Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 25224/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagine ex art. 648 cod. pen., confermando il decreto in data 19/09/2021 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 23.550,00 di cui 14.640,00 che si trovava all' interno di un involucro lanciato dalla finestra dal ricorrente durante l' attività di perquisizione della P.G. e la residua somma nella disponibilità del predetto (euro 2.400,00 all' interno di un marsupio, euro 4.100,00 all' interno di un foglio di carta ed euro 2.410,00 in un portafogli).I giudici del riesame, nel disattendere le censure formulate dal ricorrente, ritenevano legittimo il provvedimento di sequestro precisando che nella specie erano configurabili il fumus in relazione al reato di ricettazione dei proventi del traffico di stupefacenti ad opera di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva la disponibilità dell'appartamento in uso al ricorrente all' interno del quale era stato rinvenuto il denaro della cui provenienza illecita il ricorrente era certamente consapevole nonché il periculum in mora.

2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti ed al requisito del periculum in mora.

Lamenta che il Tribunale aveva omesso di pronunziarsi in relazione alle specifiche censure quanto alla insussistenza del requisito del fumus non considerando che non vi era prova di un collegamento fra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] ovvero ambienti criminali e che il primo, peraltro, era stato trovato nella disponibilità di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Rileva che la motivazione quanto al ritenuto periculum in mora era meramente apparente essendosi il tribunale limitato a richiamare il mero rischio di destinazione del denaro al circuito del narcotraffico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile

2. Prima di procedere all' esame delle singole censure si impongono alcune premesse metodologiche e di principio.

Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo".

Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916).

Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice 2 del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevilacqua, Rv. 226710).

3. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito, con motivazione tutt' altro che carente o meramente apparente contrariamente a quanto lamentato dalla difesa di parte ricorrente, hanno affrontato le questioni oggi reiterate, ribadendo come fosse emerso nel corso delle indagini che [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso di denaro di provenienza delittuosa in quanto profitto della sistematica attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] la cui moglie aveva la disponibilità dell' appartamento all' interno del quale era stato rinvenuto l' odierno indagato riconosciuto dalle forze dell' ordine dopo avere lanciato dalla finestra un involucro contenente banconote per complessivi euro 14.640,00 e soggetto occupante una cameretta del menzionato appartamento ove erano state rinvenute altre tre mazzette di denaro contante.

E i giudici di merito hanno pure evidenziato che all' interno dell' immobile suddetto si trovavano un bilancino e ulteriore materiale da utilizzare per il confezionamento di dosi di droga, elementi questi ritenuti fortemente sintomatici della conoscenza da parte dell' indagato, il quale non aveva offerto, peraltro, alcuna plausibile spiegazione circa il possesso di tali ingenti somme, della provenienza illecita del denaro.

Trattasi di argomentazioni assai puntuali e dettagliate che resistono certamente alle censure di parte ricorrente e che appaiono inidonee a configurare il vizio di violazione di legge, l'unico deducibile in questa sede.

Ineccepibile appare, poi, il ragionamento dei giudici di merito i quali, quanto al periculum in mora, hanno ritenuto decisiva la possibilità che il delitto di ricettazione potesse essere portato ad ulteriore compimento attraverso altri passaggi di denaro ed ulteriori utilizzazioni per finalità illecite quali l'acquisto di sostanza stupefacente.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagine ex art. 648 cod. pen., confermando il decreto in data 19/09/2021 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 23.550,00 di cui 14.640,00 che si trovava all' interno di un involucro lanciato dalla finestra dal ricorrente durante l' attività di perquisizione della P.G. e la residua somma nella disponibilità del predetto (euro 2.400,00 all' interno di un marsupio, euro 4.100,00 all' interno di un foglio di carta ed euro 2.410,00 in un portafogli).I giudici del riesame, nel disattendere le censure formulate dal ricorrente, ritenevano legittimo il provvedimento di sequestro precisando che nella specie erano configurabili il fumus in relazione al reato di ricettazione dei proventi del traffico di stupefacenti ad opera di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva la disponibilità dell'appartamento in uso al ricorrente all' interno del quale era stato rinvenuto il denaro della cui provenienza illecita il ricorrente era certamente consapevole nonché il periculum in mora. 2. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti ed al requisito del periculum in mora. Lamenta che il Tribunale aveva omesso di pronunziarsi in relazione alle specifiche censure quanto alla insussistenza del requisito del fumus non considerando che non vi era prova di un collegamento fra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] ovvero ambienti criminali e che il primo, peraltro, era stato trovato nella disponibilità di una modica quantità di sostanza stupefacente. Rileva che la motivazione quanto al ritenuto periculum in mora era meramente apparente essendosi il tribunale limitato a richiamare il mero rischio di destinazione del denaro al circuito del narcotraffico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Prima di procedere all' esame delle singole censure si impongono alcune premesse metodologiche e di principio. Va, innanzitutto, ricordato che, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa dal Tribunale, all'esito della richiesta di appello in tema di misure cautelari reali proposta in forza dell'art. 322-bis cod. proc. pen., può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Ne consegue che i vizi motivazionali denunciabili debbono assumere caratteri così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093); non rientra, invece, nella nozione di violazione di legge l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). Nel caso di specie, per come appresso chiarito, non può ritenersi affatto che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza: invero, perché ricorrano fattispecie del genere è necessario che la motivazione stessa sia del tutto priva dei pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice 2 del provvedimento impugnato (cfr., Sez U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 3. Occorre, quindi, osservare che i giudici di merito, con motivazione tutt' altro che carente o meramente apparente contrariamente a quanto lamentato dalla difesa di parte ricorrente, hanno affrontato le questioni oggi reiterate, ribadendo come fosse emerso nel corso delle indagini che [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso di denaro di provenienza delittuosa in quanto profitto della sistematica attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] la cui moglie aveva la disponibilità dell' appartamento all' interno del quale era stato rinvenuto l' odierno indagato riconosciuto dalle forze dell' ordine dopo avere lanciato dalla finestra un involucro contenente banconote per complessivi euro 14.640,00 e soggetto occupante una cameretta del menzionato appartamento ove erano state rinvenute altre tre mazzette di denaro contante. E i giudici di merito hanno pure evidenziato che all' interno dell' immobile suddetto si trovavano un bilancino e ulteriore materiale da utilizzare per il confezionamento di dosi di droga, elementi questi ritenuti fortemente sintomatici della conoscenza da parte dell' indagato, il quale non aveva offerto, peraltro, alcuna plausibile spiegazione circa il possesso di tali ingenti somme, della provenienza illecita del denaro. Trattasi di argomentazioni assai puntuali e dettagliate che resistono certamente alle censure di parte ricorrente e che appaiono inidonee a configurare il vizio di violazione di legge, l'unico deducibile in questa sede. Ineccepibile appare, poi, il ragionamento dei giudici di merito i quali, quanto al periculum in mora, hanno ritenuto decisiva la possibilità che il delitto di ricettazione potesse essere portato ad ulteriore compimento attraverso altri passaggi di denaro ed ulteriori utilizzazioni per finalità illecite quali l'acquisto di sostanza stupefacente. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 25224/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris