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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 28000/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30372/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del rappresentante legale pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Roma, v ia Giusep pe Cerbara n. 94 presso lo studio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.MRSGLC69R11H5011) del Foro di Roma, che la rappresentata e difende congiuntamente e disgiuntamente con procura a margine al ricorso, all' avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50514 L418R) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55E26 L4181),rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 76M25 C589D) del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo [OSCURATO:PERSONA] AL.BA.

LEX Partners, in forza di giusta procura speciale incalce al controricorso; - c ontroricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: Servitù–Negatoria servitutis – Costituzione servitù coattiva -[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Torino, con in forza di giusta procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; - c ontroricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] di via Campana n. 15 e di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 – Torino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] B eta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – avverso la sentenzadella Corte di appello di Torino, pubblicata il 4 luglio 2018 e notificata il 16 luglio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietari esclusivi di un locale adibito ad uso magazzino posto al piano seminterrato del [OSCURATO:PERSONA] situato in Torino –via Campana n. 15, angolo via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, oltre ad essere comproprietari delle relative aree comuni e condominiali, con atto di citazione notificato il 20.01.2012, evocavano in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di accertare l’inesistenza del diritto del convenuto ad esercitare il passaggio dallo stabile condominiale di [OSCURATO:PERSONA] n. 36 allo stabile di [OSCURATO:PERSONA] n. 38 mediante il varco operato nel muro perimetrale posto tra gli stabili condominiali, ordinando la rimessione in pristino della situazione anteriore all’apertura del predetto varco, oltre a dichiarare tenuto e condannare il convenuto ad eseguire le opere necessarie alla chiusura del varco esistente a sua cura e spese; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], intervenuta volontariamente la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], che eccepiva preliminarmente il difetto di notificazione della citazione per non essere stato nominato alcun amministratore per il [OSCURATO:PERSONA] evocato, oltre a carenza legittimazione passiva dovendo essere la domanda da riferire ai singoli condomini proprietari degli immobili, chiamati in giudizio dagli attori gli acquirenti delle autorimesse realizzate dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] nel cortile del [OSCURATO:PERSONA] di via Campana -angolo via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rimanevano contumaci, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nel costituirsi chiedevano il rigetto della domanda attorea, o, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva per essere i loro beni interclusi, il giudice adito, espletata c.t.u., con sentenza n. 1755 del 2017, dichiarava che il cortile e la rampa di accesso al cortile dello stabile situato in Torino - via Campana n. 15 , angolo via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, al pari di ogni altra porzione o area di detto [OSCURATO:PERSONA], non erano gravati da servitù di passaggio in favore dei locali posti al piano seminterrato dello stabile situato sempre in Torino - via [OSCURATO:PERSONA] n. 36; rigettav a la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio carraio tra i suddetti immobili; condannava [OSCURATO:PERSONA] s .a.s. e il [OSCURATO:PERSONA] a chiudere immediatamente il varco presente nel muro perimetrale posto al confine tra il piano seminterrato del [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di via Campana n. 15 - angolo via [OSCURATO:PERSONA] 38 realizzando, a loro cura e spese, un idoneo muro che occludesse completamente il varco, muro che avrebbe dovuto essere realizzato con blocchi di calcestruzzo lavorati a vista previa rimozione della saracinesca ivi collocata; dichiarava risolti i contratti di acquisto dei boxes rispettivamente conclusi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] sas e condannava [OSCURATO:PERSONA] sas a restituire agli acqui renti le somme percepite in dipendenza dei contratti risolti nonché a risarcire i danni rispettivamente cagionati, come da quantificazioni esposte in sentenza; condannava, infine, [OSCURATO:PERSONA] sas , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite nonché a pagare le spese di CTU; condannava, poi, [OSCURATO:PERSONA] sas a rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], metà delle spese legali dalle stesse sostenute; - in virtù di gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , la Corte d i appello di Torino, nella resistenza degli appellati, proposto appello incidentale dalle Garizio, Perosino e Piragino, con sentenza n. 1273 del 2018, rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale e, per l’effetto, confermava la decisione del giudice di prime cure; condannava, inoltre, l’appellante [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e le appellanti incidentali in solito a corrispondere agli appellati Sellitti, ai sensi dell’art 96 terzo comma c.p.c., l’importo di euro 6.615,00 oltre interessi legali, nonchè a rifondere le spese del grado per un pari importo; compensa va per la metà le spese del grado tra l'appellante [OSCURATO:PERSONA] sas e le appellate Garizio, Perosino e Piragino; condannava l'appellante [OSCURATO:PERSONA] sas a rifondere alle appellate Garizio, Perosino e Piragino, in via tra loro solidale, il 50% delle spese di lite, liquidate per la quota in complessivi euro 4.757,00 per compensi, oltre spese ed accessori.

A sostegno della decisione la corte territoriale evidenziava, in riferimento alla doglianza dell’appellante principale e delle appellanti incidentali circa la errata qualificazione dell’azione esercitata dalle parti e alla conseguente errata individuazione del soggetto verso cui la domanda medesima era diretta, che non poteva essere ravvisata alcuna diversa qualificazione dell’azione se non quella attribuita dal giudice di primo grado di negatoria servitutis.

L'operazione di qualificazione compiuta dal primo giudice appariva del tutto corretta ed assunta in conform ità e in applicazione del principio per cui "nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004)”.

Analogamente infondata era la doglianza - parimenti formulata sia nell’appello principale che in quello incidentale -quanto al fatto che sarebbe riscontrabile un’ ultra petizione nel dispositivo della sentenza appellata, per aver condannato il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sas alla chiusura del varco, laddove la richiesta era formulata da parte attrice, oggi appellata, esclusivamente nei confronti del convenuto (cioè del [OSCURATO:PERSONA]), poi diventati "convenuti" in sede di precisazione delle conclusioni.

Sul punto, osservava la Corte che la doglianza formula ta dagli appellanti incidentali era connotata da colpa g rave, stante la loro assenza di interesse alla relativa proposizione, dal momento che la condanna non riguardava la loro posizione. [OSCURATO:SOCIETA] alla doglianza espressa dagli appellanti principali circa il mancato esame della eccezione di carenza di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] e della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. rispetto alla domanda azionata dagli appellati (censura formulata anche dagli appellanti incidentali), osservava la Corte che il motivo era infondato, in quanto, in realtà, gli attori si erano l imitati ad evidenziare che alcuna servitù di passaggio poteva ritenersi costituita, a danno dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 ed a favore dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, poiché detti due fabbricati appartenevano - nel passato - ai me desimi soggetti proprietari che, proprio nell'anno 1999, avevano venduto l'intero compendio immobiliare di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 alla [OSCURATO:PERSONA], mantenendo la proprietà dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36 (venduto,poi, in epoca successiva).

Gli attori facevano presente che la servitù di passaggio, con apertura di un varco, era stata prevista in quanto gli originari proprietari di entrambi gli immobili avevano dato in locazione al medesimo conduttore i locali posti al piano seminterrato di entrambi i fabbricati, servitù che però sarebbe stata eliminata con la dismissione di siffatti locali.

Tanto che era stata espressamente esclusa anche all'atto dell'indicata vendita, dal momento che nel contratto era espressamente stabilito che le due proprietà dovessero essere rese totalmente indipendenti e che il varco esistente tra i due compendi sarebbe stato definitivamente chiuso allorchè il locatario dei piani seminterrati di ambedue gli stabili (cioè la Fiat, che ivi aveva collocato un archivio) avesse dismesso gli immobili locati.

La Corte d’appello ribadiva l’ errata lettura della situazione reale determinatasi in esito al rogito Mambretti del 1999 da parte degli appellanti, principale e incidentali (costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia e previsione di un obbligo dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] di separare le due entità immobiliari obbligo che, non fatto oggetto di trascrizione, non poteva essere opponibile agli odierni contraddittori), lettura che risultava, invece, testualmente smentita dall'unica interpretazione che poteva essere data all'atto in oggetto (come, in effetti, espressa dal primo giudice), cioè quella della conclamata volontà delle parti di non procedere ad alcun asservimento di un immobile all'altro per destinazione del padre di famiglia, concedendosi solo il mantenimento di una utilitas temporanea in favore del soggetto già locatario di entrambi i seminterrati e con previsione dell'adeguamento della situazione di completa separazione fisica degli immobili, ormai appartenenti a distinti proprietari.

Tutte le ulteriori considerazioni espresse dalla parte nei motivi in esame risultavano quindi del tutto inidonee a fondare una diversa ricostruzione del punto di fatto nonché una diversa determinazione sulla questione di diritto affermata dal primo giudice.

Era da rigettare anche la doglianza proposta dalla parte appellante incidentale sul mancato accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva, malgrado la pacifica situazione di interclusione dei boxes auto.

Ella si doleva della pronuncia del primo giudice laddove lo stesso riteneva che a ciò ostasse il fatto che [OSCURATO:PERSONA] "avrebbe dovuto prima di operare la trasformazione edilizia ottenere un provvedimento di costituzione della servitù”.

Ed infatti, le appellanti incidentali avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dei locali destinati a boxes per autovetture e ciò con atto notarile nel quale era stato contestualmente costituito, in favore dei detti locali, una servitù di passo di cui il disponente non era titolare e di cui nonpoteva disporre.

Circa la censura del l'appellante princi pale su lla pronunciata risoluzione dei contratti di acquisto dei boxes e della sua conseguente condanna alla restituzione del prezzo di acquisto in favore delle appellate/appellanti incidentali, la corte segnalava come, preso atto dell'indiscussa circostanza per cui l'accoglimento dell'azione di negator ia servitutis comporta va l'oggettiva interclusione delle unità immobiliari compravendute, il venir meno delle caratteristiche necessarie per l'uso loro proprio (espressamente dichiarato in atto di acquisto) determinava la positiva valutazione della domanda di risoluzione , poiché la restrizione nel godimento del bene era talmente incidente da annullarne pressocchè totalmente la pattuita potenzialità d'uso.

Sia l'appellante principale sia le appellanti incidentali, infine, ritenevano che la sentenza appellata fosse viziata per non avere il giudice di merito fatto una corretta applicazione dell'art. 102 c.p.c., non essendosi dato corso alla chiamata in causa dei condomini Cavalluccio, Cipolletta e Reviglio (quali comproprietari dell'area cortilizia su cui era chiesto di esercitare il passaggio) nonché del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36.

Anche dette censure risultavano infondate in quanto, d a un lato, sussistendo la legittimazione passiva dell'amministratore del [OSCURATO:PERSONA], prevista dall'art. 1131 secondo comma c.c. per ogni lite riguardante le parti comuni dell'edificio, la domanda di accertamento di una servitù a carico delle parti comuni del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 aveva il suo idoneo interlocutore nell'intervenuta citazione in giudiz io del detto [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore, il quale aveva ritenuto di non costituirsiin causa. [OSCURATO:SOCIETA] alla necessità di evocazione in giudizio del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] 36, la necessità della sua evocazione in giudizio era esclusa sia dal tenore delle difese espresse dalle parti appellanti (principale ed incidentali), che avevano ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] (evocato in giudizio e contumace) la proprietà del muro in questione, sia dalla formulazione dell'eccezione in termini di mera possibilità (e, quindi, con un contenuto dubitativo ed ipotetico); - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Torino ricorre [OSCURATO:PERSONA] sas, sulla base di cinque motivi , cui resistono con separati controricorsi i Sellitti, nonché la Piragino; -sono rimasti intimati il [OSCURATO:PERSONA] n. 15 e di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 – Torino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene ritualmente evocati; - in prossim ità dell’adunanza camerale i Sellitti hanno curato il deposito anche di memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Atteso che: - c on il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione delle norme in materia di qualificazionegiurid ica quale actio negatoria servitutis e dell' art. 112 c . p . c . in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di a ppello r itenuto di affermare che la domanda di parte attrice dove va ritenersi una actio negatoria servitutissebbene controparte avesse proposto una domanda volta all’accertamento de ll'inesistenza del diritto del convenuto ( il C ondominio Beta) ad esercitare il passaggio dallo Stabile di [OSCURATO:PERSONA] 36 allo stabile condominiale.

Da ciò ne deriva – ad avviso della ricorrente - un’azione di natura personale e non reale.

La lettura della corte, infatti, non t errebbe conto del tenore delle difese complessive esposte dagli appellanti rispetto all'originario atto di citazione, con riguardo alla situazione dei luoghi, che risultava così conformat a dando una corretta interpretazione del contenuto dell’atto a rogito del notaio Mambretti e della nota di trascrizione, da cui risulterebbe che i Sellitti non sono proprietari del cortile antistante i bassi fabbricati.

Inoltre no n si teneva in alcun conto l’atto a rogito del notaio Prever, nel quale veniva dichiarato e confermato, a parziale deroga di quanto stabilito dall’art. 4 del regolamento di condominio, che l’area comune adibita a cortile era da ritenersi comune alle unità compravendute con detto atto e all’unità ora di proprietà dei Sellitti.

