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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05416/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inamnnissibilita' dei ricorsi.

Nessun avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Caltanisetta, in parziale riforma della sen- tenza del Tribunale di Enna, riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] Dionisio le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti sulle contestate circostanze ag- gravanti e sulla recidiva, e accolta la richiesta di concordato sulla pena dal- lo stesso proposta, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa in relazione a ipotesi di furto in supermercato in concorso, aggravato dall'uso di mezzo fraudolento e su cose esposte a pubblica fede.

Manteneva la misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro, applicata dal giudice di primo grado in conseguenza della pronuncia sulla abitualità a delinquere del reo.

Confer- mava invece la sentenza di primo grado nei confronti di SALERNO Cristian quale concorrente nel medesimo fatto-reato.

2. Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto ricorso per cassa- zione le difese degli imputati.

La difesa di SALERNO Cristian denuncia vio- lazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenere in rapporto quantomeno di equivalenza con le conte- state circostanze aggravanti. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] Dioniso assume violazione di legge e vizio motivazionale laddove il giudice distrettuale, a fronte del concordato in appello sui motivi, aveva confermato nei confronti dello stesso la statuizione concernente la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, laddove l'aveva e- liminata nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando al contempo co- me la pronuncia sulla dichiarazione di delinquente abituale era intervenuta in assenza di una specifica contestazione sul punto e in mancanza di qual- siasi specificazione sulla natura della abitualità (presunta o stabilita dal giudice).

Con un primo motivo denuncia infatti violazione di legge per esse- re stata confermata la statuizione relativa alla misura di sicurezza pure es- sendo stata accolta la richiesta di concordato in appello, laddove l'art.445 cod.proc.pen. esclude che il giudice che accolga la richiesta di applicazione della pena possa applicare misure di sicurezza personali qualora la pena non ecceda gli anni due di reclusione.

Quanto poi alla disposizione di cui all'art.599 bis cod.proc.pen. )che esclude il concordato in appello con rinun- cia ai motivi nei confronti degli imputati dichiarati delinquenti abituali, la stessa costituirebbe un novum normativo introdotto nel corso del giudizio inapplicabile nei confronti dell'imputato e comunque la cui applicazione a- vrebbe condizionato il consenso del [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di concordato.Con una seconda articolazione denuncia difetto di motivazione in or- dine alle riconosciute dichiarazione di delinquenza abituale e della applica- zione della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due in assenza di alcuna motivazione sulla richiesta di una più approfondita valutazione della statuizione del giudice di primo grado, che aveva dichiarato il reo de- linquente abituale facendo leva solo sul dato della recidiva qualificata e in assenza di alcuna valutazione personalizzata ed individualizzate richiesta dall'art.103 cod.pen., e comunque in assenza di qualsiasi indicazione o ri- ferimento in imputazione alle ipotesi di cui agli art.102 e 103 cod.pen., di- sponendo altresì la misura di sicurezza senza alcuna valutazione sulla peri- colosità sociale del reo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso proposto dalla difesa di SALERNO Cristian risulta inammissibile in quanto lamenta il mancato riconoscimento delle circostan- ze attenuanti generiche da parte dei giudici di merito laddove il beneficio gli era stato riconosciuto fin dal primo grado di giudizio, tanto da avere esso goduto di un trattamento sanzionatorio differenziato e più favorevole ri- spetto agli altri due coimputati.

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato e deve esse- re accolto.

Va preliminarmente evidenziato che il motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine alla ricorrenza delle condizioni per la dichiara- zione di abitualità nel reato e di quelle per l'applicazione della misura di si- curezza appare proponibile dinanzi al giudice di legittimità, atteso che da un lato il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la revoca della misura di sicurezza fin dai motivi di appello e dall'altra che la stessa Corte di Appello, a pag.4 dà atto che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto analoga richiesta in sede di conclusioni definitive.

A fronte di tali richieste, che imponevano al giudice di appello un esame preliminare ed una valutazione, sia pure sommaria, quantomeno per disattenderle, la Corte distrettuale ha disposto la revoca della dichiarazione di abitualità e della misura di sicurezza nei confronti del solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], assumendo che non ricorrevano le condizioni di leg- ge ai sensi dell'art.103 cod.pen., ma nulla ha argomentato in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 A tale proposito deve essere ulteriormente precisato che recen- temente il giudice di legittimità, anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta, ha ritenuto la ricorribilità per cassazione delle statuizioni con- cementi l'applicazione delle misure di sicurezza per vizi di motivazione (sez.U, n.21368 del 26 Settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348) e che comunque l'ammissibilità dell'odierna impugnazione risiede nel fatto che la totale omissione di qualsiasi motivazione sulla richiesta di revoca della misura di sicurezza integra ipotesi di violazione di legge (in relazione a ipotesi di misura di prevenzione sez.6, n.21525 del 18 Giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA].279284).

3. Ciò premesso in ordine alla proponibilità del ricorso avverso la mi- sura di sicurezza applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente in ordine alla declaratoria di delinquenza abituale che costituisce il presup- posto applicativo della misura di sicurezza (ex.art.109 cod.pen.), va subito rilevato che il Tribunale di Enna ha ravvisato la ipotesi di abitualità, stabilita dal giudice ai sensi dell'art.103 cod.pen., a fronte della mera contestazione di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ed in assenza di qualsiasi ulteriore contestazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni per la declaratoria di delinquente abituale.

Sulla base della pacifica giurisprudenza di legittimità deve riconoscer- si la nullità, per mancata corrispondenza tra imputazione e sentenza, limi- tatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, della sentenza di con- danna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza di un espresso riferimento alla fattispecie di abitualità presunta per legge ov- vero a quella ritenuta dal giudice (sez.2, n.46581 del 5 Ottobre 2017, Porro e altro, Rv.271488, ipotesi in cui dall'annullamento della sentenza è deriva- to quello della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata appli- cata ai sensi dell'art.109 cod.pen.; sez.6, n.17884 del 2 Aprile 2009, Fran- co, Rv.243526).

Invero la Corte di legittimità ha evidenziato che, diversa- mente da quanto avviene in sede esecutiva, nel procedimento di cognizione l'apprezzamento dell'abitualità non può aversi in assenza di una specifica contestazione, pena la violazione dell'art.429, comma 1 lett.c) e 522 cod.proc.pen. (sez.2, n.12944 del 6 Dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276529).

Nella specie il giudice di primo grado ha proceduto ad una va- lutazione sulle condizioni della dichiarazioni di abitualità del tutto ufficiosa, in assenza di alcuna contestazione sul punto da parte dell'ufficio del PM né nella richiesta di rinvio a giudizio, né nel corso del dibattimento, né in sede di discussione finale, determinandosi pertanto un difetto di correlazione tra quanto contestato e richiesto dall'accusa e quanto riconosciuto in sentenza.4.

In conclusione in accoglimento del secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, deve essere annullata sen- za rinvio limitatamente alla disposta dichiarazione di abitualità nel reato ed alla conseguente misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavo- ro.

Va invece dichiarata la inammissibilità del ricorso di SALERNO Cristian che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Dio- nisio limitatamente alla disposta dichiarazione di abitualità nel reato ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro.

