CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la liberazione anticipata in relazione al semestre di detenzione dal 30 gennaio 2013 al 29 luglio 2013. La decisione disattende i rilievi rivolti in sede di reclamo alla ricostruzione secondo cui il condannato, in occasione di un controllo in data 11 aprile 2013, alle 00:50, non aveva risposto dopo che la polizia aveva suonato al campanello dell'abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari, così dando prova di un mancato adeguamento al tipo di trattamento domiciliare. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando vizi della motivazione e violazione di legge.Deduce che il Tribunale ha respinto, in modo immotivato e travisando le informazioni acquisite, i rilievi che avevano precisamente illustrato e documentato come la polizia in occasione del controllo di cui sopra avesse erroneamente bussato al citofono del civico 58 ove abitava la figlia del ricorrente e attiguo al civico 58 bis della stessa via in cui invece abitava quest'ultimo. Illogicamente è stato ritenuto solamente "presumibile" e, dunque, non positivamente accertato che il controllo fosse avvenuto all'indirizzo corretto. Né si è considerato, a conferma dell'inesistenza del fatto ritenuto nel provvedimento, che non risulta mai avviato un procedimento per l'inosservanza della permanenza domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento non manca di prendere in considerazioni le deduzioni difensive qui di nuovo proposte, mostrando di disattenderle in ragione di adeguate spiegazioni. Il Tribunale rileva che, dall'annotazione di servizio allegata, risultava che gli operanti quella notte avevano ripetutamente bussato al campanello del civico n. 58 ove abitava Perone e che la sola comparsa del termine "citofono", nel contesto della descrizione delle modalità di controllo suonando al "campanello" (presente nello stabile del condannato), non poteva far ritenere l'errore di indirizzo asserito dall'ipotetica ricostruzione difensiva, stante peraltro la precisione dell'indicazione del civico n. 58 e non n. 58 bis, dove abitava la figlia di Perone. La rappresentazione dell'univocità e certezza delle conclusioni al riguardo non può essere posta in discussione dall'utilizzo a un certo punto in motivazione del termine "presumibile". Né i Giudici di merito hanno mancato di considerare l'assenza di notizie su verifiche in sede penale della violazione dell'obbligo della permanenza nel domicilio nella data di cui sopra. Al riguardo, hanno appropriatamente rilevato che, nella sede dell'individuazione della partecipazione all'opera di rieducazione richiesta per la concessione della liberazione anticipata nel caso di detenzione domiciliare, assume in sé rilevanza negativa il fatto che il condannato non abbia assicurato la sua continua reperibilità nell'abitazione prescelta, cioè una collaborazione piena rispetto alle modalità di esecuzione della restrizione, a fronte dell'assenza di altre condizioni che possano far riscontrare la partecipazione a iniziative di tipo rieducativo. 3. Da quanto sopra discende l'infondatezza delle censure mosse nel ricorsa che pertanto va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il P