Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48802/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Roberto GRAZIANI, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica lo ha condannato alla pena di 200,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 20-bis, comma 2,

I. n. 110/75; RILEVATO che, in pendenza del presente giudizio, il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso, personalmente sottoscritta, pervenuta a mezzo PEC presso la cancelleria di questa Settima sezione in data 27 ottobre 2022; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa dellle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che Roberto GRAZIANI, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica lo ha condannato alla pena di 200,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 20-bis, comma 2, I. n. 110/75; RILEVATO che, in pendenza del presente giudizio, il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso, personalmente sottoscritta, pervenuta a mezzo PEC presso la cancelleria di questa Settima sezione in data 27 ottobre 2022; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa dellle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 48802/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris