Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 21732/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore I P idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che, come risulta dalla consultazione dell'albo tenuto dal Consiglio nazionale forense, non è abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore I P idente