CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine al reato di sostituzione di persona; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ascritto al ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che con il secondo motivo il ricorrente prospetta due profili di censura: l'uno afferente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'altro afferente la mancata esclusione della contestata recidiva; Ritenuto che il primo profilo di censura è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata adeguatamente motiva il diniego delle circostanze attenuanti generiche valutando la ipotetica valenza del comportamento processuale dell'imputato, in quanto quest'ultimo risulta essere l'unico elemento positivo dedotto con l'atto di appello per giustificare la richiesta delle suddette circostanze; Ritenuto, poi, che la doglianza afferente alla mancata esclusione della recidiva contestata è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de