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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 28465/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25480-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE , [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 240/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25480 sez.

ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 18 dicembre 2019, la Corte di Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13 cc. 8 d.lgs. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, per essere ampiamente decorso il termine di dieci anni tra la data di pensionamento dell'istante, risalente al gennaio 1993, e la presentazione della domanda all'[OSCURATO:PERSONA] intervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Forestieri, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rilasciare procura per l'eventuale difesa in sede di udienza di discussione; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale, avendo questa individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di pensionamento del dipendente anziché nella circostanza della maturata consapevolezza da parte di questi di essere stato esposto ad amianto oltre soglia; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, il ricorrente deduce il carattere apparente della motivazione dalla Corte territoriale posta a base dell'impugnata sentenza risultando fondata sulla prescrizione del diritto il cui termine di decorrenza risultava essere stato erroneamente individuato; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697, comma 2, c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova, avendo ritenuto gravare sul ricorrente gli oneri di allegazione e prova della conseguita consapevolezza dell'esposizione all'amianto; che con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando a carico della Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del maturato convincimento circa il decorso della prescrizione in difetto di qualsiasi elemento anche presuntivo che attestasse la piena consapevolezza dell'esposizione all'amianto da parte del ricorrente; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., ex mu/tis, Cass. 2856/2017), secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, quale diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto all'amianto oltre soglia durante le proprie lavorazione, conoscenza che ben può maturare successivamente alla data del pensionamento, non rilevando la cessazione dell'esposizione; - che pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25480-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE , [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 240/2019 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25480 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO che, con sentenza del 18 dicembre 2019, la Corte di Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'art. 13 cc. 8 d.lgs. n. 257/1992; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, per essere ampiamente decorso il termine di dieci anni tra la data di pensionamento dell'istante, risalente al gennaio 1993, e la presentazione della domanda all'[OSCURATO:PERSONA] intervenuta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Forestieri, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA] si è limitata a rilasciare procura per l'eventuale difesa in sede di udienza di discussione; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO - che con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2935 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia della Corte territoriale, avendo questa individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di pensionamento del dipendente anziché nella circostanza della maturata consapevolezza da parte di questi di essere stato esposto ad amianto oltre soglia; - che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, il ricorrente deduce il carattere apparente della motivazione dalla Corte territoriale posta a base dell'impugnata sentenza risultando fondata sulla prescrizione del diritto il cui termine di decorrenza risultava essere stato erroneamente individuato; che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697, comma 2, c.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova, avendo ritenuto gravare sul ricorrente gli oneri di allegazione e prova della conseguita consapevolezza dell'esposizione all'amianto; che con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., lamentando a carico della Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del maturato convincimento circa il decorso della prescrizione in difetto di qualsiasi elemento anche presuntivo che attestasse la piena consapevolezza dell'esposizione all'amianto da parte del ricorrente; che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono esser qui trattati congiuntamente, risultano meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., ex mu/tis, Cass. 2856/2017), secondo cui il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, quale diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del fatto di essere stato esposto all'amianto oltre soglia durante le proprie lavorazione, conoscenza che ben può maturare successivamente alla data del pensionamento, non rilevando la cessazione dell'esposizione; - che pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, provvedendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione Così deciso in Roma, n
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