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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 20887/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 16 luglio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo C della rubrica (artt. 10, 14 legge n. 497 del 1974, per aver detenuto illegalmente presso la sua abitazione un fucile marca Franchi cal. 12, matr.M06037, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.

G. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, nonché chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. Considerato che la richiesta derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. è questione reiterativa rispetto al gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo (cfr. nel senso che l'elemento psicologico del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo consiste nel dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma senza averne fatta denuncia d che la genericità del dolo non richiede l'intenzione di violare la legge, ne' la consapevolezza dell'antigiuridicità del fatto : Sez. 1, n. 5753 del 14/11/1986, dep. 1987, Marchese, Rv, 175920; Sez. 1, n. 1218 del 17/01/1984, Colocucci, Rv. 162573), risultando soltanto assertivo il ricorso nella parte in cui evidenzia che l'imputato sarebbe incorso in errore sul fatto, ritenendo che il mancato utilizzo dell'arma ereditata esimesse dall'obbligo di denuncia.

3.1. Evidenziato, quanto all'eccepita intervenuta prescrizione che il decreto di fissazione del giudizio di appello (nella specie intervenuto in data 24 gennaio 2020, per la prima udienza fissata per il 19 febbraio 2020) è stato emesso prima del decorso del termine ordinario di prescrizione del reato, dalla sentenza di primo grado (del 16 luglio 2014) trattandosi di atto interruttivo del corso della prescrizione, in quanto ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048; Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli, Rv. 240525), sicché il termine massimo di prescrizione si compirà, senza considerare cause di sospensione del corso della prescrizione, soltanto in data 24 ottobre 2021, dunque dopo la sentenza di secondo grado (nel senso che è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i p/ profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Barb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 16 luglio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui al capo C della rubrica (artt. 10, 14 legge n. 497 del 1974, per aver detenuto illegalmente presso la sua abitazione un fucile marca Franchi cal. 12, matr.M06037, alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. G. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, nonché chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. Considerato che la richiesta derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. è questione reiterativa rispetto al gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo (cfr. nel senso che l'elemento psicologico del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo consiste nel dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l'arma senza averne fatta denuncia d che la genericità del dolo non richiede l'intenzione di violare la legge, ne' la consapevolezza dell'antigiuridicità del fatto : Sez. 1, n. 5753 del 14/11/1986, dep. 1987, Marchese, Rv, 175920; Sez. 1, n. 1218 del 17/01/1984, Colocucci, Rv. 162573), risultando soltanto assertivo il ricorso nella parte in cui evidenzia che l'imputato sarebbe incorso in errore sul fatto, ritenendo che il mancato utilizzo dell'arma ereditata esimesse dall'obbligo di denuncia. 3.1. Evidenziato, quanto all'eccepita intervenuta prescrizione che il decreto di fissazione del giudizio di appello (nella specie intervenuto in data 24 gennaio 2020, per la prima udienza fissata per il 19 febbraio 2020) è stato emesso prima del decorso del termine ordinario di prescrizione del reato, dalla sentenza di primo grado (del 16 luglio 2014) trattandosi di atto interruttivo del corso della prescrizione, in quanto ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, D., Rv. 274048; Sez. 6, n. 27324 del 20/05/2008, Borrelli, Rv. 240525), sicché il termine massimo di prescrizione si compirà, senza considerare cause di sospensione del corso della prescrizione, soltanto in data 24 ottobre 2021, dunque dopo la sentenza di secondo grado (nel senso che è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i p/ profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente Barb
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