CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38564/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, con la quale è stata riformata quella del Tribunale di Trapani di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 7, codice strada (in Trapani, 19/4/2019), con rideterminazione della pena e conferma nel resto; ritenuto che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., avendo la difesa dedotto inosservanza della legge penale quanto all'avviso di cui all'art. 114 disp. att., cod. proc. pen., articolando tuttavia doglianze, oltre che del tutto generiche, neppure scandite da *necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo la Corte distrettuale dato conto del principio per il quale l'avviso di che trattasi non è necessario nel caso di rifiuto di sottoporsi all'esame, motivazione che si pone in termini di stretta coerenza con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (vedi, tra le altre, sez. 4, n. 16816 del 14/1/2021, Pizio, Rv. 281072-01; n. 33594 del 10/1/2021, Brune/li, Rv. 281745-01; n. 4896 del 16/1/2020, Lachab, Rv. 278579-01; n. 29939 del 23/9/2020, Merlino, Rv. 280028-01; n. 34355 del 25/11/2020, Cavalieri, Rv. 279920-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] m i 9e_r_e_7) [OSCURATO:PERSONA]