CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 06350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9992-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 478, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9992/2017 avverso la sentenza n. 114/2017 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 111/2022Numero di raccolta generale 6350/2022 PERUGIA, depositata il 13/02/2017; Data pubblicazione 25/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 30.1.2006, con il quale il Tribunale di Perugia le aveva ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., della somma di € 70.719,16 oltre accessori, a titolo di saldo per l’attività di progettazione svolta dall’opposta in favore dell’opponente. Quest’ultima eccepiva, in particolare, il difetto di legittimazione attiva della società opposta, poiché le prestazioni erano state rese dal socio di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ing. [OSCURATO:PERSONA], l’inesistenza di un rapporto contrattuale con la predetta società e, in subordine, la nullità del contratto, ove ritenuto sussistente, perchè intervenuto con un soggetto –la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.– non iscritto all’albo degli ingegneri e, dunque, non abilitato a svolgere la corrispondente attività professionale. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducendo di essere una società di ingegneria e di aver ricevuto mandato, in tale veste, dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di svolgere le prestazioni alle quali si riferiva la richiesta di pagamento proposta in via monitoria. Allegava poi di aver eseguito dette prestazioni, di aver consegnato gli elaborati progettuali alla committente, la quale a sua volta li aveva presentati presso il Genio Civile di Pescara, con attestazione dalla quale risultava che il progettista delle strutture era proprio l’ing. Sisti. Con sentenza n. 1669/2014 il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l’opponente alle spese del grado. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9992/2017 e la Corte di Appello di Perugia, con la decisione impugnata, n. Numero sezionale 111/2022Numero di raccolta generale 6350/2022 114/2017, resa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., accoglieva il Data pubblicazione 25/02/2022 gravame, dichiarando la nullità del contratto intercorso tra le parti, sul presupposto che, alla data dell’esecuzione dell’incarico, non era ancora stato abrogato il divieto di esercizio dell’attività di ingegneria in forma anonima, di cui all’art. 2 della Legge n. 1815 del 1939. Secondo la Corte territoriale, le norme che, a partire dal 1976, hanno previsto la possibilità di costituire società di ingegneria, non avrebbero comportato l’abrogazione della previsione di cui al richiamato art. 2 della Legge n. 1815 del 1939, che sarebbe stato espunto dall’ordinamento giuridico soltanto a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 183 del 2011, con decorrenza dal 1.1.2012. Poiché il contratto era stato, nella fattispecie, eseguito nel 2004, il divieto doveva ritenersi, all’epoca, ancora operante. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alle Leggi 183 del 1976, 92 del 1979 e 17 del 1983, nonché degli artt. 17 della Legge n. 109 del 1994, come modificato dall’art. 6 della Legge n. 415 del 1998, 24 della Legge n. 266 del 1997, 53 del D.P.R. n. 554 del 1999, e del D.M. n. 9PS/83521/ING-L-61 del 2.11.1999, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ancora operante, nel 2004, il divieto di cui all’art. 2 della Legge n. 1815 del 1939, senza considerare che già l’art. 24 della Legge n. 266 del 1997 aveva abrogato la proibizione all’esercizio dell’attività professionale di ingegnere in forma societaria, e che tale abrogazione era stata in seguito confermata dall’art. 6 della Legge n. 415 del 1998, il quale, modificando l’art. 17 della Legge n. 109 del 1994, aveva introdotto una nozione generale di società di ingegneria, costituita in forma di società di capitali, applicabile sia al settore dei lavori private che a quello dei lavori pubblici. F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9992/2017 Numero sezionale 111/2022 Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 6350/2022Data pubblicazione 25/02/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. Con atto notificato il 4.1.2022 e depositato con apposita nota in pari data, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso. Con atto notificato il 10.1.2022 la parte controricorrente ha accettato la predetta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] Per effetto della rinuncia al ricorso, debitamente notificata ed accettata dalla parte controricorrente, con atto a sua volta notificato alla parte ricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Nulla per le spese. PQM la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. Il Presidente (A. Giusti) F i r m a t o D a : G I U S T I A L B E R T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 2 1 0 0 6 5 7 b 4 0 5 1 0 9 1 0 6 a a d c 1 9 2 3 8 9 4 4 9 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .