei compensi sulla base dei minimi tariffari. Anche tale motivo è inammissibile, sia per la eterodossa modalità di formulazione della censura quanto al vizio di motivazione, sia perché impinge in una valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito che con ampia ad argomentata motivazione ha esplicitato le ragioni in base alle quali la liquidazione doveva avvenire sulla scorta dei Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -8- valori minimi di tariffa (cfr., quanto alla liquidazione delle spese di lite, Cass. n. 19989/2021, che ribadisce che ove la liquidazione è comunque conten uta nei minimi, la relativa decisione è insindacabile in sede di legittimità). 4.Il terzo motivo denuncia del p a ri il vizio di motivazione per avere l’ordinanza impugnata rideterminato i compensi dovuti, senza tenere conto del parere di congruità emesso dal Consiglio dell’ordine. Il motivo è inammissibile, oltre che per l’inammissibile deduzione del vizio di motivazione, in ragione della conformità alla giurisprudenza di questa Corte della decisione del giudice di merito di dissentire dal parere dell’ordine professionale, essendo stato reiteratamente affermato che in sede di cognizione ordinaria il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, essendo però tenuto a motivare circa le ragioni per le quali intende discostarsene (Cass. n. 40633/2021; Cass. n. 712/2018; Cass. n. 6517/2017), come peraltro avvenuto nella fattispecie, in cui il Tribunale ha fatto riferimento alla non complessità della controversia nella quale il Gollin aveva prestato la propria attività professionale (cfr. pag. 4, ultimo periodo). 5. Il quarto motivo denuncia il difetto di motivazione, in quanto il Tribunale aveva avanzato una proposta conciliativa ex art. 185 c.p.c., pervenendo alla condanna del ricorrente alle spese sol perché tale pronuncia non è stata accettata. Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -9- Anche tale motivo è inammissibile, sia per le ragioni comuni agli altri precedenti motivi, sia perché non si confronta con il tenore della decisione impugnata che è pervenuta alla condanna del ricorrente principale alle spese di lite, integralmente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la sua totale soccombenza, e parzialmente quanto agli altri opponenti, prescindendo del tutto dalla mancata accettazione della proposta conciliativa, ma ravvisando, all’esito del giudizio, una prevalente soccombenza del Gollin, pur essendo stato riconosciuto un credito ridotto in suo favore, senza che però tale affermazione in punto di diritto sia stata in altro modo censurata. 6. Il quinto motivo lamenta che nell’ordinanza impugnata manchi un riferimento alle conclusioni delle parti ed alle ragioni per il loro mancato accoglimento. Il motivo è infondato, avendo questa Corte affermato il principio secondo cui l'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti non è di per sé causa di nullità della sentenza, assumendo rilevanza solo se ed in quanto accompagnata dalla mancata considerazione delle stesse da parte del giudice (cfr. ex multis Cass. n. 11150/2018; Cass. n. 2237/2016). Alla luce delle conclusioni riportate nel motivo di impugnazione, mentre si palesa del tutto inaccoglibile, in ragione del rito imposto dalla legge, la richiesta di concessione dei termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., la motivazione del provvedimento impugnato denota invece come vi sia stata ampia ed adeguata risposta alle conclusioni di merito, essendo Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -10- state evidenziate le ragioni che deponevano per la revoca del decreto ingiuntivo, e per il parziale accoglimento della domanda di condanna del professionista. 7.Il sesto motivo denuncia il difetto di motivazione sul merito della causa. Il motivo è inammissibile, sia per l’erronea individuazione del mezzo di censura del vizio di motivazione dell’ordinanza, sia perché nella sostanza si risolve in una sollecitazione ad un novello apprezzamento del merito della controversia, sulla base di una personale ricostruzione delle vicende, ed allegando anche questioni di fatto nuove, in quanto non dedotte in sede di merito e che evidentemente richiedono accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità. In tal senso rileva, ad esempio, la contestazione circa l’affermazione del giudice di merito secondo cui non sarebbe stata remunerata l’attività professionale svolta per assicurare la trascrizione della sentenza emessa all’esito del giudizio presupposto. Trascura il ricorrente che il sistema di liquidazione per fasi consente di includere nel relativo compenso anche l’attività professionale ivi dedotta, e soprattutto, per quanto concerne gli esborsi, si limita ad una generica contestazione della conclusione, in punto di fatto, del Tribunale, secondo cui le somme necessarie sarebbero state anticipate al Gollin dai clienti. Sempre in tale direzione si palesa come del tutto nuova, non essendone fatta menzione nell’ordinanza e mancando la puntuale allegazione della sede nella quale la stessa sarebbe Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -11- stata sollevata nel giudizio di merito, la questione relativa al regime fiscale di cui fruirebbe l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (non senza considerare che l’Iva è stata calcolata sul compenso in misura pari al 22 %, come appunto sembra ritenere corretto il ricorrente principale). Il ricorso principale deve quindi essere rigettato. 8.Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il Tribunale ha omesso di censurare che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva percetto dalla controparte nel giudizio presupposto la somma di € 10.000,00 nonché gli importi accessori (spese generali, iva e cpa), e quindi una somma che era idonea ad estinguere del tutto il credito riconosciuto dall’ordinanza impugnata in suo favore. Il motivo è privo di fondamento. La sentenza, nel dare atto di una parziale estinzione del credito del Gollin, alla pag. 5 ha così motivato “Da tale importo va detratta la somma di € 10.000,00 da lui già percepita”. I ricorrenti incidentali intendono far dire all’ordinanza che invece tale somma sarebbe il frutto di quanto incassato dal Gollin per effetto del meccanismo della distrazione, e che, avendo la sentenza che prevedeva tale diritto per il difensore (la sentenza della Corte d’Appello di Venezia) contemplato anche gli accessori di legge, l’importo incassato non sarebbe pari a soli € 10.000,00, ma maggiore in quanto comprensivo Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -12- anche degli accessori, risultando in tal modo in grado di estinguere interamente l’obbligazione degli opponenti. Tuttavia, il motivo di censura fa dire all’ordinanza più di quanto è in essa scritto, mancando nella stessa una precisa individuazione delle modalità di incasso della somma in questione. Ma anche a voler per ipotesi reputare che effettivamente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] si sia avvalso della distrazione, il solo fatto che la sentenza che aveva disposto la condanna dei soccombenti contemplasse anche la debenza degli accessori, non comprova altresì che le somme effettivamente percette dal difensore antistatario siano comprensive anche degli accessori (non potendosi escludere in ipotesi un’incapienza del soccombente, e quindi un recupero solo parziale da parte dei distrattario). Deve quindi escludersi che dalla stessa prospettazione del motivo sia dedotta l’esistenza di un fatto decisivo, non potendosi ricavare, dalle sole affermazioni del ricorrente, e tenuto conto del contenuto del provvedimento impugnato, che vi sia la prova che il ricorrente principale abbia percepito una somma di importo superiore a quanto detratto dal Tribunale. 9.Deve invece ritenersi assorbito il secondo motivo di ricorso incidentale, che denuncia l’erronea applicazione dell’art. 5, co. 1 del DM n. 55/2014 in relazione all’art. 12 c.p.c., quanto all’individuazione del valore della controversia ai fini del calcolo dei compensi (e ciò sul presupposto che dovesse tenersi conto del valore della sola quota di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e non dell’intera massa da dividere), avendo le Ric. 2020 n. 21274 sez. S2 -ud. 30-05-2023 -13- parti espressamente condizionato il mezzo all’ipotesi, non verificatasi, di accoglimento del ricorso principale. 10. Atteso l’esito del giudizio, che ha visto rigettati sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità. 11. Poiché solo il principale ricorso è integralment e rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2