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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 36503/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TT9K1) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sulla illegalità della pena in continuazione in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. è genericamente proposto, non essendo stata applicata la continuazione per tale reato, separatamente punito già in primo grado senza alcuna specifica devoluzione in appello di questioni sulla omessa continuazione di tale reato con quelli di cui ai restanti capi; Ritenuto che il secondo motivo in ordine al travisamento della prova è palesemente generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TT9K1) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / OSSERVA Ritenuto che il primo motivo sulla illegalità della pena in continuazione in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. è genericamente proposto, non essendo stata applicata la continuazione per tale reato, separatamente punito già in primo grado senza alcuna specifica devoluzione in appello di questioni sulla omessa continuazione di tale reato con quelli di cui ai restanti capi; Ritenuto che il secondo motivo in ordine al travisamento della prova è palesemente generico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025