Aggiunge che all’art. 5 del regolamento di condominio la Nova, proprietaria dell’intero, si era riservata la facoltà di modificare tutte le aperture dei locali del piano seminterrato e del basso fabbricato, previa comunicazione scritta dell’amministratore, facoltà trasferita de facto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] alla rampa di accesso, per espressa disposizione del regolamento di condominio la stessa era a servizio esclusivo del piano seminterrato e del basso fabbricato; dunque nessun diritto possono vantare sulla stessa i Sellitti che non sono proprietari di dette aree.

Sottolinea che l’unico elemento su cui la Corte distrettuale ha fondato il diritto vantato dagli originari attori è la natura di muro condominiale nel quale è stato aperto il varco, che sarebbe del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, circostanza che contrasta con il regolamento dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, nonché con il rogito del notaio Mambretti del 1999, nel quale viene stabilito che la proprietà del muro era rimasta in capo agli Ottolenghi.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione con riguardo alla qualificazione d ella domanda in ordine all'eccezione di carenza della legittim azione passiva e dell'art. 112 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatti rilevanti oggetto di discussione tra le parti.

La Corte di a ppello in merito all'eccezione mossa di carenza di legittimazione passiva ritiene che l’Area lab nelle sue difese abbia agito sul presupposto errato che gli attori abbiano posto a fondamento della loro azione l'atto [OSCURATO:PERSONA] e le sue clausole tra la Nova e gli [OSCURATO:PERSONA].

A dire della Corte di merito i Sellitti avrebbero fondato la loro domanda sul p resupposto erroneo della mancata esistenza di una servitù prima della riapertura del varco e che questa circostanza era giàesclusa nell'atto Mambretti del 19 99 ove era stabilito l'impegno di chiusura del varco.

Sostiene la ricorrente che quanto riferito dalla Corte distrettuale è assolutamente contrario al tenore di tutte le difese svolte dai Sellitti.

Infatti,se come sembrerebbe, di fatto non è stata costituita alcuna servitù, non si comprende rebbe perch è porre a fondament o di detta argomentazione le pattuizioni previste in detto atto.

In secundis la Corte di merito nella sua ricostruzione giuridica prende le mosse da un presupposto errato e da una fuorviante interpretazione dell'atto Mambretti.

In detto atto e nelle sue clausole si riferisce di cessazione del diritto di passaggio al momento in cui la Fiat avrebbe rilasciato i locali oggetto della locazione, ma la Corte di appello attribuisce una valenza che non poteva avere per non avere assunto la Nova alcun impegno in tal senso.

Peraltro ritiene che la ricorrente sia priva di interesse a sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] in quanto intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado.

I primi due motivi di ricorso – da trattare uni tariamente per la evidente connessione che li avvince, per essere prospettata nella sostanza la medesima questione della qualificazione dell’azione, seppure sotto diversi profili –sono infondati.

La Corte di merito ha osservato che la qualificazione dell’azione esercitata dai Sellitti non poteva che essere qualificata quale actio negatoria servitutis per avere chiesto di accertare l’inesistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] convenuto ad esercitare il passaggio dallo stabile condominiale di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36 allo stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 mediante il varco operato nel muro perimetrale posto tra gli stabili condominiali, con rimessione in pristino della situazione.Con la conseguenza che il Giudice di prime cure, accogliendo integralmente la domanda attorea, aveva correttamente dichiarato che il convenuto non era titolare di alcuna servitù di passaggio in favore dei locali posti al piano seminterrato dello stabile sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 36 ed aveva pertanto - senza incorrere in ultra o extra petizione - condannato il [OSCURATO:PERSONA] convenuto e la intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a chiudere immediatamente il varco presente nel muro perimetrale.

La Corte distrettuale, così esercitando il suo potere di interpretare la domanda proposta dagli attori, ha affermato in sostanza che gli stessi aveva no esercitato sia l' actio negatoria servitutis con riferimento alla rimozione delle opere lesive del loro diritto di proprietà realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] convenuto sia l'azione tendente aconseguire la riduzione in pristino prevista dall'art. 872 , co mma 2 c.c.

Peraltro quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la pronuncia non la vedeva quale convenuta.

Come questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare, rientra nello schema dall' actio negatoria servitutis la domanda diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche all'eliminazione - al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo - della situazione antigiuridica posta in essere mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate, implicando il fatto posto in essere dal vicino l'affermazione di un diritto di natura reale sul bene altrui, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù (Cass. 30 marzo 1989 n. 1561; Cass. 6 dicembre 1988 n. 6632).

Interpretando la domanda proposta dai Sellitti al fine di accertare l'esistenza o meno della denunziata violazione, da parte del Tribunale, del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che gli attori avesse ro proposto sia l'actio negatoria servitutis con riferimento al varco realizzato nel muro perimetrale posto al confine, ciò che consentiva di invade re ed occupa re abusivamente l e loro proprietà, sia l'azione, analoga alla precedente, prevista dall'art. 872 co. 2 c.c., diretta a chiedere la riduzione in pristino mediante la chiusura del predetto varco effettuat o a cura del [OSCURATO:PERSONA] ta sul la propri a area.

I criteri con cui il giudice del gravame ha interpretato la domanda, individuando esattamente ciò che la parte ha chiesto, rispettano la giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui non sono richieste formule sacramentali, dovendosi guardare comunque alla effettiva volontà della parte, ricostruita sulla base delle sue affermazioni, e al dato sostanziale della pretesa azionata e degli scopi pratici perseguiti (Cass. 29 dicembre 2014 n. 27405; Cass. 5 agosto 2005 n. 16495; Cass. 16 settembre 2004 n. 18653; Cass. 8 settembre 2004 n. 18068, Cass. 28 agosto 2004 n. 17250); e la decisione impugnata, adottata sulla base d'una motivazione che - a differenza di quanto afferma la ricorrente - è adeguata e logica, per cui si sottrae al sindacato di legittimità; -con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione delle norme in materia di servitù coattiva dell'art.1051 c.c. e dell'art. 342 c . p . c . ed omesso esame di fatti rilevanti oggetto di discussione tra le parti.

La Corte di merito, ad avviso della ricorrente, avrebberitenuto , infatti, che il motivo di g ravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] era volto all'accoglimento della domanda di servitùcoattiva e che questa non era accoglibile atteso che l '[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato alcune sentenze della cassazione "senza peritarsi di spiegarne la rilevanza nella presente sede".

L a Corte di merito pur avendo ritenuto - cos ì come a veva fatto il Giudice di primo grado - sussistente il criterio dell'interclusione del fond o, ha però concluso per il non accogli mento della domanda, violando un principio consolidato in giurisprudenza in virtu' del quale debba essere disposta la servitù coattiva a prescindere dagli elementi soggettivi della condotta del richiedente, dovendosifare riferimento allo stato dei luoghi e alla natura del fondo intercluso.

Nel caso in esame di certo non si può discutere de l fatto che il fondo in oggetto sia privo di accesso alla via pubblica e della destinazione d'uso dei locali nella loro interezza che sin dall'origine era ed è rimasta, in tutti i successivi passaggi di proprietà sino all'acquisto di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. compreso, così come ancora oggi è rimasta, quella individuata dalla categoria catastale , cioè: "Fabbricati costruiti o adattati p er le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibilidi destinazione diversa senza radicali trasformazioni, (Grandi negozi, centricommerciali)”.

Per quanto riguarda il concetto di utilità l'art. 1028 c.c. specifica che può consistere anch e nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante.

Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.

La Corte di Cassazione ha poi ritenuto come la destinazione industriale non vasolamente intesa quale attività di trasformazione di materie prime o di energia ma quale attività umana diversa dalla coltivazione, sicché essa può ricorrere anche nel caso di destinazione del fondo ad attività commerciale o artigianale.

Il terzo motivo è fondato.

A parere della Corte di merito, il diritto di passaggio costituito originariamente per contratto dagli originari proprietari di entrambi gli stabili nel momento in cui avevano dato in locazione alla concessionaria Fiat i locali posti al piano seminterrato dei due fabbricati, per accordo pattizio doveva essere eliminat o con la dismissione di siffatti locali, tanto da essere esclusoespressamente nell’atto di vendita stipulato nell’anno 1999, con il quale il compendio immobiliare di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 era stato alienato alla [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non poteva essere riconosciuta alcuna forma di servitù, né volontaria né coattiva.

Tale assunto si pone - tuttavia - in contrasto con l'orientamento maggioritario di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo cui, per il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce alproprietario del fondo rimasto intercluso, per effetto di alienazione o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente il passaggio senza corrispondere alcuna indenni tà, deve presumersi che la servitù costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, salvo che dal negoziocostitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie (Cass. n. 24966 del 2019; Cass. n. 10295 del 2017; Cass. n. 2922 del 2014; Cass. n. 23839del 2012; Cass. n. 11755 del 1992).

In sostanza, la servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva laddov e risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili "aliunde", senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che nonemerga un diverso intento delle parti (Cass. n. 5053 del 2013).Di conseguenza, la natura coattiva del diritto non poteva essere esclusa per la sola mancanza di uno specifico riferimento, contenuto nel contratto, allo stato di interclusione dell'immobile, o in difetto dell'espressa volontà delle parti di adempiere all'obbligo di riconoscere la servitù, occorrendo verificare in concreto - alla luce di tutte le risultanze processuali - se il contratto fosse concretamentevolto a superare la condizione di interclusione, fatta salva la contraria la volontà di assoggettare comunque il contratto alla disciplina delleservitù volontarie; - c on il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1489 c.c. in relazione all'art.360, comma 1 n. 3 с.р.с., nella parte della sentenza che prevede l'accoglimento dell’actio negatori servitis per il venir meno del l e caratteristiche necessarie del bene che determina la positiva valuta zio ne della domanda di risoluzione per essere la restrizione del godimento del bene talmente incidente da annullare pressoché totalmente la pattuita potenzialitàd'uso.

L'annullamento pressoc c h è totale , come argomentato da parte della Corte di merito, circ a la pattuita potenzialità e l’uso del bene, ad avviso della ricorrente, non può rappresentare nécostituire causa di risoluzione del contratto.

A ci ò poi si aggiunga come l a Corte territoriale non spenda una sola parola in merito al fatto che, affinchè su ssista una responsabilità . è necessario che sia dimostrato che dette limitazioni di godimento preesistano al momento della stipula del contratto. [OSCURATO:PERSONA] L ab è venuta a conoscenza della contestazione operata da parte dei Sellitti solo dopo la notifica della citazione nel 2012, che è successiva alla data della vendita dei garage avvenuta nel 2011, per cui di certo non potevaessere invocata la preesistenza di detto vincolo e l'effettiva conoscibilità da parte del venditore.

Con la conseguenza chese la Corte avesse valutato in modo attento tutta la ricostruzione fattuale risultante nel corso del giudizio non avrebbe che dovuto concludere con l'inapplicabilità nel caso in esame dell'art. 1489 c.c.

La censura è assorbita dall’accoglimento del terzo motivo; - c on il quinto motivo la ricorrente evidenzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione all’art 360 n.3 с.р.c.

La Corte di appello ha ritenuto, infatti, non accoglibile la domanda diretta alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c . p . c . non valutando in modo corretto la documentazione versata in atti.

La decisione si fonda su un errore circa la natura condominiale del cortile antistante le proprietàdei locali del basso fabbricato.

Infatti , sia per regolamento di condominoche sulla base dell'atto del rogito notarile, il cortile antistante detti beni è di proprietà dei signori Cavalluccio, Reviglio, Cipolletta.

Anche il quinto motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ove un condomino convenga in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] limitrofo con azione dirilascio di aree di proprietà comune e quest’ultimo proponga una domandariconvenzionale, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., diretta a conseguire la costituzione di una servitù coattiva su l bene, la stessa, giacchèincidente sull'estensione del diritto dei singoli, deve svolgersi nei confronti di tutti i condomini di entrambi gli stabili , in quanto viene dedotto ingiudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale.

Nell'ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell'amministratore o di solo taluni dei condomini, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicatoesplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere denunciata o essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità (arg. da Cass. 22 febbraio 2013 n. 4624; Cass. 3 settembre 2012 n. 14765; Cass. 8settembre 2009 n. 19385; Cass. 24 agosto 1991 n. 9092; arg. anche da Cass., Sez.

U n., 13 novembre 2013 n. 25454).

Conclusivamente, vanno accolti il terzo ed il quinto motivo, assorbito il quarto, rigettati i primi due.

L'impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte.

La causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, ultimo comma, e 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini Cavalluccio, Cipolletta e Reviglio, nonché del [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, Torino, deve essere rimessa al giudice di p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30372/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del rappresentante legale pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Roma, v ia Giusep pe Cerbara n. 94 presso lo studio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.MRSGLC69R11H5011) del Foro di Roma, che la rappresentata e difende congiuntamente e disgiuntamente con procura a margine al ricorso, all' avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 50514 L418R) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55E26 L4181),rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 76M25 C589D) del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo [OSCURATO:PERSONA] AL.BA. LEX Partners, in forza di giusta procura speciale incalce al controricorso; - c ontroricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: Servitù–Negatoria servitutis – Costituzione servitù coattiva -[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di Torino, con in forza di giusta procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; - c ontroricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] di via Campana n. 15 e di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 – Torino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] B eta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – avverso la sentenzadella Corte di appello di Torino, pubblicata il 4 luglio 2018 e notificata il 16 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietari esclusivi di un locale adibito ad uso magazzino posto al piano seminterrato del [OSCURATO:PERSONA] situato in Torino –via Campana n. 15, angolo via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, oltre ad essere comproprietari delle relative aree comuni e condominiali, con atto di citazione notificato il 20.01.2012, evocavano in giudizio, avanti al Tribunale di Torino, il [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di accertare l’inesistenza del diritto del convenuto ad esercitare il passaggio dallo stabile condominiale di [OSCURATO:PERSONA] n. 36 allo stabile di [OSCURATO:PERSONA] n. 38 mediante il varco operato nel muro perimetrale posto tra gli stabili condominiali, ordinando la rimessione in pristino della situazione anteriore all’apertura del predetto varco, oltre a dichiarare tenuto e condannare il convenuto ad eseguire le opere necessarie alla chiusura del varco esistente a sua cura e spese; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA], intervenuta volontariamente la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], che eccepiva preliminarmente il difetto di notificazione della citazione per non essere stato nominato alcun amministratore per il [OSCURATO:PERSONA] evocato, oltre a carenza legittimazione passiva dovendo essere la domanda da riferire ai singoli condomini proprietari degli immobili, chiamati in giudizio dagli attori gli acquirenti delle autorimesse realizzate dalla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] nel cortile del [OSCURATO:PERSONA] di via Campana -angolo via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che rimanevano contumaci, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che nel costituirsi chiedevano il rigetto della domanda attorea, o, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva per essere i loro beni interclusi, il giudice adito, espletata c.t.u., con sentenza n. 1755 del 2017, dichiarava che il cortile e la rampa di accesso al cortile dello stabile situato in Torino - via Campana n. 15 , angolo via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, al pari di ogni altra porzione o area di detto [OSCURATO:PERSONA], non erano gravati da servitù di passaggio in favore dei locali posti al piano seminterrato dello stabile situato sempre in Torino - via [OSCURATO:PERSONA] n. 36; rigettav a la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio carraio tra i suddetti immobili; condannava [OSCURATO:PERSONA] s .a.s. e il [OSCURATO:PERSONA] a chiudere immediatamente il varco presente nel muro perimetrale posto al confine tra il piano seminterrato del [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di via Campana n. 15 - angolo via [OSCURATO:PERSONA] 38 realizzando, a loro cura e spese, un idoneo muro che occludesse completamente il varco, muro che avrebbe dovuto essere realizzato con blocchi di calcestruzzo lavorati a vista previa rimozione della saracinesca ivi collocata; dichiarava risolti i contratti di acquisto dei boxes rispettivamente conclusi da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] sas e condannava [OSCURATO:PERSONA] sas a restituire agli acqui renti le somme percepite in dipendenza dei contratti risolti nonché a risarcire i danni rispettivamente cagionati, come da quantificazioni esposte in sentenza; condannava, infine, [OSCURATO:PERSONA] sas , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite nonché a pagare le spese di CTU; condannava, poi, [OSCURATO:PERSONA] sas a rifondere a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], metà delle spese legali dalle stesse sostenute; - in virtù di gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. , la Corte d i appello di Torino, nella resistenza degli appellati, proposto appello incidentale dalle Garizio, Perosino e Piragino, con sentenza n. 1273 del 2018, rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale e, per l’effetto, confermava la decisione del giudice di prime cure; condannava, inoltre, l’appellante [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e le appellanti incidentali in solito a corrispondere agli appellati Sellitti, ai sensi dell’art 96 terzo comma c.p.c., l’importo di euro 6.615,00 oltre interessi legali, nonchè a rifondere le spese del grado per un pari importo; compensa va per la metà le spese del grado tra l'appellante [OSCURATO:PERSONA] sas e le appellate Garizio, Perosino e Piragino; condannava l'appellante [OSCURATO:PERSONA] sas a rifondere alle appellate Garizio, Perosino e Piragino, in via tra loro solidale, il 50% delle spese di lite, liquidate per la quota in complessivi euro 4.757,00 per compensi, oltre spese ed accessori. A sostegno della decisione la corte territoriale evidenziava, in riferimento alla doglianza dell’appellante principale e delle appellanti incidentali circa la errata qualificazione dell’azione esercitata dalle parti e alla conseguente errata individuazione del soggetto verso cui la domanda medesima era diretta, che non poteva essere ravvisata alcuna diversa qualificazione dell’azione se non quella attribuita dal giudice di primo grado di negatoria servitutis. L'operazione di qualificazione compiuta dal primo giudice appariva del tutto corretta ed assunta in conform ità e in applicazione del principio per cui "nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004)”. Analogamente infondata era la doglianza - parimenti formulata sia nell’appello principale che in quello incidentale -quanto al fatto che sarebbe riscontrabile un’ ultra petizione nel dispositivo della sentenza appellata, per aver condannato il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sas alla chiusura del varco, laddove la richiesta era formulata da parte attrice, oggi appellata, esclusivamente nei confronti del convenuto (cioè del [OSCURATO:PERSONA]), poi diventati "convenuti" in sede di precisazione delle conclusioni. Sul punto, osservava la Corte che la doglianza formula ta dagli appellanti incidentali era connotata da colpa g rave, stante la loro assenza di interesse alla relativa proposizione, dal momento che la condanna non riguardava la loro posizione. [OSCURATO:SOCIETA] alla doglianza espressa dagli appellanti principali circa il mancato esame della eccezione di carenza di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] e della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. rispetto alla domanda azionata dagli appellati (censura formulata anche dagli appellanti incidentali), osservava la Corte che il motivo era infondato, in quanto, in realtà, gli attori si erano l imitati ad evidenziare che alcuna servitù di passaggio poteva ritenersi costituita, a danno dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 ed a favore dell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, poiché detti due fabbricati appartenevano - nel passato - ai me desimi soggetti proprietari che, proprio nell'anno 1999, avevano venduto l'intero compendio immobiliare di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 alla [OSCURATO:PERSONA], mantenendo la proprietà dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36 (venduto,poi, in epoca successiva). Gli attori facevano presente che la servitù di passaggio, con apertura di un varco, era stata prevista in quanto gli originari proprietari di entrambi gli immobili avevano dato in locazione al medesimo conduttore i locali posti al piano seminterrato di entrambi i fabbricati, servitù che però sarebbe stata eliminata con la dismissione di siffatti locali. Tanto che era stata espressamente esclusa anche all'atto dell'indicata vendita, dal momento che nel contratto era espressamente stabilito che le due proprietà dovessero essere rese totalmente indipendenti e che il varco esistente tra i due compendi sarebbe stato definitivamente chiuso allorchè il locatario dei piani seminterrati di ambedue gli stabili (cioè la Fiat, che ivi aveva collocato un archivio) avesse dismesso gli immobili locati. La Corte d’appello ribadiva l’ errata lettura della situazione reale determinatasi in esito al rogito Mambretti del 1999 da parte degli appellanti, principale e incidentali (costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia e previsione di un obbligo dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] di separare le due entità immobiliari obbligo che, non fatto oggetto di trascrizione, non poteva essere opponibile agli odierni contraddittori), lettura che risultava, invece, testualmente smentita dall'unica interpretazione che poteva essere data all'atto in oggetto (come, in effetti, espressa dal primo giudice), cioè quella della conclamata volontà delle parti di non procedere ad alcun asservimento di un immobile all'altro per destinazione del padre di famiglia, concedendosi solo il mantenimento di una utilitas temporanea in favore del soggetto già locatario di entrambi i seminterrati e con previsione dell'adeguamento della situazione di completa separazione fisica degli immobili, ormai appartenenti a distinti proprietari. Tutte le ulteriori considerazioni espresse dalla parte nei motivi in esame risultavano quindi del tutto inidonee a fondare una diversa ricostruzione del punto di fatto nonché una diversa determinazione sulla questione di diritto affermata dal primo giudice. Era da rigettare anche la doglianza proposta dalla parte appellante incidentale sul mancato accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva, malgrado la pacifica situazione di interclusione dei boxes auto. Ella si doleva della pronuncia del primo giudice laddove lo stesso riteneva che a ciò ostasse il fatto che [OSCURATO:PERSONA] "avrebbe dovuto prima di operare la trasformazione edilizia ottenere un provvedimento di costituzione della servitù”. Ed infatti, le appellanti incidentali avevano acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. dei locali destinati a boxes per autovetture e ciò con atto notarile nel quale era stato contestualmente costituito, in favore dei detti locali, una servitù di passo di cui il disponente non era titolare e di cui nonpoteva disporre. Circa la censura del l'appellante princi pale su lla pronunciata risoluzione dei contratti di acquisto dei boxes e della sua conseguente condanna alla restituzione del prezzo di acquisto in favore delle appellate/appellanti incidentali, la corte segnalava come, preso atto dell'indiscussa circostanza per cui l'accoglimento dell'azione di negator ia servitutis comporta va l'oggettiva interclusione delle unità immobiliari compravendute, il venir meno delle caratteristiche necessarie per l'uso loro proprio (espressamente dichiarato in atto di acquisto) determinava la positiva valutazione della domanda di risoluzione , poiché la restrizione nel godimento del bene era talmente incidente da annullarne pressocchè totalmente la pattuita potenzialità d'uso. Sia l'appellante principale sia le appellanti incidentali, infine, ritenevano che la sentenza appellata fosse viziata per non avere il giudice di merito fatto una corretta applicazione dell'art. 102 c.p.c., non essendosi dato corso alla chiamata in causa dei condomini Cavalluccio, Cipolletta e Reviglio (quali comproprietari dell'area cortilizia su cui era chiesto di esercitare il passaggio) nonché del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36. Anche dette censure risultavano infondate in quanto, d a un lato, sussistendo la legittimazione passiva dell'amministratore del [OSCURATO:PERSONA], prevista dall'art. 1131 secondo comma c.c. per ogni lite riguardante le parti comuni dell'edificio, la domanda di accertamento di una servitù a carico delle parti comuni del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 aveva il suo idoneo interlocutore nell'intervenuta citazione in giudiz io del detto [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore, il quale aveva ritenuto di non costituirsiin causa. [OSCURATO:SOCIETA] alla necessità di evocazione in giudizio del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] 36, la necessità della sua evocazione in giudizio era esclusa sia dal tenore delle difese espresse dalle parti appellanti (principale ed incidentali), che avevano ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] (evocato in giudizio e contumace) la proprietà del muro in questione, sia dalla formulazione dell'eccezione in termini di mera possibilità (e, quindi, con un contenuto dubitativo ed ipotetico); - per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Torino ricorre [OSCURATO:PERSONA] sas, sulla base di cinque motivi , cui resistono con separati controricorsi i Sellitti, nonché la Piragino; -sono rimasti intimati il [OSCURATO:PERSONA] n. 15 e di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 – Torino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene ritualmente evocati; - in prossim ità dell’adunanza camerale i Sellitti hanno curato il deposito anche di memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Atteso che: - c on il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione delle norme in materia di qualificazionegiurid ica quale actio negatoria servitutis e dell' art. 112 c . p . c . in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di a ppello r itenuto di affermare che la domanda di parte attrice dove va ritenersi una actio negatoria servitutissebbene controparte avesse proposto una domanda volta all’accertamento de ll'inesistenza del diritto del convenuto ( il C ondominio Beta) ad esercitare il passaggio dallo Stabile di [OSCURATO:PERSONA] 36 allo stabile condominiale. Da ciò ne deriva – ad avviso della ricorrente - un’azione di natura personale e non reale. La lettura della corte, infatti, non t errebbe conto del tenore delle difese complessive esposte dagli appellanti rispetto all'originario atto di citazione, con riguardo alla situazione dei luoghi, che risultava così conformat a dando una corretta interpretazione del contenuto dell’atto a rogito del notaio Mambretti e della nota di trascrizione, da cui risulterebbe che i Sellitti non sono proprietari del cortile antistante i bassi fabbricati. Inoltre no n si teneva in alcun conto l’atto a rogito del notaio Prever, nel quale veniva dichiarato e confermato, a parziale deroga di quanto stabilito dall’art. 4 del regolamento di condominio, che l’area comune adibita a cortile era da ritenersi comune alle unità compravendute con detto atto e all’unità ora di proprietà dei Sellitti. Aggiunge che all’art. 5 del regolamento di condominio la Nova, proprietaria dell’intero, si era riservata la facoltà di modificare tutte le aperture dei locali del piano seminterrato e del basso fabbricato, previa comunicazione scritta dell’amministratore, facoltà trasferita de facto alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] alla rampa di accesso, per espressa disposizione del regolamento di condominio la stessa era a servizio esclusivo del piano seminterrato e del basso fabbricato; dunque nessun diritto possono vantare sulla stessa i Sellitti che non sono proprietari di dette aree. Sottolinea che l’unico elemento su cui la Corte distrettuale ha fondato il diritto vantato dagli originari attori è la natura di muro condominiale nel quale è stato aperto il varco, che sarebbe del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, circostanza che contrasta con il regolamento dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, nonché con il rogito del notaio Mambretti del 1999, nel quale viene stabilito che la proprietà del muro era rimasta in capo agli Ottolenghi. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione con riguardo alla qualificazione d ella domanda in ordine all'eccezione di carenza della legittim azione passiva e dell'art. 112 c.p.c., oltre ad omesso esame di fatti rilevanti oggetto di discussione tra le parti. La Corte di a ppello in merito all'eccezione mossa di carenza di legittimazione passiva ritiene che l’Area lab nelle sue difese abbia agito sul presupposto errato che gli attori abbiano posto a fondamento della loro azione l'atto [OSCURATO:PERSONA] e le sue clausole tra la Nova e gli [OSCURATO:PERSONA]. A dire della Corte di merito i Sellitti avrebbero fondato la loro domanda sul p resupposto erroneo della mancata esistenza di una servitù prima della riapertura del varco e che questa circostanza era giàesclusa nell'atto Mambretti del 19 99 ove era stabilito l'impegno di chiusura del varco. Sostiene la ricorrente che quanto riferito dalla Corte distrettuale è assolutamente contrario al tenore di tutte le difese svolte dai Sellitti. Infatti,se come sembrerebbe, di fatto non è stata costituita alcuna servitù, non si comprende rebbe perch è porre a fondament o di detta argomentazione le pattuizioni previste in detto atto. In secundis la Corte di merito nella sua ricostruzione giuridica prende le mosse da un presupposto errato e da una fuorviante interpretazione dell'atto Mambretti. In detto atto e nelle sue clausole si riferisce di cessazione del diritto di passaggio al momento in cui la Fiat avrebbe rilasciato i locali oggetto della locazione, ma la Corte di appello attribuisce una valenza che non poteva avere per non avere assunto la Nova alcun impegno in tal senso. Peraltro ritiene che la ricorrente sia priva di interesse a sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] in quanto intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado. I primi due motivi di ricorso – da trattare uni tariamente per la evidente connessione che li avvince, per essere prospettata nella sostanza la medesima questione della qualificazione dell’azione, seppure sotto diversi profili –sono infondati. La Corte di merito ha osservato che la qualificazione dell’azione esercitata dai Sellitti non poteva che essere qualificata quale actio negatoria servitutis per avere chiesto di accertare l’inesistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] convenuto ad esercitare il passaggio dallo stabile condominiale di via [OSCURATO:PERSONA] n. 36 allo stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 mediante il varco operato nel muro perimetrale posto tra gli stabili condominiali, con rimessione in pristino della situazione.Con la conseguenza che il Giudice di prime cure, accogliendo integralmente la domanda attorea, aveva correttamente dichiarato che il convenuto non era titolare di alcuna servitù di passaggio in favore dei locali posti al piano seminterrato dello stabile sito in via [OSCURATO:PERSONA] n. 36 ed aveva pertanto - senza incorrere in ultra o extra petizione - condannato il [OSCURATO:PERSONA] convenuto e la intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a chiudere immediatamente il varco presente nel muro perimetrale. La Corte distrettuale, così esercitando il suo potere di interpretare la domanda proposta dagli attori, ha affermato in sostanza che gli stessi aveva no esercitato sia l' actio negatoria servitutis con riferimento alla rimozione delle opere lesive del loro diritto di proprietà realizzate dal [OSCURATO:PERSONA] convenuto sia l'azione tendente aconseguire la riduzione in pristino prevista dall'art. 872 , co mma 2 c.c. Peraltro quanto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., la pronuncia non la vedeva quale convenuta. Come questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare, rientra nello schema dall' actio negatoria servitutis la domanda diretta non solo all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù ma anche all'eliminazione - al fine di ottenere l'effettiva libertà del fondo - della situazione antigiuridica posta in essere mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate, implicando il fatto posto in essere dal vicino l'affermazione di un diritto di natura reale sul bene altrui, il cui esercizio per il tempo prescritto dalla legge potrebbe comportare l'acquisto per usucapione della servitù (Cass. 30 marzo 1989 n. 1561; Cass. 6 dicembre 1988 n. 6632). Interpretando la domanda proposta dai Sellitti al fine di accertare l'esistenza o meno della denunziata violazione, da parte del Tribunale, del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, la Corte di appello ha correttamente ritenuto che gli attori avesse ro proposto sia l'actio negatoria servitutis con riferimento al varco realizzato nel muro perimetrale posto al confine, ciò che consentiva di invade re ed occupa re abusivamente l e loro proprietà, sia l'azione, analoga alla precedente, prevista dall'art. 872 co. 2 c.c., diretta a chiedere la riduzione in pristino mediante la chiusura del predetto varco effettuat o a cura del [OSCURATO:PERSONA] ta sul la propri a area. I criteri con cui il giudice del gravame ha interpretato la domanda, individuando esattamente ciò che la parte ha chiesto, rispettano la giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui non sono richieste formule sacramentali, dovendosi guardare comunque alla effettiva volontà della parte, ricostruita sulla base delle sue affermazioni, e al dato sostanziale della pretesa azionata e degli scopi pratici perseguiti (Cass. 29 dicembre 2014 n. 27405; Cass. 5 agosto 2005 n. 16495; Cass. 16 settembre 2004 n. 18653; Cass. 8 settembre 2004 n. 18068, Cass. 28 agosto 2004 n. 17250); e la decisione impugnata, adottata sulla base d'una motivazione che - a differenza di quanto afferma la ricorrente - è adeguata e logica, per cui si sottrae al sindacato di legittimità; -con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione delle norme in materia di servitù coattiva dell'art.1051 c.c. e dell'art. 342 c . p . c . ed omesso esame di fatti rilevanti oggetto di discussione tra le parti. La Corte di merito, ad avviso della ricorrente, avrebberitenuto , infatti, che il motivo di g ravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] era volto all'accoglimento della domanda di servitùcoattiva e che questa non era accoglibile atteso che l '[OSCURATO:PERSONA] ha richiamato alcune sentenze della cassazione "senza peritarsi di spiegarne la rilevanza nella presente sede". L a Corte di merito pur avendo ritenuto - cos ì come a veva fatto il Giudice di primo grado - sussistente il criterio dell'interclusione del fond o, ha però concluso per il non accogli mento della domanda, violando un principio consolidato in giurisprudenza in virtu' del quale debba essere disposta la servitù coattiva a prescindere dagli elementi soggettivi della condotta del richiedente, dovendosifare riferimento allo stato dei luoghi e alla natura del fondo intercluso. Nel caso in esame di certo non si può discutere de l fatto che il fondo in oggetto sia privo di accesso alla via pubblica e della destinazione d'uso dei locali nella loro interezza che sin dall'origine era ed è rimasta, in tutti i successivi passaggi di proprietà sino all'acquisto di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. compreso, così come ancora oggi è rimasta, quella individuata dalla categoria catastale , cioè: "Fabbricati costruiti o adattati p er le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibilidi destinazione diversa senza radicali trasformazioni, (Grandi negozi, centricommerciali)”. Per quanto riguarda il concetto di utilità l'art. 1028 c.c. specifica che può consistere anch e nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo. La Corte di Cassazione ha poi ritenuto come la destinazione industriale non vasolamente intesa quale attività di trasformazione di materie prime o di energia ma quale attività umana diversa dalla coltivazione, sicché essa può ricorrere anche nel caso di destinazione del fondo ad attività commerciale o artigianale. Il terzo motivo è fondato. A parere della Corte di merito, il diritto di passaggio costituito originariamente per contratto dagli originari proprietari di entrambi gli stabili nel momento in cui avevano dato in locazione alla concessionaria Fiat i locali posti al piano seminterrato dei due fabbricati, per accordo pattizio doveva essere eliminat o con la dismissione di siffatti locali, tanto da essere esclusoespressamente nell’atto di vendita stipulato nell’anno 1999, con il quale il compendio immobiliare di via [OSCURATO:PERSONA] n. 38 era stato alienato alla [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non poteva essere riconosciuta alcuna forma di servitù, né volontaria né coattiva. Tale assunto si pone - tuttavia - in contrasto con l'orientamento maggioritario di questa Corte, cui si ritiene di dover dare continuità, secondo cui, per il disposto dell'art. 1054 c.c., il quale riconosce alproprietario del fondo rimasto intercluso, per effetto di alienazione o di divisione, il diritto di ottenere coattivamente il passaggio senza corrispondere alcuna indenni tà, deve presumersi che la servitù costituita con atto, anche successivo, preordinato a superare l'interclusione, abbia natura coattiva, salvo che dal negoziocostitutivo non emerga, in concreto ed inequivocabilmente, l'intento delle parti di applicare il regime delle servitù volontarie (Cass. n. 24966 del 2019; Cass. n. 10295 del 2017; Cass. n. 2922 del 2014; Cass. n. 23839del 2012; Cass. n. 11755 del 1992). In sostanza, la servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva laddov e risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili "aliunde", senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che nonemerga un diverso intento delle parti (Cass. n. 5053 del 2013).Di conseguenza, la natura coattiva del diritto non poteva essere esclusa per la sola mancanza di uno specifico riferimento, contenuto nel contratto, allo stato di interclusione dell'immobile, o in difetto dell'espressa volontà delle parti di adempiere all'obbligo di riconoscere la servitù, occorrendo verificare in concreto - alla luce di tutte le risultanze processuali - se il contratto fosse concretamentevolto a superare la condizione di interclusione, fatta salva la contraria la volontà di assoggettare comunque il contratto alla disciplina delleservitù volontarie; - c on il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1489 c.c. in relazione all'art.360, comma 1 n. 3 с.р.с., nella parte della sentenza che prevede l'accoglimento dell’actio negatori servitis per il venir meno del l e caratteristiche necessarie del bene che determina la positiva valuta zio ne della domanda di risoluzione per essere la restrizione del godimento del bene talmente incidente da annullare pressoché totalmente la pattuita potenzialitàd'uso. L'annullamento pressoc c h è totale , come argomentato da parte della Corte di merito, circ a la pattuita potenzialità e l’uso del bene, ad avviso della ricorrente, non può rappresentare nécostituire causa di risoluzione del contratto. A ci ò poi si aggiunga come l a Corte territoriale non spenda una sola parola in merito al fatto che, affinchè su ssista una responsabilità . è necessario che sia dimostrato che dette limitazioni di godimento preesistano al momento della stipula del contratto. [OSCURATO:PERSONA] L ab è venuta a conoscenza della contestazione operata da parte dei Sellitti solo dopo la notifica della citazione nel 2012, che è successiva alla data della vendita dei garage avvenuta nel 2011, per cui di certo non potevaessere invocata la preesistenza di detto vincolo e l'effettiva conoscibilità da parte del venditore. Con la conseguenza chese la Corte avesse valutato in modo attento tutta la ricostruzione fattuale risultante nel corso del giudizio non avrebbe che dovuto concludere con l'inapplicabilità nel caso in esame dell'art. 1489 c.c. La censura è assorbita dall’accoglimento del terzo motivo; - c on il quinto motivo la ricorrente evidenzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione all’art 360 n.3 с.р.c. La Corte di appello ha ritenuto, infatti, non accoglibile la domanda diretta alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 102 c . p . c . non valutando in modo corretto la documentazione versata in atti. La decisione si fonda su un errore circa la natura condominiale del cortile antistante le proprietàdei locali del basso fabbricato. Infatti , sia per regolamento di condominoche sulla base dell'atto del rogito notarile, il cortile antistante detti beni è di proprietà dei signori Cavalluccio, Reviglio, Cipolletta. Anche il quinto motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ove un condomino convenga in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] limitrofo con azione dirilascio di aree di proprietà comune e quest’ultimo proponga una domandariconvenzionale, ai sensi degli artt. 34 e 36 c.p.c., diretta a conseguire la costituzione di una servitù coattiva su l bene, la stessa, giacchèincidente sull'estensione del diritto dei singoli, deve svolgersi nei confronti di tutti i condomini di entrambi gli stabili , in quanto viene dedotto ingiudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Nell'ipotesi in cui una siffatta domanda riconvenzionale venga proposta e decisa solo nei confronti dell'amministratore o di solo taluni dei condomini, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato, e, in difetto di giudicatoesplicito o implicito sul punto, tale invalida costituzione del contraddittorio può essere denunciata o essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità (arg. da Cass. 22 febbraio 2013 n. 4624; Cass. 3 settembre 2012 n. 14765; Cass. 8settembre 2009 n. 19385; Cass. 24 agosto 1991 n. 9092; arg. anche da Cass., Sez. U n., 13 novembre 2013 n. 25454). Conclusivamente, vanno accolti il terzo ed il quinto motivo, assorbito il quarto, rigettati i primi due. L'impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte. La causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, ultimo comma, e 354 c.p.c., data la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti condomini Cavalluccio, Cipolletta e Reviglio, nonché del [OSCURATO:PERSONA] via [OSCURATO:PERSONA] n. 36, Torino, deve essere rimessa al giudice di p
Sentenza Cassazione n. 28000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris