CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33454/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso - che denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto S ub specie dell'art. 217 legge fall. (con la conseguente declaratoria di prescrizione) - e il secondo motivo - con cui si lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, resa in particolare in contrasto con i princìpi in tema di onere probatorio e del ragionevole dubbio -, lungi dal contenere effettive censure di legittimità, si limitano a reitera rtoto le allegazioni già disattese dalla Corte di merito tramite un'argomentazione congrua e logica (la quale ha dato conto non soltanto degli elementi di fatto da cui ha tratto la sussistenza della distrazione ed escluso che la prospettazione difensiva potesse condurre ad escludere gli elementi costitutivi del reato di pericolo concreto in discorso; ed ha pure richiamato i datisulla scorta dei quali ha escluso che l'imputato abbia agito con colpa e non con dolo), non ritualmente censurata dall'impugnazione, che non ha neppure addotto il travisamento della prova ma ha perorato pure un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 14 L'ASSISTENT Dott.ssa Kc 2