Dichiara inammissibile il ricorso di SALERNO Cristian che condanna al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 Gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inamnnissibilita' dei ricorsi. Nessun avvocato presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Caltanisetta, in parziale riforma della sen- tenza del Tribunale di Enna, riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] Dionisio le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti sulle contestate circostanze ag- gravanti e sulla recidiva, e accolta la richiesta di concordato sulla pena dal- lo stesso proposta, rideterminava nei suoi confronti la pena in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa in relazione a ipotesi di furto in supermercato in concorso, aggravato dall'uso di mezzo fraudolento e su cose esposte a pubblica fede. Manteneva la misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro, applicata dal giudice di primo grado in conseguenza della pronuncia sulla abitualità a delinquere del reo. Confer- mava invece la sentenza di primo grado nei confronti di SALERNO Cristian quale concorrente nel medesimo fatto-reato. 2. Avverso la suddetta pronuncia hanno interposto ricorso per cassa- zione le difese degli imputati. La difesa di SALERNO Cristian denuncia vio- lazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenere in rapporto quantomeno di equivalenza con le conte- state circostanze aggravanti. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] Dioniso assume violazione di legge e vizio motivazionale laddove il giudice distrettuale, a fronte del concordato in appello sui motivi, aveva confermato nei confronti dello stesso la statuizione concernente la misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa di lavoro, laddove l'aveva e- liminata nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando al contempo co- me la pronuncia sulla dichiarazione di delinquente abituale era intervenuta in assenza di una specifica contestazione sul punto e in mancanza di qual- siasi specificazione sulla natura della abitualità (presunta o stabilita dal giudice). Con un primo motivo denuncia infatti violazione di legge per esse- re stata confermata la statuizione relativa alla misura di sicurezza pure es- sendo stata accolta la richiesta di concordato in appello, laddove l'art.445 cod.proc.pen. esclude che il giudice che accolga la richiesta di applicazione della pena possa applicare misure di sicurezza personali qualora la pena non ecceda gli anni due di reclusione. Quanto poi alla disposizione di cui all'art.599 bis cod.proc.pen. )che esclude il concordato in appello con rinun- cia ai motivi nei confronti degli imputati dichiarati delinquenti abituali, la stessa costituirebbe un novum normativo introdotto nel corso del giudizio inapplicabile nei confronti dell'imputato e comunque la cui applicazione a- vrebbe condizionato il consenso del [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di concordato.Con una seconda articolazione denuncia difetto di motivazione in or- dine alle riconosciute dichiarazione di delinquenza abituale e della applica- zione della misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due in assenza di alcuna motivazione sulla richiesta di una più approfondita valutazione della statuizione del giudice di primo grado, che aveva dichiarato il reo de- linquente abituale facendo leva solo sul dato della recidiva qualificata e in assenza di alcuna valutazione personalizzata ed individualizzate richiesta dall'art.103 cod.pen., e comunque in assenza di qualsiasi indicazione o ri- ferimento in imputazione alle ipotesi di cui agli art.102 e 103 cod.pen., di- sponendo altresì la misura di sicurezza senza alcuna valutazione sulla peri- colosità sociale del reo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso proposto dalla difesa di SALERNO Cristian risulta inammissibile in quanto lamenta il mancato riconoscimento delle circostan- ze attenuanti generiche da parte dei giudici di merito laddove il beneficio gli era stato riconosciuto fin dal primo grado di giudizio, tanto da avere esso goduto di un trattamento sanzionatorio differenziato e più favorevole ri- spetto agli altri due coimputati. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato e deve esse- re accolto. Va preliminarmente evidenziato che il motivo di ricorso che deduce violazione di legge in ordine alla ricorrenza delle condizioni per la dichiara- zione di abitualità nel reato e di quelle per l'applicazione della misura di si- curezza appare proponibile dinanzi al giudice di legittimità, atteso che da un lato il [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la revoca della misura di sicurezza fin dai motivi di appello e dall'altra che la stessa Corte di Appello, a pag.4 dà atto che la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto analoga richiesta in sede di conclusioni definitive. A fronte di tali richieste, che imponevano al giudice di appello un esame preliminare ed una valutazione, sia pure sommaria, quantomeno per disattenderle, la Corte distrettuale ha disposto la revoca della dichiarazione di abitualità e della misura di sicurezza nei confronti del solo coimputato [OSCURATO:PERSONA], assumendo che non ricorrevano le condizioni di leg- ge ai sensi dell'art.103 cod.pen., ma nulla ha argomentato in relazione alla posizione del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 A tale proposito deve essere ulteriormente precisato che recen- temente il giudice di legittimità, anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta, ha ritenuto la ricorribilità per cassazione delle statuizioni con- cementi l'applicazione delle misure di sicurezza per vizi di motivazione (sez.U, n.21368 del 26 Settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279348) e che comunque l'ammissibilità dell'odierna impugnazione risiede nel fatto che la totale omissione di qualsiasi motivazione sulla richiesta di revoca della misura di sicurezza integra ipotesi di violazione di legge (in relazione a ipotesi di misura di prevenzione sez.6, n.21525 del 18 Giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA].279284). 3. Ciò premesso in ordine alla proponibilità del ricorso avverso la mi- sura di sicurezza applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente in ordine alla declaratoria di delinquenza abituale che costituisce il presup- posto applicativo della misura di sicurezza (ex.art.109 cod.pen.), va subito rilevato che il Tribunale di Enna ha ravvisato la ipotesi di abitualità, stabilita dal giudice ai sensi dell'art.103 cod.pen., a fronte della mera contestazione di recidiva reiterata specifica infraquinquennale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ed in assenza di qualsiasi ulteriore contestazione in ordine alla ricorrenza delle condizioni per la declaratoria di delinquente abituale. Sulla base della pacifica giurisprudenza di legittimità deve riconoscer- si la nullità, per mancata corrispondenza tra imputazione e sentenza, limi- tatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, della sentenza di con- danna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza di un espresso riferimento alla fattispecie di abitualità presunta per legge ov- vero a quella ritenuta dal giudice (sez.2, n.46581 del 5 Ottobre 2017, Porro e altro, Rv.271488, ipotesi in cui dall'annullamento della sentenza è deriva- to quello della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata appli- cata ai sensi dell'art.109 cod.pen.; sez.6, n.17884 del 2 Aprile 2009, Fran- co, Rv.243526). Invero la Corte di legittimità ha evidenziato che, diversa- mente da quanto avviene in sede esecutiva, nel procedimento di cognizione l'apprezzamento dell'abitualità non può aversi in assenza di una specifica contestazione, pena la violazione dell'art.429, comma 1 lett.c) e 522 cod.proc.pen. (sez.2, n.12944 del 6 Dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276529). Nella specie il giudice di primo grado ha proceduto ad una va- lutazione sulle condizioni della dichiarazioni di abitualità del tutto ufficiosa, in assenza di alcuna contestazione sul punto da parte dell'ufficio del PM né nella richiesta di rinvio a giudizio, né nel corso del dibattimento, né in sede di discussione finale, determinandosi pertanto un difetto di correlazione tra quanto contestato e richiesto dall'accusa e quanto riconosciuto in sentenza.4. In conclusione in accoglimento del secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata, deve essere annullata sen- za rinvio limitatamente alla disposta dichiarazione di abitualità nel reato ed alla conseguente misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavo- ro. Va invece dichiarata la inammissibilità del ricorso di SALERNO Cristian che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Dio- nisio limitatamente alla disposta dichiarazione di abitualità nel reato ed alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro. Dichiara inammissibile il ricorso di SALERNO Cristian che condanna al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 Gennaio 2022
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