CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/1/2021 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa il 17/10/2018 dal Tribunale di Vicenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannato alla pena di sei mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna senza motivare in punto di elemento soggettivo del reato, quale dolo specifico, dedotto soltanto dall'importo complessivamente evaso e senza analizzare gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria. Sarebbe viziata, inoltre, la motivazione che ha negato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, invero riconosciuta in ragione di elementi meramente formali ed in assenza di una verifica sostanziale della capacità a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato quanto alla prima doglianza, con assorbimento della successiva. 4. Con riguardo al dolo specifico che deve sostenere il reato di cui all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 2000 (peraltro riconosciuto dalla Corte di appello soltanto in termini di "plausibilità", in ragione di un'evasione IVA - conseguente all'occultamento - per oltre 10.000 euro), la sentenza ha affermato che l'imputato non ne avrebbe provato l'assenza, anche in ragione della sua mancata partecipazione alla fase dibattimentale; con questo argomento, tuttavia, il Giudice del gravame ha invertito l'onere della prova sul punto, ponendolo indebitamente a carico del Frugoni anziché indicare - di fronte ad una specifica e motivata censura - quali elementi positivi riscontrassero il dolo specifico contestato e perché questi prevalessero sulle difformi considerazioni difensive. La sentenza, pertanto, deve essere annullata per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, I'll febbraio 2022 Il co ere