Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 gennaio 2021

Cassazione n. 28759/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] 3584/2021 Roma, i OTT, 2921 sul ricorso proposto da: k5u, .2 [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA].

E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 9/2021 pubblicata in data 5.01.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 3584/2021 Roma, i OTT, 2921 sul ricorso proposto da: k5u, .2 [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]. E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTI contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 9/2021 pubblicata in data 5.01.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia
Decreto Cassazione n. 28759/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris