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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 11167/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14248/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 396/2024depositata il 4/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo nei confronti della sola parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], stante l’inammissibilità del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per la mancata allegazione in atti della procura notarile richiamata nella procura speciale ( ex multis , v.

Cass., ord., 35026 del 29/11/2022); P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14248/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 396/2024depositata il 4/06/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo nei confronti della sola parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], stante l’inammissibilità del controricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. per la mancata allegazione in atti della procura notarile richiamata nella procura speciale ( ex multis , v. Cass., ord., 35026 del 29/11/2022); P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il
Decreto Cassazione n. 11167/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris