Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 40081/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI: 02KXZAH) avverso la sentenza del 10/10/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del P.G. e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Lucera ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Moncef dal reato di cui all'articolo 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, commesso in data 9 aprile 2016, ritenendo l'intervenuta abolitio criminis a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva CEE n. 2008/115, così come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza 28 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari che denuncia la violazione di legge perché, a seguito delle intervenute modifiche normative (DL n. 89/2011), la fattispecie di reato è conforme a quanto previsto dalla citata decisione del giudice unitario, sicché non andava pronunciata l'assoluzione.

3. Il ricorso è fondato; da ciò consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

3.1. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «in materia di reati concernenti l'immigrazione, la nuova formulazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotta dall'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 129 del 2011, è conforme alla direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri), come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso [OSCURATO:PERSONA], consistendo in una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore, che comporta l'applicazione di una pena pecuniaria, e non costituendo intralcio alla finalità primaria della direttiva di agevolare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri privi di valido titolo di permanenza» (Sez. 1, n. 25533 del 27/03/2018, P.G. in proc.

Rosca, Rv. 273047).

Il giudice di pace non si è attenuto a tale costante orientamento giurisprudenziale ed ha erroneamente ritenuto l'intervenuta abolitio criminís, sicché la sentenza va annullata con rinvio al medesimo ufficio, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Lucera, in diversa persona fisica.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI: 02KXZAH) avverso la sentenza del 10/10/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del P.G. e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VELLETRI, nomina depositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Lucera ha assolto [OSCURATO:PERSONA] Moncef dal reato di cui all'articolo 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998, commesso in data 9 aprile 2016, ritenendo l'intervenuta abolitio criminis a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva CEE n. 2008/115, così come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza 28 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari che denuncia la violazione di legge perché, a seguito delle intervenute modifiche normative (DL n. 89/2011), la fattispecie di reato è conforme a quanto previsto dalla citata decisione del giudice unitario, sicché non andava pronunciata l'assoluzione. 3. Il ricorso è fondato; da ciò consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. 3.1. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «in materia di reati concernenti l'immigrazione, la nuova formulazione del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotta dall'art. 3 del d.l. n. 89 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 129 del 2011, è conforme alla direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri), come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 28 aprile 2011 nel caso [OSCURATO:PERSONA], consistendo in una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore, che comporta l'applicazione di una pena pecuniaria, e non costituendo intralcio alla finalità primaria della direttiva di agevolare l'uscita dal territorio nazionale degli stranieri privi di valido titolo di permanenza» (Sez. 1, n. 25533 del 27/03/2018, P.G. in proc. Rosca, Rv. 273047). Il giudice di pace non si è attenuto a tale costante orientamento giurisprudenziale ed ha erroneamente ritenuto l'intervenuta abolitio criminís, sicché la sentenza va annullata con rinvio al medesimo ufficio, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Lucera, in diversa persona fisica. Così decis
Sentenza Cassazione n. 40081/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris