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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17258/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato essendosi evidenziato oltre al danno ingente alla persona offesa e l'ingiusto profitto conseguito, l'assenza totale di segni di resipiscenza ed il negativo comportamento processuale, sostanziatosi nella produzione di documentazione falsa; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., non è scrutinabile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in ragione, oltre che dei rilievi esposti in relazione al primo moi:ivo, di un negativo comportamento processuale che testimonia una significativa pervicacia delinquenziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] P si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato essendosi evidenziato oltre al danno ingente alla persona offesa e l'ingiusto profitto conseguito, l'assenza totale di segni di resipiscenza ed il negativo comportamento processuale, sostanziatosi nella produzione di documentazione falsa; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., non è scrutinabile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; osservato che il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in ragione, oltre che dei rilievi esposti in relazione al primo moi:ivo, di un negativo comportamento processuale che testimonia una significativa pervicacia delinquenziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] P si
Sentenza Cassazione n. 17258/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris