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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 novembre 2022

Cassazione n. 46216/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1(03/1990 avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], con la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquenquennale, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 12 dicembre 2017.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen., il difensore dell'imputato denuncia:

2.1. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche;

2.2. sussistenza della recidiva, denegata con argomenti illogici e non condivisibili.

3. Il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, sono indeducibili e palesemente infondate, involgendo un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso, la Corte territoriale ha evidenziato la particolare colpevolezza e marcata pericolosità dell'imputato valorizzando le concrete modalità della condotta (l'imputato si era allontanato a bordo di un'autovettura) e, al raffronto con i gravi precedenti penali relativi a reati in materia di stupefacenti e rapina, il persistente giudizio di pericolosità sociale per la insensibilità al rispetto della legge e dei provvedimenti giudiziari.

Può ritenersi, pertanto, che la Corte territoriale ha fatto buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione tenuto conto, altresì, che ai fini del diniego delle circostanze innominate, ha evidenziato che non erano state acquisite circostanze apprezzabili in positivo.

Né in tal senso deponeva il comportamento tenuto poiché l'imputato ammettendo l'addebito, non aveva fatto altro che ammettere ciò che non poteva negare.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1(03/1990 avverso la sentenza del 19/01/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], con la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquenquennale, alla pena di anni uno, mesi uno e giorni cinque di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. commesso il 12 dicembre 2017. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen., il difensore dell'imputato denuncia: 2.1. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; 2.2. sussistenza della recidiva, denegata con argomenti illogici e non condivisibili. 3. Il ricorso è inammissibile perché le delineate censure, oltre che generiche, sono indeducibili e palesemente infondate, involgendo un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso, la Corte territoriale ha evidenziato la particolare colpevolezza e marcata pericolosità dell'imputato valorizzando le concrete modalità della condotta (l'imputato si era allontanato a bordo di un'autovettura) e, al raffronto con i gravi precedenti penali relativi a reati in materia di stupefacenti e rapina, il persistente giudizio di pericolosità sociale per la insensibilità al rispetto della legge e dei provvedimenti giudiziari. Può ritenersi, pertanto, che la Corte territoriale ha fatto buon governo delle regole rimesse all'apprezzamento del giudice del merito nell'esercizio del potere sanzionatorio effettuando una globale valutazione del fatto e della personalità dell'imputato, esprimendo sul punto una ragionata motivazione tenuto conto, altresì, che ai fini del diniego delle circostanze innominate, ha evidenziato che non erano state acquisite circostanze apprezzabili in positivo. Né in tal senso deponeva il comportamento tenuto poiché l'imputato ammettendo l'addebito, non aveva fatto altro che ammettere ciò che non poteva negare. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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